Enforcement Court Rejects Appeal Over Untreated Bankruptcy Defense
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe enforcement court dismissed an appeal against a lower court's decision that definitively rejected an objection to an enforcement order issued by the Canton for a debt, because the lower court failed to rule on the debtor's explicit defense of having not improved their financial situation following a prior bankruptcy. The appellate court found that the debtor had properly lodged this defense with the enforcement office, but the office improperly failed to transmit the objection for a substantive ruling; therefore, the appellate court accepted the appeal, annulled the contested decision, and ordered the debtor's objection regarding non-improvement of fortune to be transmitted to the lower court for proper adjudication, noting the original credit claim itself was not disputed.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 319 lett. a CPC, Art. 251 lett. a CPC, Art. 321 cpv. 2 CPC, Art. 75 cpv. 2 LEF, Art. 106 cpv. 1 CPC, Art. 95 cpv. 3 lett. c CPC; Enforcement Court Rejects Appeal Over Untreated Bankruptcy Defense: The appellate court found that the debtor had properly lodged this defense with the enforcement office, but the office improperly failed to transmit the objection for a substantive ruling; therefore, the appellate court accepted the appeal, annulled the contested decision, and ordered the debtor's objection regarding non-improvement of fortune to be transmitted to the lower court for proper adjudication, noting the original credit claim itself was not disputed.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited in order no. 2 as the legal basis for transmitting the opposition regarding non-improvement of fortune to the lower court.
Cited in the reasoning leading to order no. 4, determining that court costs for the present judgment are to be borne by the Cantone Ticino (the appealing party in the initial decision being overturned).
Cited in the reasoning section immediately before the dispositive regarding the inapplicability of an appeal to the Federal Tribunal due to the low value in dispute.
Testo completo
Incarto n. 14.2023.35 · Lugano 19 maggio 2023 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta del giudice: · Jaques, presidente
vicecancelliera: · Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48*b* LOG) nella causa 23.23 somm (rigetto definitivo dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo di Stabio promossa con istanza 24 gennaio 2023 dallo
Stato del Cantone Ticino, Bellinzona (rappresentato dalla Sezione delle finanze, Bellinzona) contro
RE 1
giudicando sul reclamo del 28 marzo 2023 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 27 marzo 2023 dal Giudice di pace;
ritenuto in fatto e considerando in diritto:
che con precetto esecutivo n. __________ emesso il 16 novembre 2022 dalla sede di Mendrisio dell’Ufficio d’esecuzione, lo Stato del Cantone Ticino ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 165.05 oltre agli interessi del 5% dal 15 ottobre 2022 (indicando quale causa del credito la *“Fattura no 2022 47166682 del 07 giugno 2022 + interessi al 5.00% calcolati dal 07.07.2022”*) e fr. 2.25 (per *“Interessi calcolati fino al 14.10.2022”*);
che avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 24 gennaio 2023 lo Stato del Cantone Ticino ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Giudicatura di pace del Circolo di Stabio;
che nel termine impartito, il convenuto si è opposto all’istanza con osservazioni scritte del 14 marzo 2023 eccependo il non ritorno a miglior fortuna;
che statuendo con decisione del 27 marzo 2023, il Giudice di pace ha accolto l’istanza e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dal convenuto, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 50.– e un’indennità di fr. 15.– a favore dell’istante;
che contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 28 marzo 2023 per ottenerne l’annullamento e l’accoglimento della sua opposizione per non ritorno a miglior fortuna;
che entro il termine impartitole, lo Stato non ha presentato osservazioni al reclamo;
che la sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso;
che pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC);
ch’essendo la notifica avvenuta in concreto a RE 1 il 28 marzo 2023, tenuto conto delle ferie pasquali (dal 2 al 16 aprile: art. 56 n. 2 LEF [DTF 143 III 149 consid. 2.4.1.1]), il reclamo, presentato già il 28 marzo 2023 (data del timbro postale), è senz’altro tempestivo;
che nella decisione impugnata, il Giudice di pace ha considerato che le “prove” prodotte (precetto esecutivo, attestato di carenza di beni, fattura, richiamo di pagamento e diffida di pagamento) sono un valido titolo di rigetto definitivo dell’opposizione interposta dall’escusso per fr. 165.05 (senza menzionare la pretesa di fr. 2.25 per gl’interessi);
