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14.2023.110 • TRAC TI 14.2023.110 Generato dall'IA

Debtor Successfully Appeals Bankruptcy Declaration Upon Proving Solvency

Numero d'incarto 14.2023.110
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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A lower court declared a debtor bankrupt following a creditor's request due to non-payment of a debt, but the debtor appealed, claiming to have since settled the outstanding amount. The appellate court found the appeal timely and ruled that the debtor successfully demonstrated payment of the executed debt via documentation, and further, provided objective evidence such as bank statements and financial reports establishing that their overall solvency was more probable than their insolvency, thus fulfilling the legal requirements for the annulment of the bankruptcy declaration, although the debtor was ordered to bear the costs of the appeal due to their initial late payment necessitating the proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 174 cpv. 1 LEF, Art. 251 lett. a CPC, Art. 174 cpv. 2 LEF, Art. 174 LEF, Art. 107 cpv. 1 lett. f CPC, Art. 74 cpv. 2 lett. d LTF; Debtor Successfully Appeals Bankruptcy Declaration Upon Proving Solvency: The appellate court found the appeal timely and ruled that the debtor successfully demonstrated payment of the executed debt via documentation, and further, provided objective evidence such as bank statements and financial reports establishing that their overall solvency was more probable than their insolvency, thus fulfilling the legal requirements for the annulment of the bankruptcy declaration, although the debtor was ordered to bear the costs of the appeal due to their initial late payment necessitating the proceedings.

Parole chiave

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credito nel fallimento spese di mora solvibilità finanziaria opposizione tardiva assemblea dei creditori riconoscimento di debito Fallimento. Estinzione del credito dell’istante dopo la pronuncia. Solvibilità

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 174 cpv. 2 LEF

This article was the main ground used to annul the bankruptcy declaration because the debt was proven to be settled and the debtor's solvency was deemed sufficiently likely.

art. 107 cpv. 1 lett. f CPC

This procedural rule was cited to justify placing the costs of the appeal procedure on the appellant, as their late payment necessitated the judicial procedure.

art. 52 lett. a OTLEF

Cited in conjunction with art. 61 cpv. 1 OTLEF for calculating the court fee imposed on the appellant in the final orders.

art. 61 cpv. 1 OTLEF

Cited in conjunction with art. 52 lett. a OTLEF for calculating the court fee imposed on the appellant in the final orders.

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Testo completo

Incarto n. 14.2023.110 · Lugano 31 ottobre 2023 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta del giudice: · Jaques, presidente

vicecancelliere: · Cortese

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48*b* LOG) nella causa SO.2023.3918 (fallimento) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 10 agosto 2023 dalla

CO 1 contro

RE 1 (patrocinato dall’avv. PA 1, __________)

giudicando sul reclamo del 19 ottobre 2023 presentato da RE 1 contro la decisione emessa l’11 ottobre 2023 dal Pretore;

ritenuto

in fatto: A. Nell’ambito dell’esecuzione n. __________ della sede di Lugano del­l’Ufficio d’esecuzione, il 10 agosto 2023 la PA 1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, di decretare il fallimento di RE 1 per il mancato pagamento di fr. 3'962.85 oltre a interessi.

B. All’udienza di discussione dell’11 ottobre 2023 nessuno è comparso.

C. Statuendo con decisione dell’11 ottobre 2023 il Pretore ha dichia-rato il fallimento di RE

1 dal giorno successivo alle ore 10:00, ponendo a carico della massa fallimentare la tassa di giustizia di fr. 80.– e un acconto di fr. 920.– per le spese esecutive.

D. Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a

questa Camera con un reclamo del 19 ottobre 2023 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento

del fallimento, asserendo di avere saldato il credito posto in esecuzione. Il

23 ottobre 2023 il vicepresidente della Camera ha parzialmente accolto la domanda di effetto sospensivo. Il reclamo non è stato intimato alla controparte per osservazioni, avendo la stessa perso ogni interesse alla causa in seguito all’estinzione del suo credito.

Considerando

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.

48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è avvenuta in concreto a RE 1 il 14 ottobre 2023, il termine d’impu­gnazione è scaduto martedì 24 ottobre. Presentato il 20 ottobre 2023 (data del timbro postale), il reclamo è dunque senz’altro tempestivo.

2. In virtù dell’art. 174 cpv. 2 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto (n. 1), o che l’importo dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a disposizione del creditore (n. 2), oppure che il creditore ha ritirato la domanda di fallimento (n. 3). L’enumerazione è esaustiva.

