Bankruptcy Appeal Dismissed Upon Withdrawal
Sintesi Legislator
Generato dall'IAIn a case concerning an appeal against a bankruptcy declaration related to a specific debt amount, the appellate court acknowledged the appellant's formal withdrawal of the appeal, which legally constitutes a desistment terminating the proceedings as if decided with prejudice. Consequently, the court struck the matter from the record, applied the rule that the party withdrawing the appeal is deemed to have lost, and consequently imposed the procedural costs of the appeal proceeding upon the appellant, while noting that no costs for counterparty representation were due as the opposing party had not been formally notified for observations.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 219 CPC, Art. 241 CPC, Art. 241 cpv. 3 CPC, Art. 106 cpv. 1 CPC, Art. 21 LTG, Art. 74 cpv. 2 lett. d LTF; Bankruptcy Appeal Dismissed Upon Withdrawal: Consequently, the court struck the matter from the record, applied the rule that the party withdrawing the appeal is deemed to have lost, and consequently imposed the procedural costs of the appeal proceeding upon the appellant, while noting that no costs for counterparty representation were due as the opposing party had not been formally notified for observations.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAUsed in order 1 to strike the case from the role due to withdrawal (desistenza).
Used implicitly in order 2 as the basis for imposing court costs on the withdrawing appellant.
Considered in the reasoning for determining the amount of court costs in order 2, as the decision is a declaration of non-entry into the merits.
Testo completo
Incarto n. 14.2023.12 · Lugano 14 marzo 2023 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta del giudice: · Jaques, presidente
vicecancelliera: · Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48*b* LOG) nella causa SO.2023.217 (fallimento) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 12 gennaio 2023 dall’
CO 1 (rappr. dall’RA 1, ) contro
RE 1
giudicando sul reclamo del 10 febbraio 2023 presentato dalla RE 1 contro la decisione emessa l’8 febbraio 2023 dal Pretore, con cui ha accolto l’istanza 12 gennaio 2023 dell’CO 1 e di conseguenza ha decretato il fallimento della RE 1 per l’incasso di fr. 4'836.– oltre agli accessori, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 80.–;
ricordato che con ordinanza del 13 febbraio 2023 il presidente della Camera ha respinto l’istanza di concessione dell’effetto sospensivo contenuta nel reclamo;
preso atto dello scritto dell’8 marzo 2023 con cui la RE 1 ha dichiarato di ritirare il reclamo;
considerato che la dichiarazione di ritiro del reclamo equivale a desistenza, la quale pone fine alla lite e ha l’effetto di una decisione passata in giudicato (art. 241
cpv. 1 e 2 CPC, per il rinvio dell’art. 219 CPC; Tappy in: Commentaire romand, Code de procédure civile, 2a ed. 2018,
n. 8 ad art. 241 CPC);
dato che in tal caso la lite va stralciata dal ruolo (art. 241 cpv. 3 CPC);
rilevato che in caso di desistenza si considera soccombente l’attore (rispettivamente il reclamante), a carico del quale vanno poste le spese giudiziarie (art. 106 cpv.
1 CPC);
ritenuto che nella commisurazione delle spese processuali si deve tenere conto del fatto che la decisione odierna si esaurisce in una dichiarazione di non entrata in materia (art. 21 LTG);
appurato che non si pone invece problema di ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato alla controparte per osservazioni.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Si prende atto del ritiro del reclamo. La causa è stralciata dal ruolo per desistenza.
2. Le spese processuali di complessivi fr. 100.– relative al presente giudizio sono poste a carico della reclamante.
3. Notificazione a:
– ; – .
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).