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14.2023.122 • TRAC TI 14.2023.122 Generato dall'IA

Employer Opposition to Enforcement Order Based on Joint Committee Letter

Numero d'incarto 14.2023.122
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali a carico dell'autorità / Stato

Sintesi Legislator

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An employee sought the definitive rejection of an employer's opposition to an enforcement order regarding outstanding salary differences determined by a joint committee, which the lower court granted based on the employer's admission and a letter from the committee. The appellate court overturned this decision, reasoning that the letter from the joint committee, which merely informed the employee how to pursue payment through the justice of the peace, did not constitute an enforceable judicial or equivalent administrative decision required by law for definitive opposition rejection proceedings; consequently, the employee should have pursued the debt claim through ordinary simplified procedure, not the summary enforcement procedure based on an insufficient title.

Regesto Legislator

Ufficiale

Rigetto definitivo dell’opposizione. Differenze salariali accertate dalla Commissione paritetica per la professione di parrucchiere e comunicate alla parrucchiera escutente con lettera

Parole chiave

Generato dall'IA
spese di esecuzione opposizione decisione esecutiva tasse amministrative diritto processuale ordine di pagamento

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 48 lett. e n. 1 LOG

This provision established the jurisdiction of the Execution and Bankruptcy Chamber of the Court of Appeal to hear the appeal.

art. 319 lett. a CPC

This procedural rule allowed for an appeal (reclamo) against the final decision issued by the lower court judge in matters of opposition to enforcement proceedings.

art. 309 lett. b n. 3 CPC

This provision defines the decision being appealed as a final decision in first instance for opposition proceedings, which is appealable.

art. 321 cpv. 1 CPC

This procedural rule concerning the limited scope of review was cited in the reasoning pertaining to the appeal review process.

art. 320 CPC

This procedural rule outlines the grounds for appeal (wrong application of law or manifestly erroneous finding of facts) in the context of the appeal review process.

art. 326 cpv. 1 CPC

This procedural rule concerning the inadmissibility of new conclusions or facts was cited in the reasoning pertaining to the appeal review process.

art. 327 cpv. 1 e 2 CPC

This procedural rule stating that the Chamber decides based on the lower court records was cited in the reasoning pertaining to the appeal review process.

art. 251 lett. a CPC

This provision defines the lower court procedure as summary procedure, which is relevant to the timeliness of the appeal.

art. 321 cpv. 2 CPC

This procedural rule specifies the deadline for appeal from a summary decision.

art. 80 LEF

This provision sets the conditions for the definitive rejection of opposition, concerning the existence of an enforceable title, which was the main point of contention and ground for the final decision (rejection of the initial claim).

art. 81 LEF

This provision enumerates the exceptions the debtor can prove to prevent definitive rejection of opposition, which was part of the legal framework analyzed for the main decision.

art. 84 cpv. 2 LEF

This provision concerns the immediate enforcement if exceptions are not proven, which is part of the general rules governing the procedure used.

art. 57 CPC

This procedural rule regarding the court's duty to examine legal questions ex officio was cited in the reasoning about checking for an enforceable title.

art. 80 cpv. 1 LEF

This provision was cited in the reasoning as the main requirement for the definitive rejection of opposition (i.e., existence of an enforceable decision).

art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF

This provision concerning equivalent titles (administrative decisions) was cited when discussing the necessary elements for definitive rejection.

art. 82 cpv. 1 LEF

This provision on provisional rejection was mentioned to contrast with definitive rejection (Art. 80 LEF).

art. 79 LEF

This provision governing ordinary procedure was cited to indicate the correct path CO 1 should have taken instead of the summary opposition rejection procedure.

art. 243 segg. CPC

These provisions on the ordinary simplified procedure were mentioned as the correct procedural framework for the claim instead of the summary one.

art. 257 CPC

This provision on summary jurisdiction in manifest cases was mentioned as an alternative correct procedure.

art. 48 OTLEF

This provision governs the setting of court fees, applied in the dispositive for costs.

art. 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35)

This provision governs the setting of court fees, applied in the dispositive for costs.

art. 106 cpv. 1 CPC

This general rule on costs allocation (following the outcome) was applied in the dispositive.

