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14.2023.147 • TRAC TI 14.2023.147 Generato dall'IA

Creditor's Execution Opposition Appeal Dismissed for Insufficient Argument and New Evidence

Numero d'incarto 14.2023.147
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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A creditor initiated execution proceedings against a debtor based on unpaid invoices related to heat pump and photovoltaic installations; when the debtor opposed the execution, the creditor requested a provisional rejection of the opposition, which the lower court denied because the submitted invoices were not signed by the debtor, constituting insufficient proof under the relevant enforcement law. The appellate court subsequently declared the creditor's appeal inadmissible because it lacked proper reasoned argument and, critically, relied entirely on new documents submitted for the first time at the appeal stage, which are inadmissible under procedural rules, thus affirming the lower court's path for the creditor to refile a proper motion with recognized debt acknowledgments.

Regesto Legislator

Ufficiale

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Istanza fondata solo su fatture non firmate dall’escusso. Produzione dei contratti firmati solo con il reclamo

Parole chiave

Generato dall'IA
debito insoddisfatto opposizione procedura esecutiva nuovo mezzo di prova allegazione motivata bene impignorabile

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

Generato dall'IA
art. 321 cpv. 1 CPC

Cited as a reason why the appeal is deemed inadmissible due to lack of sufficient substantiation (motivazione).

art. 326 cpv. 1 CPC

Cited as a reason why the appeal is deemed inadmissible because it relies entirely on new documents.

art. 106 cpv. 1 CPC

Applied to determine that court costs follow the outcome of the decision (loser pays).

art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35)

Cited as the basis for establishing the amount of the judicial costs.

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Testo completo

CO 1 Incarto n. 14.2023.147 · Lugano 5 aprile 2024 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta del giudice: · Jaques, presidente

cancelliera: · Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48*b* LOG) nella causa SO.2023.5717 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 29 novembre 2023 dalla

RE 1 contro

CO 1

giudicando sul reclamo del 12 dicembre 2023 presentato dalla RE 1 contro la decisione emessa il 4 dicembre 2023 dal Pretore;

ritenuto in fatto e considerando in diritto:

che con precetto esecutivo n. __________ emesso il 18 ottobre 2023 dalla sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione, la RE 1 ha escusso CO 1 per l’incasso di fr. 23'223.95, indicando quale causa del credito le *“Fatture scoperte inerenti a installazione di Termopompa e Fotovoltaici”*;

che avendo CO 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 29 novembre 2023 la RE 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5;

che statuendo senza preventivo contraddittorio, con decisione del 4 dicembre 2023 il Pretore ha respinto l’istanza e posto a carico dell’istante le spese processuali di fr. 60.–;

che contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a

questa Camera con un reclamo del 12 dicembre 2023 per ottenerne implicitamente l’annullamento e l’accoglimento dell’istanza;

che la sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’op­posizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso;

che la Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 147 III 176 consid. 4.2.1, pag. 179 e i rimandi);

che secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC);

che con la decisione impugnata il Pretore ha respinto l’istanza accertando che le fatture prodotte dalla RE 1 non erano firmate da CO 1 e pertanto non costituivano un titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione ai sensi dell’art.

82 cpv. 1 LEF;

che nel reclamo, *“ai fini di motivare”* la sua azione, la RE 1 si limita a produrre diversi documenti, in parte nuovi, tra cui due *“contratti firmati”* e un preventivo;

che il reclamo non contiene alcuna motivazione né risulta dai documenti prodotti alla rinfusa alcuna *“esaustiva esposizione”*, sicché esso pare irricevibile già per carente motivazione nel senso del­l’art. 321 cpv. 1 CPC;

che ad ogni modo il reclamo è sicuramente irricevibile per un altro motivo, e cioè perché è integralmente fondato su documenti prodotti per la prima volta in seconda sede, che per legge sono inammissibili (art. 326 cpv. 1 CPC);

che leggendo attentamente la decisione impugnata, la reclamante avrebbe dovuto capire e seguire la via indicata dal Pretore (a pag. 2), ossia presentargli una nuova istanza, accludendovi documenti idonei a ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione, cioè uno o più riconoscimenti di debito firmati dall’escusso ai sensi dell’art. 82 cpv. 1 LEF, e specificando in quali documenti l’escusso ha riconosciuto di dover pagare le diverse somme poste in esecuzio­ne, tenuto conto dei pagamenti da lui effettuati nel frattempo;

che la tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC);

che non si pone invece problema di ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è stato notificato per osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede;

che circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 23'223.95, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è irricevibile.

2. Le spese processuali di complessivi fr. 230.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico.

3. Notificazione a:

– ; – .

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La cancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).