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14.2022.93 • TRAC TI 14.2022.93 Generato dall'IA

Debtor's Post-Appeal Solvency Annuls Bankruptcy Declaration

Numero d'incarto 14.2022.93
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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A lower court declared a business bankrupt upon the creditor's request due to non-payment of over 52,000 francs, but the appellate court reviewed the appeal filed by the debtor. The court reasoned that while the debtor initially failed to satisfy the statutory requirement to cover all claimed debts, including those not yet subject to execution, by the appeal deadline, subsequent evidence demonstrated that the debtor deposited sufficient funds with the enforcement office to cover all claims, and further, made arrangements to pay the outstanding amounts, thereby satisfying the requisite conditions of plausible solvency under the relevant statute, leading to the annulment of the bankruptcy declaration.

Regesto Legislator

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Art. 174 cpv. 1 per, Art. 194 cpv. 1 LEF, Art. 251 lett. a CPC, Art. 321 cpv. 1 CPC, Art. 320 CPC, Art. 326 cpv. 2 CPC; Debtor's Post-Appeal Solvency Annuls Bankruptcy Declaration: The court reasoned that while the debtor initially failed to satisfy the statutory requirement to cover all claimed debts, including those not yet subject to execution, by the appeal deadline, subsequent evidence demonstrated that the debtor deposited sufficient funds with the enforcement office to cover all claims, and further, made arrangements to pay the outstanding amounts, thereby satisfying the requisite conditions of plausible solvency under the relevant statute, leading to the annulment of the bankruptcy declaration.

Parole chiave

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credito nel fallimento esecuzione per debiti norme di procedura termine di pagamento termine legale assemblea dei creditori Fallimento senza preventiva esecuzione

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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DTF 143 III 149
Federal Supreme Court Ruling on Appeal Deadlines in Debt Enforcement Proceedings
DTF 121 III 285
Seizure of Non-Yet-Due Pillar 3a Pension Benefits
DTF 142 III 417
1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 con­sid.
DTF 139 III 492
e dev’essere adempiuto entro la scadenza del termine di reclamo (DTF 139 III 492 consid.
DTF 120 II 393
Shareholder Request for Special Investigator Upheld Under New Law Standard
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 174 cpv. 2 LEF

This provision dictates the conditions under which the higher court can annul a bankruptcy declaration, which was the ground for granting the appeal.

art. 194 cpv. 1 LEF

This procedural rule is cited as extending the application of Art. 174 LEF to bankruptcies without prior execution.

art. 107 cpv. 1 lett. f CPC

This provision was cited in the reasoning (point 4) justifying why the costs of the first instance were placed on the appellant due to their late payments.

art. 52 lett. a OTLEF

This provision was cited in the reasoning (point 4) for calculating the court fee for the first instance.

art. 61 cpv. 1 OTLEF

This provision was cited in the reasoning (point 4) for calculating the court fee for the first instance.

art. 255 lett. a CPC

This procedural article was cited in the reasoning (point 2.1) concerning the court's ability to ascertain facts ex officio.

art. 327 cpv. 1 e 2 CPC

This procedural rule was cited in the reasoning (point 1.2) regarding the decision being based on the lower court's records.

art. 321 cpv. 1 CPC

This procedural rule was cited in the reasoning (point 1.2) concerning the limitation of review to motivated complaints.

art. 320 CPC

This procedural rule was cited in the reasoning (point 1.2) concerning the grounds for appeal (erroneous application of law or clearly erroneous finding of facts).

art. 326 cpv. 2 CPC

This procedural rule was cited in the reasoning (point 1.2) regarding the inadmissibility of new conclusions or facts in the appeal.

art. 319 lett. a CPC

This procedural rule was cited in the reasoning (point 1) concerning the remedy of appeal against the contested decision.

art. 309 lett. b n. 7 CPC

This procedural rule was cited in the reasoning (point 1) to classify the contested decision as a final, unappealable decision from the first instance.

art. 251 lett. a CPC

This procedural rule was cited in the reasoning (point 1.1) concerning the summary procedure under which the original decision was issued.

art. 321 cpv. 2 CPC

This procedural rule was cited in the reasoning (point 1.1) concerning the time limit for filing the appeal.

art. 174 cpv. 1 LEF

This procedural rule was cited in the reasoning (point 1.1) concerning the time limit for filing the appeal.

art. 194 cpv. 1 LEF

This procedural rule was cited in the reasoning (point 1) concerning the remedy of appeal available against the contested decision.

art. 48 lett. e n. 1 LOG

This procedural rule was cited in the reasoning (point 1) concerning the jurisdiction of the Court of Appeal (CEF).

Art. 66 cpv. 1 LTF

This provision is not cited in the dispositive, but in the final orders (point II) for setting the court fee for the appeal.

Art. 100 cpv. 1 LTF

This procedural rule is mentioned in the 'Rimedi giuridici' section regarding the deadline for appeal to the Federal Supreme Court, not in the operative part of this decision.

