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14.2023.38 • TRAC TI 14.2023.38 Generato dall'IA

Appeal Against Enforcement Order for Unpaid Court Fees Inadmissible

Numero d'incarto 14.2023.38
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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The case involved an appeal against a lower court's definitive rejection of an objection to an enforcement order initiated by the Canton for the collection of outstanding court fees totaling CHF 1,850, which arose from prior unfavorable court decisions against the appellant. The appellate court deemed the appeal inadmissible because the appellant merely reiterated arguments from the first instance and failed to specifically address the lower court's reasoning, which correctly noted that the appeal did not constitute a valid objection under execution law given the existence of final and binding enforcement titles, and the appellant had not pursued the proper remedy of challenging the underlying substantive decisions via the Federal Supreme Court.

Regesto Legislator

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Art. 319 lett. a CPC, Art. 251 lett. a CPC, Art. 321 cpv. 2 CPC, Art. 142 cpv. 3 CPC, Art. 31 LEF, Art. 63 LEF; Appeal Against Enforcement Order for Unpaid Court Fees Inadmissible: The appellate court deemed the appeal inadmissible because the appellant merely reiterated arguments from the first instance and failed to specifically address the lower court's reasoning, which correctly noted that the appeal did not constitute a valid objection under execution law given the existence of final and binding enforcement titles, and the appellant had not pursued the proper remedy of challenging the underlying substantive decisions via the Federal Supreme Court.

Parole chiave

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autorizzazione all’esecuzione opposizione al precetto esecutivo legittimazione a ricorrere argomentazione nel merito ricorso per annullamento nel diritto dell'Unione anticipo delle spese

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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DTF 143 III 149
Federal Supreme Court Ruling on Appeal Deadlines in Debt Enforcement Proceedings
DTF 108 III 49
Debt Enforcement Objection Deadline Calculation on Saturday
DTF 147 III 179
1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 147 III 179 consid.
DTF 142 I 94
1 CPC) – ciò che la Camera verifica d’ufficio – nel senso che dal memoriale deve evincersi per quali ragioni la sentenza di primo grado è contestata (DTF 142 I 94 consid.
DTF 139 III 446
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 321 cpv. 1 CPC

This provision relates to the inadmissibility of the appeal due to insufficient reasoning, which justifies the final order declaring the appeal inadmissible.

art. 117 lett. b CPC

This article was cited as the legal basis for rejecting the appellant's request for exemption from court costs because the appeal was clearly unlikely to succeed.

art. 106 cpv. 1 CPC

This provision establishes that court costs follow the event (soccombenza), justifying the imposition of costs on the appellant.

art. 61 cpv. 1 OTLEF

This provision, cited alongside Art. 48 OTLEF, was used to determine the amount of the judgment fee imposed on the appellant.

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Testo completo

RE 1 Incarto n. 14.2023.38 · Lugano 7 agosto 2023 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta del giudice: · Jaques, presidente

vicecancelliera: · Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48*b* LOG) nella causa SO.2023.2 (rigetto definitivo dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo della Melezza promossa con istanza 13 gennaio 2023 dallo

Stato del Cantone Ticino, Bellinzona (rappr. dall’Ufficio dell’incasso e delle pene alternative, Bellinzona) contro

RE 1

giudicando sul reclamo del 3 aprile 2023 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 14 marzo 2023 dal Giudice di pace;

ritenuto

in fatto: A. Con decisioni del 21 dicembre 2021 (inc. 52.2021.494), 8 febbraio 2022 (inc. __________), 18 marzo 2022 (inc. 52.2022.40) e 4 maggio 2022 (inc. 52.2022.107) il Tribunale cantonale delle assicurazioni (TCA) ha respinto un ricorso di RE 1 e dichiarato irricevibili due sue istanze di revisione e un altro suo ricorso, ponen­do a suo carico le tasse di giudizio rispettivamente di fr. 600.–, fr. 500.–, fr. 500.– e fr. 250.–.

B. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 6 dicembre 2022 dalla sede di Locarno dell’Ufficio d’esecuzione, lo Stato del Can-tone Ticino ha escusso RE 1 per l’incasso delle quattro tas­se di giudizio appena menzionate, di complessivi fr. 1'850.–.

C. Avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 13 gennaio 2023 lo Stato del Cantone Ticino ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Giudicatura di pace del Circolo della Melezza. Nel termine prorogato dal giudice, il convenuto si è opposto all’istanza con osservazioni scritte del 10 marzo 2023.

D. Statuendo con decisione del 14 marzo 2023, il Giudice di pace ha accolto l’istanza e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dal convenuto, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 140.– e un’indennità di fr. 25.– a favore dell’istante.

E. Contro

la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 3 aprile 2023 per ottenere l’annulla­­mento dell’istanza, delle spese e dell’indennità

di prima sede, chiedendo inoltre di dispensarlo dal

pagamento delle spese giudiziarie di seconda sede. Stante il prevedibile esito dell’odierno giudizio il reclamo non

è stato notificato alla controparte per osservazioni.