2.1 Questi

fatti nuovi (e le relative prove), subentrati dopo la dichiarazione di fallimento (*nova* autentici o in senso proprio, denominati in tedesco *“echte Nova”*, in contrapposizione agli *pseudonova* o *“unechte Nova”* citati all’art. 174 cpv. 1, 2° periodo LEF), non vengono considerati d’ufficio, ma spetta al debitore farli valere espressamente e provarne l’adempimento con documenti, sempre che renda verosimile la sua solvibilità. Un fatto è reso verosimile se il giudice, nel suo libero esame, giunge alla conclusione ch’esso corrisponde con una sufficiente probabilità alle allegazioni della parte (DTF 120 II 393 consid. 4/c). Concretamente è pertanto sufficiente per l’annullamento della dichiarazione di fallimento che la solvibilità del fallito sia più probabile della sua insolvibilità. A tal proposito non devono essere poste esigenze troppo severe, in modo particolare allorquando la possibilità che l’azienda sopravviva economicamente non può essere negata *a priori* (FF 1991 III 80) e la mancanza di liquidità sufficiente appare passeggera (sentenza del Tribunale federale 5A_328/2011 dell’11 agosto 2011, consid. 2).

L’illiquidità dev’essere oggettiva, tale da impedire al debitore di tacitare i suoi creditori alla scadenza dei loro crediti. Un indizio d’in­­solvibilità può emergere dal numero e dall’importo delle esecuzioni pendenti, così come da eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di fallimento impugnato. Anche il fatto di non essere in grado di pagare modesti importi indica insolvibilità. La solvibilità dev’essere resa verosimile sulla base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti, estratti bancari, contratti di credito e

così via, mentre semplici dichiarazioni del debitore sono insufficienti (Giroud/Theus Simoni in: Basler Kommentar, SchKG II, 3a ed. 2021,

n. 26*d* ad art. 174 LEF).

2.2 Nel caso in esame il reclamante ha prodotto una ricevuta postale del 14 ottobre 2023 relativa al versamento di fr. 4'009.70 a saldo dell’esecuzione promossa dall’istante (doc. C), per cui il presupposto di cui all’art. 174 cpv.

2 n. 1 risulta adempiuto.

2.3 Per quel che riguarda invece il requisito della solvibilità – condizio­ne indispensabile per ottenere l’annullamento della decisione impugnata poiché, come visto, il pagamento della somma posta in esecuzione è avvenuto soltanto dopo la pronuncia del fallimento – dall’estratto esecutivo (al 19 ottobre 2023) prodotto dal reclamante (doc. D) si evince ch’egli ha pagato anche tutte le altre esecuzioni ancora in corso nei suoi confronti e che non vi sono attestati di carenza di beni a suo carico. Oltretutto, il reclamante ha pure prodotto l’estratto del suo conto bancario, da cui emerge un saldo di fr. 28'672.18 al 16 ottobre 2023 (doc. F, ultimo foglio), una serie di fatture da incassare (doc. G), il bilancio e il conto economico per il 2022, da cui si evince un utile di fr. 83'709.67 (doc. H) e il bilancio e conto economico provvisorio per il 2023, da cui risulta un utile di fr. 25'110.35 e una liquidità di fr. 32'785.74 (doc. L).

Ciò porta a ritenere che la sua sopravvivenza economica non sia minacciata a breve. Ricordato che secondo giurisprudenza e dottrina non si possono imporre esigenze troppo severe alla verosimiglianza della solvibilità, nel caso che ci occupa si può affermare che la capacità di pagamento del reclamante appare più probabile della sua incapacità di pagamento, per cui la prognosi in merito alla sua situazione finanziaria può essere ritenuta favorevole e la sua solvibilità sufficientemente verosimile. Risultando adempiuti i requisiti di cui all’art. 174 cpv. 2 LEF, il fallimento di RE 1 va annullato.

3. La tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come pure le spese dell’Ufficio dei fallimenti, sono poste in ambo le sedi a carico del reclamante, il cui pagamento tardivo ha reso necessario l’avvio della procedura giudiziaria (cfr. art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Alla controparte non si assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere osservazioni al reclamo. La tassa di giustizia di primo grado sarà riversata all’istante prelevandola sull’anticipo versato in questa sede.

Per questi motivi,

pronuncia: I. Il reclamo è accolto e di conseguenza:

1. La dichiarazione di fallimento pronunciata l’11 ottobre 2023 dalla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, nei confronti di RE 1 è annullata.

2. La tassa di giustizia di prima sede di fr. 80.–, da anticipare co­me di rito, è posta a carico di RE 1.

3. Le spese dell’Ufficio dei fallimenti, da anticipare come di rito, sono poste a carico di RE 1.

II. La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.– è posta a carico di RE

1. Parte dell’anticipo corrisposto dal reclamante in questa sede, pari a fr. 80.–, è versata alla CO 1 quale rimborso della tassa di giustizia di primo grado di cui al soprastante dispositivo n. I.2.

III. Notificazione a:

–

; – ; – Ufficio d’esecuzione, Lugano; – Ufficio dei fallimenti, Viganello; – Ufficio cantonale del Registro di commercio, Biasca; – Ufficio del Registro fondiario del Distretto di Lugano, Lugano.

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).