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14.2023.19 • TRAC TI 14.2023.19 Generato dall'IA

Creditor Bankruptcy Reinstated Despite Partial Payment Due to Unproven Solvency

Numero d'incarto 14.2023.19
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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A creditor sought the bankruptcy of a debtor for an unpaid claim of CHF 3,371.90, which the lower court granted; the debtor appealed, claiming the debt was settled and that the payments made prior to and after the bankruptcy declaration satisfied the claim. The appellate court reasoned that while the debtor provided some evidence of payment, the statute requires that to annul a bankruptcy order due to post-judgment settlement, the debtor must also render their solvency plausible, which the appellant failed to do, as official records showed numerous outstanding executions and significant accumulated debt, thus the appeal was rejected and the bankruptcy reinstated.

Regesto Legislator

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Art. 174 cpv. 1 LEF, Art. 251 lett. a CPC, Art. 174 cpv. 2 LEF, Art. 174 LEF, Art. 255 lett. a CPC, Art. 106 cpv. 1 CPC; Creditor Bankruptcy Reinstated Despite Partial Payment Due to Unproven Solvency: The appellate court reasoned that while the debtor provided some evidence of payment, the statute requires that to annul a bankruptcy order due to post-judgment settlement, the debtor must also render their solvency plausible, which the appellant failed to do, as official records showed numerous outstanding executions and significant accumulated debt, thus the appeal was rejected and the bankruptcy reinstated.

Parole chiave

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credito nel fallimento azione parziale rimborso del debito ordine di pagamento assemblea dei creditori ufficiale dei fallimenti Fallimento. Estinzione del credito dell’istante dopo la pronuncia

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 174 cpv. 2 LEF

This article was the main ground for rejecting the appeal because the appellant failed to sufficiently prove solvency after the bankruptcy declaration.

art. 106 cpv. 1 CPC

Applied for placing the judicial fees on the unsuccessful party (RE 1).

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Testo completo

Incarto n. 14.2023.19 · Lugano 20 marzo 2023 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta del giudice: · Jaques, presidente

vicecancelliere: · Cortese

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48*b* LOG) nella causa SO.2023.49 (fallimento) della Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord promossa con istanza 20 gennaio 2023 dalla

CO 1 (rappresentata dalla RA 1, ) contro

RE 1

giudicando sul reclamo del 1° marzo 2023 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 1° marzo 2023 dal Pretore;

ritenuto

in fatto: A. Nell’ambito dell’esecuzione n. __________ della sede di Mendrisio dell’Ufficio d’esecuzione, il 20 gennaio 2023 la CO 1 ha chiesto alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord di decretare il fallimento di RE 1 per il mancato pagamento di fr. 3'371.90 oltre a interessi e spese.

B. All’udienza di discussione del 28 febbraio 2023 nessuno è comparso.

C. Statuendo con decisione del 1° marzo 2023 il Pretore ha dichia-rato il fallimento di RE 1 dallo stesso giorno alle ore 14:00, ponendo a carico della massa fallimentare la tassa di giustizia di fr. 100.–.

D. Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a

questa Camera con un reclamo del 1° marzo 2023 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento

del fallimento, asserendo di avere saldato il credito posto in esecuzione. Il 3 marzo 2023 il presidente della Camera ha parzialmente accolto la domanda di effetto sospensivo. Stante il prevedibile esito del giudizio odierno, il reclamo non è stato intimato alla contropar­te per osservazioni.

Considerando

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.

48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv. 2 CPC). Presentato già lo stesso giorno in cui la decisione impugnata è stata emessa, il 1° marzo 2023 (data del timbro postale), il reclamo è senz’altro tempestivo. Lo è anche lo scritto del

13 marzo 2023, con cui RE 1 ha prodotto la prova del pagamento dell’anticipo delle spese processuali presumibili richiesto dalla Camera e del versamento di fr. 200.– all’Ufficio d’esecuzione quello stesso 13 marzo.

2. In virtù dell’art. 174 cpv. 2 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto (n. 1), o che l’importo dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a disposizione del creditore (n. 2), oppure che il creditore ha ritirato la domanda di fallimento (n. 3). L’enumerazione è esaustiva.

2.1 Questi

fatti nuovi (e le relative prove), subentrati dopo la dichiarazione di fallimento (*nova* autentici o in senso proprio, denominati in tedesco *“echte Nova”*, in contrapposizione agli *pseudonova* o *“unechte Nova”* citati all’art. 174 cpv. 1, 2° periodo LEF), non ven-gono considerati d’ufficio, ma spetta al debitore farli valere espressamente e provarne l’adempimento con documenti, sempre che renda verosimile la sua solvibilità. Un fatto è reso verosimile se il giudice, nel suo libero esame, giunge alla conclusione ch’esso corrisponde con una sufficiente probabilità alle allegazioni della parte (DTF 120 II 393 consid. 4/c). Concretamente è pertanto sufficiente per l’annullamento della dichiarazione di fallimento che la solvibilità del fallito sia più probabile della sua insolvibilità. A tal proposito non devono essere poste esigenze troppo severe, in modo particolare allorquando la possibilità che l’azienda sopravviva economicamente non può essere negata *a priori* (FF 1991 III 80) e la mancanza di liquidità sufficiente appare passeggera (sentenza del Tribunale federale 5A_328/2011 dell’11 agosto 2011, consid. 2).

