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14.2023.1 • TRAC TI 14.2023.1 Generato dall'IA

Tax Debt Enforcement Appeal Dismissed for New Evidence

Numero d'incarto 14.2023.1
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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The appeal concerned a challenge to a lower court's final rejection of an objection against an enforcement order for cantonal tax debt from 2007, where the appellant argued the debt had been extinguished due to a large sum received from a property sale. The appellate court dismissed the appeal as inadmissible because the appellant's assertion of payment and the supporting email evidence were raised for the first time on appeal, constituting new elements contrary to procedural rules governing the appeal of final enforcement rulings, which limits review to motivated objections based on the lower court record, and further noting that the alleged payment did not sufficiently demonstrate settlement of the specific debt in question.

Regesto Legislator

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Art. 252 LT, Art. 319 lett. a CPC, Art. 321 cpv. 1 CPC, Art. 320 CPC, Art. 326 cpv. 1 CPC, Art. 106 cpv. 1 CPC; Tax Debt Enforcement Appeal Dismissed for New Evidence: The appellate court dismissed the appeal as inadmissible because the appellant's assertion of payment and the supporting email evidence were raised for the first time on appeal, constituting new elements contrary to procedural rules governing the appeal of final enforcement rulings, which limits review to motivated objections based on the lower court record, and further noting that the alleged payment did not sufficiently demonstrate settlement of the specific debt in question.

Parole chiave

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opposizione al precetto esecutivo debiti fiscali autorizzazione all’esecuzione controllo della procedura nuovo mezzo di prova ordine di pagamento

Disposizioni normative citate

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Art. 252 LT
764.15 oltre agli interessi del 2.5% dal 18 settembre 2021 (indicando qua­le causa del credito: *“Ipoteca legale (art. 252 LT) – Imposta cantonale (IC) 2007”*) e fr.
Art. 319 lett. a CPC
3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
Art. 321 cpv. 1 CPC
1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 147 III 179 consid.
Art. 320 CPC
che secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art.
Art. 326 cpv. 1 CPC
320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC);
Art. 106 cpv. 1 CPC
Applied to decide that the costs of the proceedings follow the outcome (the Appellant lost the appeal).
Art. 112 cpv. 1 lett. d LTF
che circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr.
Art. 72 cpv. 2 lett. a LTF
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art.

Giurisprudenza citata

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DTF 147 III 179
1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 147 III 179 consid.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 106 cpv. 1 CPC

Applied to decide that the costs of the proceedings follow the outcome (the Appellant lost the appeal).

art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35)

Used as the basis for determining the amount of the judicial costs.

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Testo completo

Incarto n. 14.2023.1 · Lugano 19 maggio 2023 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta del giudice: · Jaques, presidente

vicecancelliera: · Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48*b* LOG) nella causa SO.2022.400 (rigetto definitivo dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo di Balerna promossa con istanza 7 novembre 2022 dallo

Stato del Cantone Ticino, Bellinzona (rappresentato dall’Ufficio esazione e condoni, Bellinzona) contro

RE 1

giudicando sul reclamo del 2 gennaio 2023 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 27 dicembre 2022 dal Giudice di pace;

ritenuto in fatto e considerato in diritto:

che con precetto esecutivo n. __________ emesso il 4 agosto 2022 dalla sede di Mendrisio dell’Ufficio d’esecuzione, lo Stato del Cantone Ticino ha escusso RE

1 per l’in­casso di fr. 764.15 oltre agli interessi del 2.5% dal 18 settembre 2021 (indicando qua­le causa del credito: *“Ipoteca legale (art. 252 LT) – Imposta cantonale (IC) 2007”*) e fr. 103.50 (per *“Interessi aggiornati sino al 17.09.2021”*);

che avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 7 novembre 2022 lo Stato del Cantone Ti-cino ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Giudicatura di pace del Circolo di Balerna;

che entro il termine impartitogli RE 1 non ha presentato osservazioni all’istanza;

che statuendo con decisione del 27 dicembre 2022, il Giudice di pace ha accolto l’istanza e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dal convenuto, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 125.– senz’assegnare indennità;

che contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 2 gennaio 2023 per ottenerne l’annullamento e la reiezione dell’istanza;

che la sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’op­­po­sizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso;

che presentato il 2 gennaio 2023 (data del timbro postale) contro la decisione notificata a RE 1 28 dicembre 2022 durante le ferie esecutive natalizie, il reclamo è senz’altro tempestivo (art. 251 lett. a e 321 cpv. 2 CPC);

che la Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 147 III 179 consid. 4.2.1 e i rimandi);

che secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC);

che nel reclamo RE 1 chiede che la decisione venga annullata facendo valere di aver estinto il debito;

ch’egli si riferisce al proposito allo scambio di e-mail avuto con l’Ufficio esazioni e condoni nel febbraio 2022 allegato al reclamo, da cui risulta che il Cantone ha incassato fr. 81'200.– dalla vendita di un suo immobile sito a __________;

che non avendo RE 1 presentato osservazioni all’istanza in prima sede l’allegazione dell’avvenuto pagamento è nuova e quindi inammissibile;

che pure è nuova, e pertanto irricevibile, la documentazione prodotta da RE 1 relativa allo scambio di e-mail avvenuto con l’Ufficio esazione e condoni, peraltro posteriore all’emanazio­ne della decisione impugnata;

che fondato integralmente su un’allegazione e una prova irricevibili, di cui non si possono tenere conto in questa sede, il reclamo si avvera insufficientemente motivato e dunque a sua volta inammissibile;

che ad ogni modo l’incasso di fr. 81'200.– a seguito della vendita di un immobile del debitore non dimostra che il debito oggetto del­l’esecuzione è stato estinto;

che l’imputazione della somma in questione non è infatti precisata e il reclamante non si è espresso al riguardo;

che la tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC);

che non si pone invece problema di ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è stato notificato per osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede;

che circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 867.65, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è irricevibile.

2. Le spese processuali di complessivi fr. 80.– relative al presente giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.

3. Notificazione a:

– ; – .

Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo di Balerna.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).