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14.2022.95 • TRAC TI 14.2022.95 Generato dall'IA

State Authority v. Taxpayers Regarding Imputation of Payments in Tax Enforcement

Numero d'incarto 14.2022.95
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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The matter involved appeals by a state authority against a lower court's partial rejection of oppositions to executive collection proceedings concerning cantonal taxes for two separate years; the lower court had limited the definitive rejection of opposition to the principal tax amounts, excluding interest and penalties, on the grounds that the creditor had not adequately documented the calculation of these accessories, despite the existence of valid tax assessment decisions as executive titles. The appellate court reasoned that under general debt law, partial payments must first be imputed to accessories (interest and costs) before the principal amount, provided there is no agreement to the contrary, and since the debtor did not contest the state's application of this rule or provide evidence of a contrary agreement, the payments already made by the debtor extinguished the interest and costs, meaning the execution claims related solely to the residual principal tax amounts for which the assessment decisions constituted valid titles, thus leading to the appellate court granting the appeals and upholding the full executive claims.

Regesto Legislator

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Art. 319 lett. a CPC, Art. 125 lett. c CPC, Art. 251 lett. a CPC, Art. 321 cpv. 2 CPC, Art. 63 LEF, Art. 145 cpv. 4 CPC; State Authority v. Taxpayers Regarding Imputation of Payments in Tax Enforcement: The appellate court reasoned that under general debt law, partial payments must first be imputed to accessories (interest and costs) before the principal amount, provided there is no agreement to the contrary, and since the debtor did not contest the state's application of this rule or provide evidence of a contrary agreement, the payments already made by the debtor extinguished the interest and costs, meaning the execution claims related solely to the residual principal tax amounts for which the assessment decisions constituted valid titles, thus leading to the appellate court granting the appeals and upholding the full executive claims.

Parole chiave

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esecuzione della tassazione fiscale esecuzione per crediti fiscali pagamento di interessi azione parziale debito residuo pena accessoria

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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DTF 143 III 149
Federal Supreme Court Ruling on Appeal Deadlines in Debt Enforcement Proceedings
DTF 108 III 49
Debt Enforcement Objection Deadline Calculation on Saturday
DTF 147 III 179
1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 147 III 179 consid.
DTF 139 III 446
81 LEF (DTF 139 III 446, consid.
DTF 140 III 190
L’enumerazione dei mezzi di difesa non è esaustiva (DTF 140 III 190 consid.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 106 cpv. 1 CPC

Applied to order the losing party (CO 1) to bear the costs of the appeal proceedings.

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Testo completo

Incarti n. 14.2022.95 14.2022.96 · Lugano 18 gennaio 2023 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta del giudice: · Jaques, presidente

vicecancelliera: · Villa

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48*b* LOG) nelle cause __________ e __________ (rigetto definitivo dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promosse con istanze 27 gennaio 2022 dallo

RE 1 (rappresentato dall’Ufficio esazione e condoni, Bellinzona) contro

CO 1

giudicando sui reclami del 3 agosto 2022 presentati dallo Stato del Canton Ticino contro le decisioni emesse l’11 luglio 2022 dal Pretore;

ritenuto

in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________ emesso l’11 novembre 2021 dalla

sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione, lo Stato del Canton Ticino ha escusso CO 1 per l’incasso di fr. 8'622.05,

indicando quale causa del credito l’*“Imposta cantonale (IC) 2015 come da ACB del 18.10.2021 n. __________ emesso dall’UE di Lugano (Acconti dedotti -7'122.32)”*.

B. Con un secondo precetto esecutivo n. __________ emesso pochi giorni dopo il primo, ossia il 15 novembre 2021, dal medesimo Ufficio d’esecuzione, lo Stato del Canton Ticino ha escusso CO 1 per l’incasso di un altro credito di fr. 6'574.10, indicando quale causa l’*“Imposta cantonale (IC) 2014 come da ACB del 18.10.2021 n. __________ emesso dall’UE di Lugano (Acconti dedotti -5'429.45)”*.

C. Avendo CO 1 interposto opposizione ad ambedue i precetti esecutivi, con due istanze distinte del 27 gennaio 2022 lo Stato del Canton Ticino ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5. Nel termine impartitogli, il convenuto si è opposto a entrambe le istanze con osservazioni scritte del 10 febbraio 2022.

D. Statuendo con decisioni separate dell’11 luglio 2022, il Pretore ha parzialmente accolto le istanze e rigettato in via definitiva le opposizioni interposte dal convenuto limitatamente a fr. 7'439.85 (anziché fr. 8'622.05) nella prima causa e a fr. 5'609.70 (in luogo di fr. 6'574.10) nella seconda, ponendo a suo carico le spese proces­suali di fr. 100.– per ciascuna causa senz’assegnare indennità.