L’illiquidità dev’essere oggettiva, tale da impedire al debitore di tacitare i suoi creditori alla scadenza dei loro crediti. Un indizio d’in­solvibilità può emergere dal numero e dall’importo delle esecuzioni pendenti, così come da eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di fallimento impugna­to. Anche il fatto di non essere in grado di pagare modesti importi indica insolvibilità. La solvibilità dev’essere resa verosimile sulla base di

riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti, estratti bancari, contratti di credito e così via, mentre

semplici dichiarazioni del debitore sono insufficienti (Giroud/Theus Simoni in: Basler Kommentar, SchKG II, 3a ed. 2021, n. 26*d* ad art. 174 LEF).

2.2 Nel caso in esame, in sede di concessione dell’effetto sospensivo la Camera ha rilevato che il reclamante aveva dimostrato di aver effettuato, prima della pronuncia del fallimento, due versamenti a favore dell’istante di fr. 589.20 il 31 gennaio 2023 e di fr. 2'782.70 il 22 febbraio 2023, pari a complessivi fr. 3'371.90, ma che l’istante non aveva confermato che tali pagamenti avessero estinto la pretesa posta in esecuzione, che secondo il registro delle esecuzioni ammontava a fr. 3'434.70, tassa del decreto di fallimento (di fr. 100.–) esclusa. Ha tuttavia considerato che il reclamante aveva ancora la possibilità, entro la scadenza del termine di reclamo, di produrre la prova del pagamento integrale del suo debito, o tramite una dichiarazione dell’istante o con un’attestazione dell’Uffi­cio d’esecuzione. Il 13 marzo 2023 RE 1 ha inoltrato una ricevuta rilasciata quello stesso giorno

dall’Ufficio d’esecuzione relativa al pagamento di un *“acconto”* di fr. 200.– a favore dell’ese­cuzione

che ha portato al fallimento. Aggiunto ai versamenti del 31 gennaio e 22 febbraio 2023 effettuati direttamente all’istante, l’acconto pare saldare l’intero debito. La CO 1 non ha però con-fermato la ricezione dei versamenti appena citati, né al reclaman­te, né all’Ufficio, che non li ha registrati nel suo applicativo informatico. Non è però necessario istruire ulteriormente questo punto, perché il reclamo va ad ogni modo respinto per un altro motivo.

2.3 Infatti, anche volendo ammettere che il versamento di fr. 200.– al­l’Ufficio il 13 marzo 2023 abbia estinto il credito dell’istante, il reclamante avrebbe dovuto rendere verosimile la propria solvibilità, come espressamente ricordatogli nell’ordinanza di effetto sospensivo, per ottenere l’annullamento del fallimento (art. 174 cpv. 2 LEF), dal momento che l’ultimo versamento è posteriore alla pronuncia del fallimento.

Ora, egli non ha speso una sola parola al riguardo nel suo scritto del 13 marzo 2023. D’altronde, la Camera ha appurato d’ufficio (art. 255 lett. a CPC) che nei suoi confronti sono pendenti 22 esecuzioni per oltre fr. 58'000.– complessivi (fatta astrazione dell’ese­cuzione che ha condotto al fallimento), di cui cinque sono giunte allo stadio del pignoramento di reddito e due della comminatoria di fallimento, e sono stati rilasciati ben 13 attestati di carenza di beni per oltre fr. 50'000.–. Ciò porta a concludere che il reclamante non dispone di liquidità sufficiente per far fronte ai suoi impegni. In queste circostanze si può quindi affermare che l’incapa­cità di pagamento del reclamante appare più probabile della sua capaci­tà di pagamento. Il presupposto della solvibilità non essendo stato reso verosimile, il reclamo va respinto e il fallimento di RE 1, sospeso provvisoriamente il 3 marzo 2023, nuovamente pronunciato.

3. La tassa di giustizia, calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), è posta a carico della parte soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC). Alla controparte non si assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere osservazioni al reclamo.

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è respinto e di conseguenza è nuovamente pronunciato il fallimento di RE 1 dal giorno martedì 21 marzo 2021 alle ore 09.00.

2. La tassa di giustizia del presente giudizio, di fr. 250.–, è posta a carico di RE 1.

3. Notificazione a:

–

; –

; – Ufficio d’esecuzione, Mendrisio; – Ufficio dei fallimenti, Lugano; – Ufficio cantonale del Registro di commercio, Biasca; – Ufficio del Registro fondiario del Distretto di Mendrisio, Mendrisio.

Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).