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14.2023.117 • TRAC TI 14.2023.117 Generato dall'IA

Debtor's Complaint Against Cost Imposition Rendered Moot by Subsequent Rectification in Enforcement Proceedings

Numero d'incarto 14.2023.117
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio struck_off
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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A creditor initiated enforcement proceedings against a debtor for CHF 2,228.25, to which the debtor filed an objection; subsequently, the creditor requested the provisional dismissal of the objection, but then the lower court struck the case from the roll after the creditor "withdrew the opposition" and initially ordered the debtor to pay procedural costs, though a subsequent rectification decision remitted those costs, leading the debtor to file a complaint against the initial cost imposition; the appellate court determined that the debtor's complaint was rendered without object and struck it from the roll because the rectification decision, issued the day before the complaint was filed, had already remitted the challenged costs, and while acknowledging the lower court's manifest procedural errors, the appellate court waived collection of procedural costs and awarded no indemnity for costs due to the lack of an interested party and the debtor's opportunity to avoid the appeal.

Regesto Legislator

Ufficiale

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Reclamo contro il dispositivo sulle spese processuali, poi rettificato dal giudice di prima sede. Stralcio

Parole chiave

Generato dall'IA
spese di esecuzione precetto esecutivo opposizione al precetto esecutivo questioni processuali opposizione recupero delle spese esecutive

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 59 cpv. 1 n. 2, 60 e 242 CPC

Cited as grounds for declaring the appeal without object and striking it from the roll.

art. 107 cpv. 1 lett. e cpv. 2 CPC

Applied in equity to waive the levying of court costs in the second instance.

art. 74 cpv. 1 lett. b LTF

Cited to determine the lack of jurisdiction for a federal appeal based on the value in dispute.

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Testo completo

CO 1CO 1CO 1CO 1 Incarto n. 14.2023.117 · Lugano 15 novembre 2023 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta del giudice: · Jaques, presidente

vicecancelliera: · Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48*b* LOG) nella causa SO.2023.1196 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo di Lugano Ovest promossa con istanza 11 settembre 2023 dall’

CO 1 (patrocinato dall’__________ PA 2, __________) contro

RE 1 (patrocinata dall’__________ PA 1, __________)

ritenuto in fatto e considerando in diritto:

che con precetto esecutivo n. __________ emesso il 30 gennaio 2023 dalla sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione,

l’CO 1 ha escusso la RE 1 per l’incasso di fr. 2'228.25 oltre agli accessori;

che con istanza dell’11 settembre 2023, l’CO 1 ha chiesto alla Giudicatura del Circolo di Lugano Ovest il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta dall’escussa al precetto esecutivo e la concessione del gratuito patrocinio;

che statuendo con decisione del 24 ottobre 2023 il Giudice di

pace ha stralciato la causa dal ruolo, dando atto che l’istante aveva *“ritirato l’opposizione”*, e ha posto le spese processuali di fr. 150.– a carico della

convenuta;

che

con decisione apparentemente dello stesso giorno, *“richiama­to l’art. 334 cpv. 1 CPC”* il Giudice di pace ha emesso una decisione di rettifica di quella già

emanata, con cui ha condonato la tassa di giustizia di fr. 150.–;

che contro la prima sentenza citata la RE 1 è insorta a questa

Camera con un reclamo del 3 novembre 2023 per ottener­ne la riforma nel senso dello stralcio della causa *“constatata la desistenza”* dell’istante, e la messa a carico di quest’ultimo delle spe­se

processuali, protestate spese e ripetibili;

che, tuttavia, la decisione di rettifica di quella impugnata è stata notificata alla RE 1 un giorno prima dell’inoltro del recla­mo, ovvero il 2 novembre 2023 (tracciamento dell’invio raccomandato n. 98.41.910455.00020460);

che con il condono delle spese processuali l’interesse personale della RE 1 al reclamo è venuto meno, sicché esso risulta senza oggetto e come tale va stralciato dal ruolo d’ufficio (art. 59 cpv. 1 n. 2, 60 e 242 CPC);

che viste le carenze manifeste riscontrabili nelle decisioni emesse dal Giudice di pace – non solo sulla questione delle spese, ma pure sul motivo dello stralcio, indicato nel dispositivo come il ritiro del­l’opposizione, mentre due righe sopra il giudice aveva correttamente accertato che il ritiro verteva sull’istanza – e sull’evidenzia­zione non proprio ottimale della rettifica, si giustifica in equità di rinunciare al prelevamento di spese anche in seconda sede (art. 107 cpv. 1 lett. e cpv. 2 CPC);

che un’indennità ripetibili non può essere posta a carico né del­l’i­stante, siccome non è stato interpellato in questa sede e non ha colpa per gli errori del Giudice di pace, né dello Stato, secondo la giurisprudenza costante di questa Camera (in ultimo luogo: sentenza della CEF 14.2023.81 del 29 agosto 2022 pag. 3), per tacere del fatto che, facendo prova di perfetta diligenza, la RE 1 avrebbe potuto evitare di presentare un reclamo d’acchito senza oggetto;

che circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 2'228.25, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74 cpv. 1 lett. b LTF;

che stante l’esito del giudizio odierno non è necessario notificarlo alla controparte.

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è dichiarato senza oggetto ed è pertanto stralciato dal ruolo.

2. Non si riscuotono spese processuali né si assegnano ripetibili.

3. Notificazione all’avv. .

Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo di Lugano Ovest.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).