Debtor Overturns Bankruptcy on Proved Pre-Filing Payment, Bears Appeal Costs
Sintesi Legislator
Generato dall'IAA lower court declared bankruptcy against a debtor following an unpaid execution request, despite the debtor filing a timely appeal claiming the debt had been settled prior to the bankruptcy ruling. The appellate court accepted the appeal, reasoning that the debtor provided documentation proving payments covering the debt and associated costs were made before the bankruptcy declaration, thereby satisfying the legal requirement for annulment under the relevant statute, although the payments were initially misapplied by the execution office; consequently, the bankruptcy declaration was overturned, but the debtor was ordered to bear the costs of the appeal due to the original late payment necessitating the legal proceedings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 174 cpv. 1 LEF, Art. 251 lett. a CPC, Art. 142 cpv. 3 CPC, Art. 31 LEF, Art. 174 cpv. 2 LEF, Art. 107 cpv. 1 lett. f CPC; Debtor Overturns Bankruptcy on Proved Pre-Filing Payment, Bears Appeal Costs: The appellate court accepted the appeal, reasoning that the debtor provided documentation proving payments covering the debt and associated costs were made before the bankruptcy declaration, thereby satisfying the legal requirement for annulment under the relevant statute, although the payments were initially misapplied by the execution office; consequently, the bankruptcy declaration was overturned, but the debtor was ordered to bear the costs of the appeal due to the original late payment necessitating the legal proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThe court used this article as the main ground for annulling the bankruptcy declaration because the debt had been settled prior to the bankruptcy order.
The court cited this article to justify placing the court fees and expenses on the appellant due to late payments necessitating judicial procedure.
These articles were cited in relation to the calculation of the court tax imposed on the appellant.
This procedural rule was cited to confirm the right to appeal the bankruptcy decision to the higher judicial authority.
This procedural rule was cited to confirm the admissibility of the appeal (reclamo) against the decision.
This procedural rule was cited to establish the jurisdiction of the Execution and Bankruptcy Chamber (CEF) of the Court of Appeal to hear the appeal.
This procedural rule was cited to establish the deadline for appealing a decision rendered in summary proceedings.
This procedural rule was used to determine the extended deadline for filing the appeal due to it falling on a weekend.
This article governs the imposition of court costs for the appeal procedure.
Testo completo
$ Incarto n. 14.2023.135 · Lugano 12 dicembre 2023 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta del giudice: · Jaques, presidente
vicecancelliera: · Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48*b* LOG) nella causa SO.2023.4911 (fallimento) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 16 ottobre 2023 dalla
CO 1 contro
RE 1 (patrocinata dall’avv. PA 1 __________)
giudicando sul reclamo del 30 novembre 2023 presentato dalla RE 1 contro la decisione emessa il 28 novembre 2023 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Nell’ambito dell’esecuzione n. __________ della sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione, il 16 ottobre 2023 la CO 1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, di decretare il fallimento della RE 1 per il mancato pagamento di fr. 15'172.– oltre a interessi e spese.
B. All’udienza di discussione del 28 novembre 2023 nessuno è comparso.
C. Statuendo con decisione del 28 novembre 2023 il Pretore ha dichiarato il fallimento della RE 1 dal giorno successivo alle ore 10:00, ponendo a carico della massa fallimentare la tassa di giustizia di fr. 80.– e un acconto di fr. 920.– per le spese esecutive.
D. Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 30 novembre 2023 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento del fallimento, asserendo di avere saldato il credito posto in esecuzione. L’indomani il presidente della Camera ha concesso all’impugnazione effetto sospensivo. Il reclamo non è stato intimato alla controparte per osservazioni, avendo la stessa perso ogni interesse alla causa in seguito all’estinzione del suo credito.
Considerando
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è avvenuta in concreto alla RE 1 il 29 novembre 2023, il termine d’impugnazione è scaduto sabato 9 dicembre, per cui la scadenza è stata riportata a lunedì 11 dicembre (art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF). Presentato il 30 novembre 2023 (data del timbro postale), il reclamo è dunque senz’altro tempestivo.
2. Secondo l’art. 174 cpv. 1 LEF la decisione del giudice del fallimento può essere deferita all’autorità giudiziaria superiore entro dieci giorni dalla notificazione. Le parti possono avvalersi di fatti nuovi, se questi si sono verificati anteriormente alla decisione di prima istanza (cosiddetti *“unechte Noven”*). Il fallimento va quindi annullato, in particolare, se il debitore dimostra con documenti che, prima della sua apertura, ha estinto il credito posto in esecuzione per pagamento (art. 172 n. 3 LEF).
Nel caso in esame il reclamante ha prodotto due estratti del proprio conto presso la Banca Raiffeisen del Vedeggio, da cui risulta l’addebito a favore dell’Ufficio d’esecuzione di fr. 16'067.85 (doc. E) il 7 novembre e di fr. 89.40 il 21 novembre 2023 (doc. F) con la menzione dell’esecuzione in base alla quale è stato decretato il fallimento e delle spese processuali di fr. 80.– della causa di fallimento. Per una svista dell’Ufficio, le somme sono state accreditate a un’altra esecuzione (dichiarazione del 29 novembre 2023, doc. G). Nel frattempo l’errore è stato corretto e l’esecuzione dell’istante registrata come saldata. Siccome i pagamenti sono avvenuti prima della pronuncia del fallimento, il presupposto di cui all’art. 172 n. 3 LEF risultava adempiuto già al momento in cui è stato decretato, il 29 novembre, sicché il fallimento va annullato senza necessità di verificare la solvibilità della reclamante nel senso dell’art. 174 cpv. 2 LEF.
3. La tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come pure le spese dell’Ufficio dei fallimenti, sono poste in ambo le sedi a carico della reclamante, i cui pagamenti tardivi, successivi alla scadenza del termine di pagamento di venti giorni indicato nella comminatoria di fallimento notificatale il
26 settembre 2023, ha reso necessario l’avvio della procedura giudiziaria (cfr. art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Alla controparte non si assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere osservazioni al reclamo.
Per questi motivi,
pronuncia: I. Il reclamo è accolto e di conseguenza:
1. La dichiarazione di fallimento pronunciata il 28 novembre 2023 dalla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, nei confronti della RE 1 è annullata.
2. La tassa di giustizia di prima sede di fr. 80.–, da anticipare come di rito, è posta a carico della RE 1.
3. Le spese dell’Ufficio dei fallimenti, da anticipare come di rito, sono poste a carico della RE 1.
II. La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.– è posta a carico della RE 1.
III. Notificazione a:
–
; –
; – Ufficio d’esecuzione, Lugano; – Ufficio dei fallimenti, Viganello; – Ufficio cantonale del Registro di commercio, Biasca; – Ufficio del Registro fondiario del Distretto di Lugano, Lugano.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).