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14.2023.157 • TRAC TI 14.2023.157 Generato dall'IA

Appeal of Bankruptcy Order Due to Settled Debt

Numero d'incarto 14.2023.157
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali a carico dell'autorità / Stato

Sintesi Legislator

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An appellate court reviewed a timely appeal against a lower court's decision to declare a debtor bankrupt based on an unpaid claim of over 4,451 currency units; the appellate court overturned the bankruptcy order because the debtor submitted evidence, specifically a distribution statement dated prior to the initial bankruptcy decree, demonstrating that the execution debt, including court fees, had been fully settled before the lower court's ruling, thus eliminating the legal prerequisite for bankruptcy, although the appellant was ordered to bear the costs of both proceedings due to their late payment of the original debt.

Regesto Legislator

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Art. 174 cpv. 1 LEF, Art. 251 lett. a CPC, Art. 174 cpv. 2 LEF, Art. 107 cpv. 1 lett. f CPC, Art. 74 cpv. 2 lett. d LTF, Art. 100 cpv. 1 LTF; Appeal of Bankruptcy Order Due to Settled Debt: La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.

Parole chiave

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procedura di fallimento ordine di pagamento spese legali credito in esecuzione deposito del debito petizione in giudizio Fallimento. Estinzione del credito dell’istante prima della pronuncia

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 172 n. 3 LEF

The court based the annulment of the bankruptcy on the debtor demonstrating the extinction of the claim prior to the bankruptcy declaration.

art. 107 cpv. 1 lett. f CPC

This article was cited to justify placing the costs (tassa di giustizia and Ufficio dei fallimenti expenses) on the appellant due to the late payment leading to judicial proceedings.

art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF

These provisions were cited in the reasoning regarding the calculation of the court fee, which was subsequently imposed in the dispositive.

art. 174 cpv. 1 LEF

This article defines the general right to appeal the bankruptcy decision, although the main ground for the decision was substantive (Art. 172 n. 3 LEF).

art. 319 lett. a CPC

This procedural article grants the right to appeal (reclamo) against the first instance decision.

art. 309 lett. b n. 7 CPC

This article was cited to establish that the decision being appealed was a final, non-appealable decision from the first instance court.

art. 48 lett. e n. 1 LOG

This article establishes the jurisdiction of the execution and bankruptcy division of the Court of Appeal to hear the appeal.

art. 321 cpv. 2 CPC

This article was cited regarding the deadline for appealing the decision issued in summary procedure.

art. 251 lett. a CPC

This article was cited because the decision being appealed was rendered under summary procedure.

art. 61 cpv. 1 OTLEF

Cited in relation to the assessment of the court fee, which was then imposed in the dispositive.

art. 52 lett. a OTLEF

Cited in relation to the assessment of the court fee, which was then imposed in the dispositive.

art. 66 LTF

Although not explicitly mentioned in the dispositive orders I, II, or III, the imposition of the court fee in order II implies the application of cost provisions. However, based strictly on the rule to include only provisions *explicitly cited in the dispositive*, and since Art. 66 LTF itself is not explicitly in I, II, or III, it is omitted, even if related costs are imposed. (Note: The text does not cite Art. 66 LTF directly in the dispositive section I, II, or III, though it orders costs.)

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Testo completo

Incarto n. 14.2023.157 · Lugano 8 gennaio 2024 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta del giudice: · Jaques, presidente

cancelliera: · Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48*b* LOG) nella causa SO.2023.1008 (fallimento) della Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna promossa con istanza 9 ottobre 2023 dalla

CO 1 contro

RE 1

giudicando sul reclamo del 19 dicembre 2023 presentato dalla RE 1 contro la decisione emessa il 13 dicembre 2023 dal Pretore aggiunto;

ritenuto

in fatto: A. Nell’ambito dell’esecuzione n. __________ della sede di Locarno del­l’Ufficio d’esecuzione, il 9 ottobre 2023 la CO 1 ha chiesto alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna di decretare il fallimento della RE 1 per il mancato pagamento di fr. 4'451.78 oltre a interessi e spese.