E. Contro

le sentenze appena citate lo Stato del Cantone Ticino è insorto a questa Camera con due reclami del 3 agosto 2022 per ottenerne l’annullamento e l’accoglimento delle istanze, protestate

le spese. Invitata a presentare eventuali osservazioni ai reclami, controparte è rimasta silente.

Considerando

in diritto: 1. Le sentenze impugnate – emanate in materia di rigetto dell’oppo­­sizione

– sono decisioni di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso. Stante la loro analogia, le due cause sono state congiunte con disposizione ordinatoria dell’8 agosto 2022 e per economia di procedura viene emanata una sentenza unica (art. 125 lett. c CPC), pur mantenendone l’autonomia nel senso che i dispositivi restano separati e possono essere impugnati anche singolarmente.

1.1 Pronunciate in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), le decisioni sono impugnabili entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica delle decisioni sono avvenute in concreto allo Stato del Canton Ticino l’una il 12 luglio 2022 (__________) e l’altra il giorno successivo (__________), il termine d’impugnazione è scaduto per la prima venerdì 22 luglio 2022 e per la seconda il giorno dopo, ossia entrambe durante le ferie estive (dal 15 al 31 luglio: art. 56 n. 2 LEF [DTF 143 III 149 consid. 2.4.1.1]) ed è stato prorogato per legge fino al terzo giorno utile dopo la fine delle stesse (art.

63 LEF per il rinvio dell’art. 145 cpv. 4 CPC; DTF 108 III 49), ossia giovedì 4 agosto. Presentati il giorno prima (data del timbro postale), i reclami sono dunque tempestivi.

1.2 La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 147 III 179 consid. 4.2.1 e i rimandi). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del

diritto sia l’ac­­certamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

2. In virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura di rigetto è una procedura sommaria documentale *(Aktenprozess)*, il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva senza indugio (art. 84 cpv. 2 LEF) ove l’escusso non dimostri immediatamente una delle eccezioni liberatorie enumerate all’art. 81 LEF (DTF 139 III 446, consid. 4.1.1).

3. Nelle sentenze impugnate, il Pretore ha rilevato che le decisioni di tassazione prodotte dall’istante, debitamente passate in giudicato, costituiscono indubbiamente un valido titolo di rigetto definitivo dell’opposizione per l’imposta cantonale 2014 (di fr. 10'908.15) e l’imposta cantonale 2015 (di fr. 14'411.20). Contrariamente a quan­to preteso dal procedente, egli ha ricordato che l’attestato di carenza di beni (ACB) vale titolo esecutivo unicamente per le spese menzionate nell’atto e stabilite dall’Ufficio d’esecuzione, e non anche per il credito fiscale ivi contenuto. Non ha quindi esteso il rigetto all’intero credito posto in esecuzione, comprensivo degli interessi, poiché l’istante non ha prodotto la documentazione necessaria a determinare come quest’ultimi sono stati calcolati. On-de l’accoglimento parziale delle istanze, limitatamente agli importi ottenuti deducendo dal capitale stabilito nelle decisioni di tassa-zione gli acconti già effettuati da CO 1 per ognuna di esse, cui si aggiungono le spese esecutive.

4. Nei reclami lo Stato del Canton Ticino ritiene che la decisione del Pretore di non estendere il rigetto all’intero credito posto in esecuzione urti contro l’art. 85 cpv. 1 CO, il quale prevede l’imputazione di un pagamento parziale dapprima sugli accessori del credito principale – ossia sulle spese e sugli interessi – e poi sul capitale. Sostiene che gli acconti di fr. 5'429.45 e fr. 7'122.32 nel frattempo versati dall’escusso andavano quindi imputati anzitutto sugli interessi e per la parte rimanente sul capitale. A mente dell’ente escutente, pertanto, gli interessi sono stati estinti tramite i pagamenti già effettuati dall’escusso, mentre i crediti posti in esecuzione so­no riferiti agli importi residui del capitale (ossia le tasse del 2014 e del 2015 dovute).

5. In virtù dell’art. 81 cpv. 1 LEF l’escusso può opporsi al rigetto definitivo ove provi con documenti che dopo la sentenza il debito è stato estinto o il termine per il pagamento è stato prorogato ovvero dimostri che è prescritto. L’enumerazione dei mezzi di difesa non è esaustiva (DTF 140 III 190 consid. 5.2.1).

5.1 Secondo l’art. 85 cpv. 1 CO, salvo convenzioni contrarie, il debitore può imputare al capitale un pagamento parziale solo una volta estinti

eventuali interessi e spese, ciò che vale anche nella procedura di rigetto dell’opposizione (sentenze della CEF 14.2021.106/ 107

del 22 marzo 2022, consid. 10.3, con rinvio alla 14.2017.96 del 29 settembre 2017, consid. 5.3/a-b; 14.2017.198 del 28

marzo 2018, consid. 5.3/a-b; Leu in: Basler Kommentar, Obligationen­recht I, 7a ed. 2019, n. 3 e 4 ad art. 85 CO), fatto

salvo un eventuale accordo contrario delle parti, che incombe all’escusso allegare e dimostrare in virtù dell’art. 81 cpv. 1 LEF (art. 85 cpv. 1 CO per analogia; sentenza della CEF 14.2018.44 del 14 agosto 2018, consid. 6).

