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14.2023.30 • TRAC TI 14.2023.30 Generato dall'IA

Appeal Regarding Provisional Rejection of Opposition to Enforcement Order and Procedural Costs

Numero d'incarto 14.2023.30
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

A party appealed a lower court's decision that provisionally rejected their opposition to an enforcement order seeking payment for cleaning services, which had resulted in the procedural costs being imposed on the appellant. The appellate court upheld the appeal, reforming the lower court's ruling to reject the initial request for provisional rejection of the opposition, as the lower court had manifestly erred by improperly allocating the procedural costs against the party whose opposition was upheld, contrary to the principle that costs follow the event; however, due to the lower court's egregious procedural error ("Justizpanne"), the costs for the appeal proceedings were waived, and the appellant's request for reimbursement of non-professional legal fees was denied due to a lack of sufficient justification.

Regesto Legislator

Ufficiale

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Reiezione dell’istanza. Addossamento della tassa di giustizia al convenuto. Conseguenze per spese e ripetibili

Parole chiave

Generato dall'IA
opposizione spese di procedura procedura esecutiva pagamento provvisorio opposizione al precetto esecutivo legittimazione a ricorrere

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

Generato dall'IA
art. 106 cpv. 1 CPC

Cited as the general rule for allocating judicial costs to the losing party, which justified the reform of the lower court's cost decision.

art. 107 cpv. 2 CPC

Used to justify dispensing with judicial costs for the present appeal proceedings due to a serious procedural error by the lower court (Justizpanne).

art. 95 cpv. 3 lett. c CPC

Cited in the context of denying 'ripetibili' (reimbursement of expenses) because the appellant failed to provide sufficient justification, as required by this provision.

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Testo completo

Incarto n. 14.2023.30 · Lugano 29 agosto 2023 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta del giudice: · Jaques, presidente

vicecancelliera: · Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48*b* LOG) nella causa SO 03/2023 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo di Riva San Vitale promossa con istanza 24 gennaio 2023 da

CO 1 contro

RE 1 (rappresentata dalla presidente della gerenza, __________)

giudicando sul reclamo del 18 marzo 2023 presentato dalla RE 1 contro la decisione emessa il 2 marzo 2023 dal Giudice di pace;

ritenuto in fatto e considerando in diritto:

che con precetto esecutivo n. __________ emesso il 12 gennaio 2023 dalla sede di Mendrisio dell’Ufficio d’esecuzione, CO 1 ha escusso la RE 1 per l’incasso di fr. 1'938.60 oltre agli interessi del 5% dal 18 ottobre 2022, indicando quale causa del credito la *“Fattura del 18.10.2022 per pulizia della casa”*;

che avendo la RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 24 gennaio 2023 CO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Giudicatura di pace del Circolo di Riva San Vitale;

che nel termine impartito, la convenuta si è opposta all’istanza con osservazioni scritte del 6 febbraio 2023;

che statuendo con decisione del 2 marzo 2023, il Giudice di pace ha respinto l’istanza e ha *“accolt[o] in via provvisoria”* l’opposizione interposta dalla convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 180.–;

che contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a

questa Camera con un reclamo del 18 marzo 2023 per ottenerne la riforma del dispositivo n. 2, nel senso che le spese processuali

siano poste a carico dell’istante, protestate tasse, spese e ripetibili;

che il 22 marzo 2023 il presidente della Camera ha parzialmente accolto la domanda di effetto sospensivo presentata con l’impu­gnazione limitatamente al dispositivo n. 2;

che la sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’op­posizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso;

che la notifica essendo avvenuta in concreto alla RE 1 il 10 marzo 2023, il reclamo risulta tempestivo, in quanto presentato due giorni prima della scadenza del termine d’impugnazione, di dieci giorni (art. 251 lett. a e 321 cpv. 2 CPC), del lunedì 20 marzo 2023;

che giusta l’art. 106 cpv. 1, 1° periodo CPC, le spese giudiziarie sono poste a carico della parte soccombente;

che il dispositivo n. 2 della decisione impugnata è pertanto manifestamente errato e va riformato nel senso che la tassa di giudizio è posta a carico dell’istante;

che la seconda frase del primo dispositivo è inutile – in caso di reiezione dell’istanza non è necessario precisare la conseguenza della decisione, evidente, ovvero l’immutabilità della situazione esistente – ed è anche curiosa, poiché l’opposizione

interposta dall’escussa non è una domanda giudiziale che possa essere *“accolta in via provvisoria”*, a differenza dell’istanza volta al rigetto del­l’opposizione, in via

(appunto) provvisoria (art. 82 LEF) o definitiva (art. 80 LEF);

che per chiarezza occorre riformare anche il primo dispositivo nel senso della reiezione dell’istanza senz’altra precisazione;

che la tassa del presente giudizio seguirebbe a sua volta la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC);

che, tuttavia, se il ricorso viene accolto a causa di un errore di procedura

particolarmente grave commesso dall’autorità precedente (cosiddetta *"Justizpanne"*), di cui la parte soccombente non ha colpa e al cui emendamento non si

oppone, le spese, ma non le ripetibili, sono poste a carico dello Stato (art.

107 cpv. 2 CPC; sentenza della CEF 14.2022.71 del 12 ottobre 2022 consid. 6);

che nella fattispecie, l’errore del Giudice di pace risulta grave, giac­ché non ha tenuto conto, forse per svista, del principio evidente della soccombenza (art. 106 CPC), e le parti non ne hanno ovviamente alcuna colpa;

che per equità (art. 107 cpv. 2 CPC) si prescinde di conseguenza dal riscuotere spese processuali in questa sede;

che la domanda della reclamante tendente all’assegnazione di “ripetibili” in questa sede non può invece essere accolta, siccome l’attribuzione di un’indennità d’inconvenienza alla parte non patrocinata da un rappresentante professionale autorizzato è subordinata alla formulazione di una motivazione sufficiente (art. 95 cpv. 3 lett. c CPC; sentenza del Tribunale federale 5D_229/2011 del 16 aprile 2012, RSPC 2012, 304; sentenza della CEF 14.2014.89 del 4 marzo 2015, consid. 5), che nella fattispecie difetta del tutto;

che circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 1'938.60, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è accolto e di conseguenza i dispositivi n. 1 e 2 della decisione impugnata sono così riformati:

1. L’istanza è respinta.

2. La tassa di giustizia di fr. 180.– anticipata dall’istante è posta a suo carico.

2. Non si riscuotono spese processuali per il presente giudizio né si assegnano indennità d’inconvenienza. Fatta salva un’eventuale compensazione, l’anticipo di fr. 50.– versato dalla reclamante le è restituito.

3. Notificazione a:

– ; – .

Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo di Riva San Vitale.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).