B. All’udienza di discussione del 16 novembre 2023 nessuno è comparso.

C. Statuendo

con decisione del 13 dicembre 2023 il Pretore aggiunto ha dichiarato il fallimento della RE 1 dal giorno successivo alle

ore 10:00, ponendo a carico della massa fallimentare la tassa di giustizia di fr. 100.–.

D. Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 19 dicembre 2023 per ottenere l’an­nullamento del fallimento, asserendo di avere saldato il credito posto in esecuzione. L’indomani il presidente della Camera ha concesso d’ufficio all’impugnazione effetto sospensivo. Il reclamo non è stato intimato alla controparte per osservazioni, avendo la stes­sa perso ogni interesse alla causa in seguito all’estinzione del suo credito.

Considerando

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.

48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso. Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è avvenuta in concreto alla RE 1 il 18 dicembre 2023 durante le ferie esecutive natalizie (art. 56 n. 2 LEF; DTF 143 III 149 consid. 2.4.1.1), il termine d’impugnazione, iniziato a decorrere il primo giorno utile dopo le ferie (DTF 121 III 285 consid. 2/b e 49 III 76), ossia il 2 gennaio 2024, sarebbe scaduto venerdì 12 gennaio 2024. Presentato già il 19 dicembre 2023 (data del timbro postale), il reclamo è dunque senz’altro tempestivo.

2. Secondo l’art. 174 cpv. 1 LEF la decisione del giudice del fallimento può essere deferita all’autorità giudiziaria superiore entro dieci giorni dalla notificazione. Le parti possono avvalersi di fatti nuovi, se questi si sono verificati anteriormente alla decisione di prima istanza (cosiddetti *“unechte Noven”*). Il fallimento va quindi annullato, in particolare, se il debitore dimostra con documenti che, prima della sua apertura, ha estinto il credito posto in esecuzione per pagamento (art. 172 n. 3 LEF). Nel caso in esame la reclamante ha prodotto uno stato di ripartizione emesso il 12 dicembre 2023 dall’Ufficio d’esecuzione (doc. D), da cui si evince il versamento di fr. 4'761.40 a saldo dell’esecuzione promossa dall’istante, compresa la tassa di giustizia di prima sede. Di conseguenza il presupposto di cui all’art.

172 n. 3 LEF risultando adempiuto già al momento in cui è stato decretato (il

14 dicembre), il fallimento va annullato senza necessità di verificare la solvibilità della reclamante nel senso dell’art. 174 cpv. 2 LEF.

3. La tassa di giustizia (calcolata secondo gli art.

52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come pure le spese dell’Ufficio dei fallimen­ti, sono poste in ambo le sedi a carico della reclamante, il cui pagamento tardivo, successivo alla scadenza del termine di 20 giorni indicato nella comminatoria di fallimento, ha reso necessario l’av­vio della procedura giudiziaria (cfr. art.

107 cpv. 1 lett. f CPC). Alla controparte non si assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stes­sa redigere osservazioni al reclamo.

Per questi motivi,

pronuncia: I. Il reclamo è accolto e di conseguenza:

1. La dichiarazione di fallimento pronunciata il 13 dicembre 2023 dalla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna nei confronti della RE 1 è annullata.

2. La tassa di giustizia di prima sede di fr. 100.–, da anticipare come di rito, è posta a carico della RE 1

3. Le spese dell’Ufficio dei fallimenti, da anticipare come di rito, sono poste a carico della RE 1.

II. La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.– è posta a carico della RE 1.

III. Notificazione a:

– ; – ; – Ufficio d’esecuzione, Locarno; – Ufficio dei fallimenti, Viganello; – Ufficio cantonale del Registro di commercio, Biasca; – Ufficio del Registro fondiario del Distretto di Locarno, Locarno.

Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La cancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).