art. 95 cpv. 3 lett. c CPC

This provision regarding the inadmissibility of unmotivated claims for compensation was applied to reject the request for costs/indemnities by RE 1.

art. 72 cpv. 2 lett. a LTF

This provision defines the possibility of appeal to the Federal Tribunal in civil matters, relevant for determining remedies.

art. 100 cpv. 1 LTF

This provision sets the deadline for appeal to the Federal Tribunal, relevant for determining remedies.

art. 74 cpv. 2 LTF

This provision sets the condition for appeal to the Federal Tribunal based on fundamental legal importance, relevant for determining remedies.

art. 116 LTF

This provision governs the grounds for subsidiary constitutional appeal to the Federal Tribunal, relevant for determining remedies.

art. 113 LTF

This provision governs the subsidiary constitutional appeal to the Federal Tribunal, relevant for determining remedies.

art. 46 cpv. 1 LTF

This provision concerning the suspension of appeal deadlines during judicial holidays was mentioned in the context of remedies.

art. 66 cpv. 1 LTF

This provision on costs concerning the federal level was implicitly used to exclude assigning costs in the final federal remedy section (though not explicitly cited in the dispositive of this cantonal decision, it frames the discussion of costs).

art. 64 LTF

This provision on legal aid was not cited in the final dispositive orders.

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Testo completo

Incarto n. 14.2023.122 · Lugano 4 marzo 2024 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta del giudice: · Jaques, presidente

cancelliere: · Ferrari

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48*b* LOG) nella causa SO.__________ (rigetto definitivo dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo di Lugano Ovest promossa con istanza 23 maggio 2023 da

CO 1, __________ (__________) contro

RE 1, __________

giudicando sul reclamo del 12 novembre 2023 presentato dalla RE 1 contro la decisione emessa il 2 novembre 2023 dal Giudice di pace;

ritenuto

in fatto: A. La RE 1 ha impiegato CO 1 quale parrucchiera. L’11 novembre 2019, la Commissione paritetica (CP) per la professione di parrucchiere nella Svizzera ha effettuato un controllo presso la RE 1 e il 3 novembre 2020 ha trasmesso alla RE 1 il relativo rapporto, in cui ha accertato ch’essa aveva versato salari inferiori al dovuto e con cui l’ha pertanto invitata a versare le differenze salariali, condannandola al pagamento di una multa di fr. 8'000.–. La Commissione ha poi respinto il ricorso interposto dalla società contro il rapporto.

B. Con lettera del 14 novembre 2022, la CP ha spiegato a CO 1 che secondo il suo rapporto la società le doveva una differenza salariale di fr. 3'670.55 e

che, per ottenerne il versamento, ella avrebbe dovuto *“rivalersi direttamente alla RE 1. Nel Canton Ticino ci si può rivolgere al giudice

di pace risiedente nella zona del datore di lavoro”.*

C. Mediante precetto esecutivo n. __________ emesso il 17 maggio 2023 dalla sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione, CO 1 ha escusso la RE 1 per l’incasso di fr. 3'761.19 oltre agli interessi del

5% dal 14 novembre 2022 (indicando quale cau­sa del credito le *“Pretese salariali – Decisione CP”*) e fr. 500.– (per *“Spese

legali”*).

D. Avendo la RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 23 maggio 2023 CO 1 ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Giudicatura di pace del Circolo di Lugano Ovest. Nel termine impartito, la convenuta si è opposta all’istanza con osservazioni scritte del 13 giugno 2023. Le parti si sono riconfermate nelle rispettive e antitetiche posizioni con repli­ca e duplica del 17 luglio e dell’8 agosto 2023 entro le scadenze fissate loro.

E. Statuendo con decisione del 2 novembre 2023, il Giudice di pace ha accolto l’istanza e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dalla convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 250.– e un’indennità di fr. 200.– a favore dell’istante.

F. Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa

Camera con un reclamo del 12 novembre 2023 per ottenerne l’annullamento, nel senso della reiezione dell’istanza,

protestate tasse e spese. Nelle sue osservazioni del 9 dicembre 2023, CO 1 ha affermato che *“la decisione”* è definitiva, sicché secondo lei non era dato alcun diritto di ricorso.