che
il primo giudice ha rilevato che le osservazioni presentate dal convenuto *“non inficiano l’esito della presente
vertenza”* senza però indicarne il motivo;
che nel reclamo RE 1 si duole a ragione che il Giudice di pace non si è assolutamente determinato sull’eccezione di non ritorno a miglior fortuna da lui sollevata nelle osservazioni all’istanza né si è determinato sulla documentazione prodotta, che a suo dire attestano ch’egli non è tornato a miglior fortuna dopo il suo fallimento del 2013, siccome è beneficiario di una rendita d’invalidità e delle prestazioni complementari, e non dispone di altri beni;
che secondo l’art. 75 cpv. 2 LEF, il debitore che contesta di essere ritornato a miglior fortuna deve dichiararlo esplicitamente nell’opposizione, altrimenti si reputa ch’egli abbia rinunciato a tale eccezione;
che nel caso in esame risulta effettivamente dall’esemplare del precetto esecutivo per il creditore prodotto dall’istante che l’agente notificatore ha attestato che RE 1 ha interposto *“opposizione non tornato a miglior fortuna”*;
che l’ufficio d’esecuzione (UE) ha apparentemente omesso di trasmettere d’ufficio l’opposizione al giudice perché statuisse sulla medesima dopo aver sentito le parti (art. 265*a* cpv. 1 LEF);
che in assenza di una decisione dell’UE, il reclamo – e già in precedenza le osservazioni all’istanza – sono quindi da considerare come un ricorso per denegata giustizia (v. sentenza della CEF 14.2019.51 del 18 luglio 2019, RtiD 2020 I 732 n. 53c, consid. 4.2);
che non incombe a questa Camera sostituirsi al giudice naturale, pronunciandosi per la prima volta su una causa non ancora istruita (art. 327 cpv. 3 lett. b *a contrario*);
che per economia di procedura, appare tuttavia opportuno trasmettere l’opposizione per non ritorno a miglior fortuna direttamente al Giudice di pace, giacché essa è manifestamente tempestiva e sufficientemente chiara sotto il profilo dell’art. 75 cpv. 2 LEF;
che
all’UE va inoltre ordinato d’iscrivere nei suoi registri il tipo di opposizione effettivamente interposta e la sua
trasmissione al Giudice di pace a cura della Camera;
che nelle osservazioni all’istanza RE 1 ha infatti ricordato che il suo (auto) fallimento era stato decretato nel 2013, ciò che è noto a questa Camera (sentenza della CEF 14.2018.18 del 27 giugno 2018 consid. 5.2;), ossia a un momento in cui già esisteva il credito fatto valere dall’istante, fondato su un attestato di carenza di beni del 2003, il quale, ad ogni modo, non può costituire un valido titolo di rigetto dell’opposizione, né provvisorio né definitivo, ove si riferisca, come nella fattispecie, a un credito di diritto pubblico, tranne per le spese esecutive indicate nell’attestato (citata CEF 14.2018.18, consid. 5.1);
che per quanto riguarda la sorte della decisione di rigetto impugnata, occorre osservare che il reclamante ha limitato la propria opposizione al preteso suo non ritorno a miglior fortuna e anche nella procedura in prima sede non ha minimamente contestato il credito posto in esecuzione;
che tale procedura era di conseguenza inutile – se non prematura, secondo la dottrina numericamente maggioritaria (citata 14.2019. 51, consid. 4.1/d) –, ciò di cui sia l’istante sia il Giudice di pace si sarebbero dovuti rendere conto leggendo il precetto esecutivo e le osservazioni all’istanza;
che il reclamo va dunque accolto, la sentenza impugnata annullata e le relative spese processuali poste a carico dell’istante (art. 106 cpv. 1 CPC);
che
non si pone invece problema di un’indennità d’inconvenienza, non avendo RE 1 formulato domanda al riguardo né in prima né in
seconda sede (art. 95 cpv. 3 lett. c CPC);
che circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 167.30, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.
74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è accolto e di conseguenza la sentenza impugnata è annullata.
2. L’opposizione per non ritorno a miglior fortuna interposta da RE 1 è trasmessa alla Giudicatura di pace del Circolo di Stabio a norma dell’art. 265*a* cpv. 1 LEF per i propri incombenti.
3. È ordinato alla sede di Mendrisio dell’Ufficio d’esecuzione d’iscrivere nei suoi registri l’opposizione per non ritorno a miglior fortuna interposta nell’esecuzione n. __________ il 21 novembre 2022 e la sua trasmissione alla Giudicatura di pace del Circolo di Stabio in data odierna.
4. Le spese processuali di complessivi fr. 150.– relative al presente giudizio sono poste a carico dello Stato del Cantone Ticino.
5. Notificazione a:
– ; – .
Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo di Stabio.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).