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14.2023.102 • TRAC TI 14.2023.102 Generato dall'IA

Swiss Confederation v. Taxpayer on Debt Execution Appeal

Numero d'incarto 14.2023.102
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The appellant challenged a lower court's decision that definitively rejected their objection to an execution proceeding initiated by the Swiss Confederation for the collection of overdue direct federal taxes and associated interest and fees, limited to a residual debt of approximately 179 Swiss Francs plus default interest. The appellate court deemed the appeal inadmissible because the appellant failed to properly challenge the reasoning of the lower court's decision, instead introducing new factual claims regarding a recent payment that could not be considered under the rules governing appeals, which further stipulated that exceptions regarding debt extinction must be raised in the first instance, and ultimately found that even with alleged payments, a remaining deficit persisted.

Regesto Legislator

Ufficiale

Rigetto definitivo dell’opposizione. Pagamento (parziale) eccepito solo con il reclamo. Reclamo irricevibile poiché interamente fondato su un fatto e un documento nuovo

Parole chiave

Generato dall'IA
Confederazione incasso omissione del contribuente pagamento di interessi utile pagamento diretto

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 326 cpv. 1 CPC

Cited to justify why the new evidence (payment document) presented in the appeal was declared inadmissible.

art. 106 cpv. 1 CPC

Cited to justify the decision to impose court costs on the appellant due to losing the appeal.

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Testo completo

RE 1 Incarto n. 14.2023.102 · Lugano 8 gennaio 2024 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta del giudice: · Jaques, presidente

vicecancelliera: · Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48*b* LOG) nella causa SO.2023.86 (rigetto definitivo dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo di Capriasca promossa con istanza 23 agosto 2023 dalla

Confederazione Svizzera, Berna (rappresentato dall’Ufficio esazione e condoni, Bellinzona) contro

RE 1

giudicando sul reclamo del 5 ottobre 2023 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 27 settembre 2023 dal Giudice di pace;

ritenuto in fatto e considerando in diritto:

che con precetto esecutivo n. __________ emesso il 1° giugno 2023 dalla sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione, la Confederazione Svizzera ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 500.– oltre agl’interessi del 4% dal 20 maggio 2023 (indicando quale causa del credito: *“Imposta federale diretta 2016 + interessi 3.0% dal 01.04.2017 risp dal 31.05.2021, Imposta federale diretta 2016 (Acconti dedotti -2765.00)”*) e fr. 136.60 (per *“Interessi aggiornati sino al 19.05.2023”*);

che avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 23 agosto 2023 la Confederazione Svizze-ra ne

ha chiesto il rigetto definitivo alla Giudicatura di pace del Cir­colo di Capriasca (limitatamente a un residuo d’imposta

di fr. 179.65, oltre agl’interessi di mora dal 1° agosto 2023 e interessi fino al 31 luglio 2023 di fr. 139.95);

che entro il termine assegnatogli il convenuto non ha presentato osservazioni;

che statuendo con decisione del 27 settembre 2023, il Giudice di pace ha accolto l’istanza e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dal convenuto, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 90.–;

che contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 5 ottobre 2023 per ottenerne l’annullamento senza prelievo di tasse di giustizia o spese;

che la sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’op­­posizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso;

che il reclamo presentato il 5 ottobre 2023 (data del timbro

postale) contro la sentenza notificata a RE 1 il 28 settembre 2023 è senz’altro tempestivo (art. 251 lett. a e 321

cpv. 2 CPC);

che la Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 147 III 176 consid. 4.2.1, pag. 179 e i rimandi);

che secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC);

che il reclamo dev’essere “motivato” (art. 321 cpv. 1 CPC) – ciò che la Camera verifica d’ufficio – nel senso che dal memoriale deve evincersi per quali ragioni la sentenza di primo grado è contestata (DTF 142 I

93 consid. 8.2 con rinvii);

che spetta al reclamante confrontarsi con la motivazione addotta nella sentenza impugnata, indicando dove e in che cosa consisterebbe lo sbaglio del primo giudice (sentenza del Tribunale federale 4A_621/2021 del 30 agosto 2022 consid. 3.1, i cui principi val­gono anche per i reclami: 5D_190/2014 del 12 maggio 2015 consid. 2);

che solo a tali condizioni è possibile entrare nel merito del ricorso, poiché giudicare un reclamo non significa rifare il processo di primo grado, ma verificare se la sentenza impugnata resiste alla critica;

che nella decisione impugnata, il Giudice di pace ha considerato che la decisione di tassazione per l’imposta federale diretta 2016 costituisce un valido titolo di rigetto definitivo dell’opposizione, on­de l’accoglimento dell’istanza;

che nel reclamo RE 1 non si confronta con la motivazio­ne della decisione impugnata, ma afferma di aver pagato all’Ufficio d’esecuzione fr. 179.65 il 30 agosto 2023, producendo il giustificativo di pagamento, sicché chiede di annullare la decisione e di non prelevare spese processuali;

che

non avendo il convenuto presentato osservazioni in prima se­de, l’allegazione del pagamento e il relativo giustificativo

sono nuo­vi e quindi non possono essere presi in considerazione ai fini del giudizio odierno (art. 326 cpv. 1 CPC);

che il reclamo si avvera dunque integralmente irricevibile;

che ad ogni modo le eccezioni giusta l’art. 81 cpv. 1 LEF, *in casu* l’estinzione del debito, devono essere sollevate immediatamente e quindi già in prima sede (sentenze della CEF 14.2022.117/118 del 6 marzo 2023 consid. consid. 7.1, 14.2018.189 del 4 aprile 2019 pag. 3);

che il pagamento di fr. 179.65 non è del resto sufficiente a estinguere l’intero debito, che comprende anche gli interessi di mora e le spese;

che dal registro delle esecuzioni risulta invero che il reclamante ha effettuato un secondo pagamento di fr. 526.20 l’8 settembre 2023, ma il totale degli acconti (di fr. 705.85) è inferiore di fr. 95.– all’intero scoperto, composto del credito di fr. 636.60 (indicato nel precetto esecutivo), degl’interessi correnti di fr. 5.95, delle spese d’esecuzione di fr. 68.30 e delle spese di rigetto di fr. 90.– (al 10 ottobre 2023);

che per evitare la continuazione dell’esecuzione RE 1 deve pagarne il saldo all’Ufficio d’esecuzione (art. 12 LEF);

che la tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC);

che non si pone invece problema di ripetibili il reclamo non essen­do stato notificato alla controparte per osservazioni;

che circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 179.65, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è irricevibile.

2. Le spese processuali di complessivi fr. 50.– relative al presente giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.

3. Notificazione a:

– ; – .

Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo di Capriasca.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).