Considerando

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’oppo­­sizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1 Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la sentenza è stata notificata alla RE 1 il 3 novembre 2023, il termine d’impugnazione è scaduto lunedì 13 novembre. Presentato l’11 novembre 2023 (data del timbro postale), il reclamo è dunque tempestivo.

1.2 La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 147 III 176 consid. 4.2.1, pag. 179 e i rimandi). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del

diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

2. In virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura di rigetto è una procedura sommaria documentale *(Urkundenprozess)*, il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva senza indugio (art. 84 cpv. 2 LEF) ove l’escusso non dimostri immediatamente una delle eccezioni liberatorie enumerate all’art. 81 LEF (DTF

139 III 444, consid. 4.1.1).

3. Nella decisione impugnata, il Giudice di pace ha accertato, da un lato, che nella lettera del 14 novembre 2022 la Commissione paritetica aveva scritto a CO 1 che la RE 1 le doveva una differenza salariale di fr. 3'670.55 e, dall’altro,

che la società non aveva dato seguito *“a quanto richiesto formalmente nel­la lettera”*. Ha rilevato che quest’ultima avevaammesso che il credito vantato è

dovuto, sostenendoche *“la pretesa per ora è ingiustificata”*. Ha evidenziato infine che nella stessa lettera la Commissione aveva *“ribadito un perentorio invito a rimborsare alla parte Istante la differenza salariale ancora dovuta”*. *“Considerati i mezzi di prova prodotti* *e soprattutto la lettera della CP del 14.11.2023* [*recte*:2022]*”*, il primo giudice ha accolto l’istanza.

4. Nel reclamo, la RE 1 ricorda le vicende intercor­se con la Commissione e sostiene che il Giudice di pace avrebbe dovuto respingere l’istanza, non potendola accogliere prima della risoluzione della causa civile da essa avviata nei confronti della CP. Chiede pertanto di annullare la decisione impugnata, nel se­nso di respingere l’istanza.

Nelle osservazioni, CO 1 ricorda l’esito del giudizio di prima sede e del controllo della CP, che ha stabilito una differenza salariale di fr. 3'670.55 a suo favore, sostenendo che *“la decisione”* è definitiva e quindi non può essere impugnata.

5. Né il Giudice di pace né le parti hanno discusso direttamente del­l’oggetto principale della causa, ovvero l’esistenza di un titolo di rigetto definitivo. Spetta però al giudice del rigetto esaminare d’uf­ficio se la documentazione prodotta dall’istante costituisce un titolo di rigetto definitivo dell’opposizione, ovvero una decisione giudiziaria esecutiva (art. 80 cpv. 1 LEF) o un atto parificato, in particolare una decisione di autorità amministrativa svizzera (art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF). Si tratta infatti di una questione giuridica, che va esaminata d’ufficio (art. 57 CPC; DTF 147 III 178 consid. 4.2.1).

5.1 Nella fattispecie, il Giudice di pace ha ritenuto che la RE 1 avrebbe ammesso l’esistenza

del credito posto in esecuzione, poiché avrebbe affermato che la *“pretesa per ora è ingiustificata”*. Il rilievo è manifestamente insostenibile, non solo perché al momento

attuale la società considererebbe la pretesa come *in*giustificata, bensì anche perché è privo di rilevanza, siccome un eventuale riconoscimento del debito potrebbe costituire tutt’al più un titolo di rigetto *provvisorio* (art. 82 cpv. 1 LEF), ma mai definitivo (giusta l’art. 80 LEF appena ricordato).

5.2 È pure incomprensibile come il Giudice di pace abbia potuto assimilare una semplice *“lettera”* – quella del 14 novembre 2022 – a un titolo di rigetto definitivo, dopo aver correttamente riprodotto la giurisprudenza relativa allo scopo della procedura di rigetto del­l’opposizione e alla

definizione del titolo di rigetto definitivo (sopra consid. 2 e 5), ancorché, inutilmente, alla fine della sentenza e sen­z’alcun rapporto con le considerazioni precedenti, in

caratteri così piccoli da sminuirne l’importanza, di cui il primo giudice non ha del resto tenuto alcun conto. Di tutta evidenza, la *“lettera”* della Commissione paritetica non costituisce e non può costituire una decisione esecutiva che ponga a carico della RE 1, che non ne è la destinataria, l’obbligo di pagare la differenza di salario di fr. 3'670.55 a favore d’CO 1, in primo luogo perché la CP non è ovviamente né un’autorità giudiziaria né un’autorità amministrativa (v. sentenza della CEF 14.2017.223 del 29 maggio 2018 consid.

