Appeal Against Provisional Rejection of Objection to Debt Enforcement Dismissed for Untimely Filing
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe case involved an appeal against a lower court's decision regarding the provisional rejection of an objection to a debt enforcement, where the creditor sought CHF 28,432.90 based on unpaid personal loan invoices, and the lower court partially granted the rejection. The appellate court dismissed the appeal as inadmissible because it was filed on February 7, 2023, significantly past the deadline which had expired on December 5, 2022, following the notification of the lower court's decision on November 23, 2022, confirming that in summary proceedings, the ten-day appeal period must be strictly observed.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 319 lett. a CPC, Art. 251 lett. a CPC, Art. 321 cpv. 2 CPC, Art. 142 cpv. 3 CPC, Art. 31 LEF, Art. 106 cpv. 1 CPC; Appeal Against Provisional Rejection of Objection to Debt Enforcement Dismissed for Untimely Filing: The appellate court dismissed the appeal as inadmissible because it was filed on February 7, 2023, significantly past the deadline which had expired on December 5, 2022, following the notification of the lower court's decision on November 23, 2022, confirming that in summary proceedings, the ten-day appeal period must be strictly observed.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis provision was used to establish the applicable fees for the judgment.
This provision determined that the costs follow the outcome of the case (soccombenza).
Testo completo
Incarto n. 14.2023.11 · Lugano 16 giugno 2023 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta del giudice: · Jaques, presidente
vicecancelliere: · Ferrari
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48*b* LOG) nella causa SO.__________ (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 4 luglio 2022 dalla
RE 1 contro
CO 1
giudicando sul reclamo del 7 febbraio 2023 presentato dalla RE 1 contro la decisione emessa il 21 novembre 2022 dal Pretore;
ritenuto in fatto e considerando in diritto:
che con precetto esecutivo n. __________ emesso il 29 marzo 2022 dalla sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione, la RE 1 ha escusso l’CO 1 per l’incasso di fr. 28'432.90 oltre agli interessi del 5% dal 30 novembre 2021, indicando quale causa del credito un *“Prestito di personale, 15 fatture non pagate”*.
che avendo l’RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 4 luglio 2022 la RE 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, limitatamente a fr. 22'153.95 oltre agl’interessi del 5% dal 30 novembre 2021;
che la convenuta si è opposta all’istanza con osservazioni scritte del 19 agosto 2022, cui è seguita la replica spontanea dell’istante del 30 agosto 2022, in cui essa ha ridotto la richiesta di rigetto all’importo di fr. 21'549.05;
che statuendo con decisione del 21 novembre 2022, il Pretore ha parzialmente accolto l’istanza limitatamente a fr. 15'460.35 oltre agl’interessi del 5% dal 29 marzo 2022, ponendo le spese processuali di fr. 200.– per ¼ a carico dell’istante e per i ¾ restanti a carico della convenuta;
che contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta alla stessa Pretura con un reclamo del 7 febbraio 2023 – poi trasmesso a questa Camera per competenza – per ottenerne la riforma nel senso dell’accoglimento dell’istanza per fr. 21'549.05;
che la sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso;
che pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC);
che la notifica essendo avvenuta in concreto alla RE 1 il 23 novembre 2022 (tracciamento dell’invio raccomandato n. 98.__________), il termine d’impugnazione è scaduto sabato 3 dicembre, per cui la scadenza è stata riportata a lunedì
5 dicembre (art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF);
che presentato solo il 7 febbraio 2023 (data del timbro postale), il reclamo è dunque ampiamente tardivo, sicché va dichiarato irricevibile;
che la tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC);
che non si pone invece problema di ripetibili, la controparte non essendo stata invitata a presentare osservazioni al reclamo;
che circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 6'088.70, pari alla differenza tra quanto chiesto in seconda sede (fr. 21'549.05) e quanto ottenuto in prima (fr. 15'460.35) (art. 51 cpv. 1 lett. a LTF), interessi esclusi (art. 51 cpv. 3 LTF), non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF;
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è irricevibile.
2. Le spese processuali di complessivi fr. 150.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico.
3. Notificazione a:
– ; – .
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).