Considerando

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’oppo­­sizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1 Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è avvenuta in concreto a RE 1 il 22 marzo 2023, il termine d’impugnazione è scaduto sabato 1° aprile 2023, salvo essere prorogato per legge fino al 3 aprile (art.

142 cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF), durante le ferie pasquali (dal

2 al 16 aprile: art. 56 n. 2 LEF [DTF 143 III 149 consid. 2.4.1.1]), sicché si è protratto sempre per legge fino al terzo giorno utile dopo la fine delle stesse (art. 63 LEF per il rinvio dell’art. 145 cpv. 4 CPC; DTF 108 III 49), ossia mercoledì 19 aprile. Presentato già il 3 aprile 2023 (data del timbro postale), il reclamo è dunque senz’altro tempestivo.

1.2 La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 147 III 179 consid. 4.2.1 e i rimandi). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del

diritto sia l’ac­­certamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

1.3 Il reclamo dev’essere “motivato” (art. 321 cpv. 1 CPC) – ciò che la Camera verifica d’ufficio – nel senso che dal memoriale deve evincersi per quali ragioni la sentenza di primo grado è contestata (DTF 142 I 94 consid.

8.2 con rinvii). Doglianze generiche e recriminazioni di carattere generale non sono sufficienti, come non basta ripetere nel reclamo le argomentazioni esposte in prima sede. Spetta al reclamante confrontarsi con la motivazione addotta nella sentenza impugnata, indicando dove e in che cosa consisterebbe lo sbaglio del primo giudice (sentenza del Tribunale federale 4A_621/2021 del 30 agosto 2022 consid. 3.1, i cui principi valgono anche per i reclami: 5D_190/2014 del 12 maggio 2015 consid. 2). Solo a tali condizioni è possibile entrare nel merito del ricorso, poiché giudicare un reclamo non significa rifare il processo di primo grado, ma verificare se la sentenza impugnata resiste alla critica.

1.3.1 Nella decisione impugnata, il Giudice di pace ha accolto l’istanza tenuto conto delle decisioni giudiziarie passate in giudicato prodotte dall’istante e del fatto che il convenuto non ha sollevato nessuna delle obiezioni ammissibili giusta l’art.

81 cpv. 1 LEF.

1.3.2 Nel reclamo RE 1 ribadisce la stessa identica censura già sollevata in prima sede, secondo cui le decisioni del TCA sarebbero il risultato di un inganno e il contenuto dei suoi ricorsi sarebbe stato “raggirato” così da evitare di prendere atto delle violazioni delle norme di legge.

1.3.3 In tal modo egli omette di confrontarsi con la motivazione del pri­mo giudice secondo cui la sua censura non costituisce una valida eccezione giusta l’art.

81 cpv. 1 LEF, motivo per cui, a fronte di decisioni passate in giudicato, l’istanza non poteva ch’essere accolta. Insufficientemente motivato, il reclamo si avvera quindi irricevibile (v. sopra consid. 1.3).

1.3.4 Ad ogni modo, la sentenza impugnata risulta corretta. Non spetta infatti al giudice del rigetto verificare né la fondatezza della prete­sa vantata dall’istante né la correttezza delle decisioni invocate come titoli di rigetto, ma per legge il suo compito si limita ad accertare l’esistenza di un titolo esecutivo giusta l’art.

80 LEF, ossia una decisione esecutiva che obbliga il convenuto a pagare la som­ma posta in esecuzione, e a vagliare eventuali eccezioni liberatorie sollevate dall’escusso in base all’art. 81 LEF, verificando se costui ha dimostrato l’estinzione, la dilazione o la prescrizione del­la pretesa posta in esecuzione (per tutte: DTF

139 III 446, consid. 4.1.1). RE 1 avrebbe quindi dovuto contestare i pretesi errori commessi dal TCA con un ricorso al Tribunale federale entro il termine di trenta giorni indicato sulle decisioni del TCA. Non avendolo fatto, egli non ha permesso all’unica autorità competente di esaminare le sue censure nel merito e di eventualmente modificare le decisioni in questione, ormai passate in giudicato (tra tan­te, sentenze della CEF 14.2022.86 del 18 novembre 2022, consid. 1.3.3 e 14.2022.57 del 28 settembre 2022 consid. 1.3.3).

2. La tassa del presente giudizio, stabilita

in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). La (ricorrente) richiesta

di esenzione dal pagamento delle spese processuali formulata dal reclamante va infatti respin­ta perché il reclamo appariva fin dall’inizio privo di probabilità di successo (nel senso dell’art. 117 lett. b CPC), tanto da non essere stato notificato alla controparte. Al reclamante è del resto già stato ricordato più volte l’eccezionalità della dispensa dal pagare le spese processuali (sentenze della CEF 14.2022.143 del 12 aprile 2023 consid. 2 e 14.2022.57 del 28 settembre 2022 consid. 3).

Non si pone invece problema di ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è stato notificato per osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede.

3. Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 1'850.–, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è irricevibile.

2. Le spese processuali di complessivi fr. 100.– relative al presente giudizio sono poste a carico del reclamante.

3. Notificazione a:

– ; – Ufficio dell’incasso e delle pene alternative della Divisione della giustizia, Residenza governativa, Bellinzona.

Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo della Melezza.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).