5.2 Nella fattispecie, in prima sede l’escusso si è limitato a esporre la sua difficile situazione finanziaria manifestando la volontà di saldare i debiti ancora esistenti, senza esprimersi in merito a quanto da lui già versato all’istante, mentre davanti a questa Camera è rimasto silente.

5.2.1 Orbene, in assenza di un accordo contrario delle parti e di una contestazione dell’escusso circa l’imputazione effettuata dall’ente escutente in merito all’imposta cantonale 2014, gli acconti di fr. 5'429.45 e di fr. 7'122.30 da lui già versati dovevano anzitutto andare a coprire gl’interessi maturati sino alla data dell’emissione del primo ACB, ossia fino al 20 aprile 2020 (doc. C), così come eventuali spese di esecuzione e di diffida – i quali si sono così estinti (per fr. 969.40, pari alla differenza tra l’importo del primo ACB di fr. 11'877.55 [doc. C] e quello dell’imposta di fr. 10'908.15 [doc. B]) – e solo per la rimanenza il capitale. Ne segue che il reclamante sostiene a ragione che l’importo posto in esecuzione, di fr. 6'574.10 (doc. A), pari alla somma del secondo ACB (doc. C) più il ricavo di fr. 5'429.45 e meno le spese della seconda esecuzione, è un residuo d’imposta, per il quale la decisione di tassazione del 10 agosto 2017 (doc. B) costituisce un valido titolo di rigetto (sentenza della CEF 14.2018.198-200 del 3 maggio 2019 consid. 5.2/a).

5.2.2 Il medesimo discorso vale per l’imposta cantonale del 2015. Gl’in­teressi maturati sino alla data dell’emissione del primo ACB, ossia fino al 20 aprile 2020 (doc. C), così come eventuali spese di esecuzione e di diffida (per fr. 1'187.20, pari alla differenza tra l’im­porto del primo ACB di fr. 15'598.40 [doc. C] e quello dell’imposta di fr. 14'411.20 [doc. B]) – sono stati estinti con il versamento del ricavo della seconda esecuzione, di fr. 7'122.30, sicché l’importo posto in esecuzione, di fr. 8'622.05 (doc. A), pari alla somma del secondo ACB (doc. C) più il ricavo e meno le spese della seconda esecuzione, è un

residuo d’imposta, per il quale la decisione di tassazione del 10 agosto 2017 (doc. B) costituisce un valido titolo di

rigetto.

6. In definitiva, entrambi i reclami meritano accoglimento sicché le decisioni impugnate vanno modificate nel senso che le opposizioni interposte ai precetti esecutivi sono rigettate in via definitiva per gli importi posti in esecuzione.

7. In entrambe le sedi la tassa,

stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza del convenuto (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece

problema di ripetibili, il reclamante non avendo motivato la sua domanda al riguardo in prima sede, contrariamente a quanto richiesto dall’art. 95 cpv. 3 lett. c CPC, mentre in seconda sede ha postulato solo l’addossamento delle spese alla controparte. È del resto dubbio che enti di diritto pubblico agenti

nell’esercizio delle proprie attribuzioni ufficiali abbiano diritto a un’indennità d’inconvenienza (sentenza della CEF 14.2015. 50 del 17 luglio 2015 consid. 6). Il dispositivo sulle spese di prima

sede può invece rimanere immutato.

8. Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), i valori litigiosi, nella prima causa

(14.2022.95) di fr. 964.40 (fr. 6'574.10 ./. 5'609.70) e nella seconda (14.2022.96) di fr. 1'182.20 (fr. 8'622.05 ./.7'439.85), non raggiungono la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo nella causa 14.2022.95 (__________) è accolto e di conseguenza il dispositivo n. 1 della decisione impugnata è così riformato:

*“1. L’istanza è accolta e di conseguenza l’opposizione interposta al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio d’esecuzione di Lugano è rigettata in via definitiva”.*

Le spese processuali di complessivi fr. 150.– relative al presente giudizio sono poste a carico di CO 1.

2. Il reclamo nella causa 14.2022.96 (__________) è accolto e di conseguenza il dispositivo n. 1 della decisione impugnata è così riformato:

*“1. L’istanza è accolta e di conseguenza l’opposizione interposta al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio d’esecuzione di Lugano è rigettata in via definitiva”.*

Le spese processuali di complessivi fr. 150.– relative al presente giudizio sono poste a carico di CO 1.

3. Notificazione a:

– ; – .

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).