6.2/a), in secondo luogo poiché la lettera non contiene affatto *“un perentorio invito a rimborsare* […] *la differenza salariale”* (un “invito perentorio” essendo poi un ossimoro), bensì una semplice informazione alla lavoratrice secondo cui, per ottenerne il versamento, costei avrebbe dovuto *“rivalersi direttamente

alla RE 1* e che *“nel Canton Ticino ci si può rivolgere al giudice di pace”*, e in terzo e ultimo luogo perché la lettera non menziona rimedi giuridici, per l’ovvio motivo che non è stata indirizzata né inviata alla RE 1.

In assenza di una decisione ai sensi dell’art. 80 LEF, CO 1 avrebbe dovuto, come indicato nella lettera della CP, rivolgersi al Giudice di pace (stante il valore litigioso inferiore a fr. 5'000.–) non con un’istanza di rigetto dell’opposizione in procedura sommaria (art. 84 LEF), bensì con un’azione in procedura ordinaria semplificata (art. 79 LEF e 243 segg. CPC) o con un’istanza di tutela giurisdizionale nei casi manifesti (art. 257 CPC), volta a far condannare la RE 1 a pagarle la differenza salariale e, in via accessoria, a far rigettare l’opposizione in via definitiva (art. 79 LEF; cfr. sentenza della CEF 14.2020.75 del 19 novembre 2020 consid. 5.1).

5.3 Contrariamente a quanto allega la reclamante, la causa giudiziaria promossa nei suoi confronti dalla CP (e non il contrario) per ottenerne la condanna a pagare la multa di fr. 8'000.– inflittale con il rapporto di controllo del 3 novembre 2022 è senza effetto sulla procedura in esame, che non riguarda la multa, fatta valere dalla CP, bensì la differenza salariale rivendicata da CO 1. Ad ogni modo, tale azione è la dimostrazione che il rapporto di controllo non è una decisione amministrativa a norma dell’art. 80 LEF neppure per la multa.

5.4 Circa la pretesa per le *“spese legali”* di fr. 500.–, basta rilevare ch’essa non soltanto non è contenuta in un titolo esecutivo, ma neppure è citata in qualsivoglia documento presente agli atti.

5.5 Ciò posto, in mancanza di un titolo di rigetto definitivo dell’opposi­­zione, il Giudice di pace non avrebbe dovuto accogliere l’istanza. Trattandosi di una carenza manifesta, la Camera può rilevarla d’ufficio (sopra consid. 1.2) e di conseguenza accogliere il recla­mo e riformare la sentenza impugnata nel senso della reiezione dell’istanza (cfr. sentenza della CEF 14.2022.112 del 16 gennaio 2023, consid. 5-5.3).

6. In entrambe le sedi la tassa di giustizia, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza dell’istante da ritenersi quasi integrale (art. 106 cpv. 1 CPC), quand’anche le domande non quantificate della RE 1 volte all’assegnazione di ripetibili (*recte:* indennità d’in-convenienza) in prima come in seconda sede sono da respingere, poiché essa non ha formulato alcuna motivazione al riguardo (art. 95 cpv. 3 lett. c CPC).

7. Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 4'261.19, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è parzialmente accolto e di conseguenza i dispositivi n. 1 e 2 della decisione impugnata sono così riformati:

1. L’istanza è respinta.

2. Le spese processuali di complessivi fr. 250.– sono poste a carico di CO 1. Non si assegnano ripetibili.

2. Le spese processuali di complessivi fr. 250.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla RE 1, sono poste a carico d’CO 1. Non si assegnano ripetibili.

3. Notificazione a:

– RE 1, __________, __________; – CO 1, IT – __________ (__________).

Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo di Lugano Ovest.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il cancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).