Art. 46 cpv. 1 LTF

This procedural rule is mentioned in the 'Rimedi giuridici' section regarding the suspension of the appeal deadline during judicial holidays, not in the operative part of this decision.

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Testo completo

Incarto n. 14.2022.93 · Lugano 8 settembre 2022 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta dei giudici: · Jaques, presidente Walser e Grisanti

vicecancelliera: · Bertoni

statuendo nella causa SO.2022.526 (fallimento senza preventiva esecuzione) della Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna promossa con istanza 8 giugno 2022 dalla

CO 1 contro

RE 1 (patrocinata dall’ PA 1, )

giudicando sul reclamo del 28 luglio 2022 presentato dalla RE 1 contro la decisione emessa il 13 luglio 2022 dal Pretore aggiunto;

ritenuto

in fatto: A. Con istanza dell’8 giugno 2022, la CO 1 ha chiesto alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna di decretare il fallimento senza preventiva esecuzione della RE 1, facendo valere che la convenuta ha sospeso i suoi pagamenti ed è in mora nei suoi confronti per crediti di complessivi fr. 52'859.25 oltre a spese e interessi.

B. All’udienza di discussione del 12 luglio 2022 è comparsa la sola istante, che ha confermato le proprie conclusioni.

C. Statuendo con decisione 13 luglio 2022 il Pretore aggiunto ha dichiarato il fallimento della RE 1 dal giorno successivo alle ore 10:00, ponendo a carico della massa fallimentare la tassa di giustizia di fr. 100.–.

D. Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 28 luglio 2022 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento

del fallimen­to, asserendo di avere saldato quasi tutte le esecuzioni a suo carico. L’indomani il presidente della Camera ha parzialmente accolto la domanda di effetto sospensivo. Il 4 agosto 2022, la Cassa istante ha comunicato di aver concesso alla RE 1 un termine fino al 31 agosto 2022 per pagare le fatture dei premi da marzo a giugno del 2022 e il 23 agosto ha informato la Camera dell’avve­­nuta liquidazione di tutte le fatture scoperte.

Considerando

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 per il rinvio degli art. 194 cpv. 1 LEF e 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1 Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1, 194 LEF e 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è avvenuta in concreto alla RE 1 il 20 luglio 2022 durante le ferie esecutive estive (art. 56 n. 2 LEF; DTF 143 III 149 consid. 2.4.1.1), il termine d’impugnazione, iniziato a decorrere il primo giorno utile dopo le ferie (DTF 121 III 285 consid. 2/b e 49 III 76), ossia il 2 agosto 2022, è scaduto venerdì 12 agosto. Presentato il 28 luglio 2022 (data del timbro postale), il reclamo è dunque senz’altro tempestivo.

1.2 La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 con­sid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti. Sono di regola inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prove nuovi, fatte salve speciali disposizioni di legge (art. 326 cpv. 2 CPC). In materia di falli-mento le parti possono avvalersi senza restrizioni di fatti nuovi – detti *pseudonova* o *“unechte Nova”* –, se questi si sono verificati prima della decisione di prima istanza (art. 174 cpv. 1, 2° periodo LEF). Ove invece invochi fatti successivi – detti *nova*

autentici o in senso proprio, oppure *“echte Nova”* – il debitore deve inoltre rendere verosimile la propria solvibilità

(art. 174 cpv. 2 LEF). Queste regole valgono anche in materia di fallimento senza preventiva esecuzione, l’art. 194 cpv. 1 LEF rinviando all’art. 174 LEF (sentenza della CEF 14.2019.202 del 28 novembre 2019 consid. 2, con riferimento alla controversia riguardante i veri *nova*).

2. In virtù dell’art. 174 cpv. 2 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto (n. 1), o che l’importo dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a disposizione del creditore (n. 2), oppure che il creditore ha ritirato la domanda di fallimento (n. 3). L’enumerazione è esaustiva. I motivi d’annullamento valgono anche per i fallimenti senza preventiva esecuzione (art. 194 cpv. 1 LEF), ma nelle prime due ipotesi l’estinzione o il deposito dell’importo dovuto deve riguardare tutti i crediti fatti valere nell’istanza e non solo quello/i posto/i in esecuzione (sentenze della CEF 14.2020.123 del 22 settembre 2020, consid. 2.3, e 14.2018.47 del 25 aprile 2018, RtiD 2018 II 844 n 51c consid. 3.3/a).

2.1 Nel caso specifico, la RE 1 ha prodotto con il reclamo la copia di due bonifici di fr. 322'443.30 (doc. G) e fr. 43'122.75 (doc. H) del 28 luglio 2022 all’ordine della sede di Locarno dell’Ufficio d’e­­secuzione, che la Camera ha accertato d’ufficio (art. 255 lett. a CPC) essere stati accreditati sul conto dell’Ufficio il primo il 28 luglio e il secondo il 2 agosto 2022, per un totale di fr. 365'566.05. Nel frattempo l’Ufficio ha pagato tutte le esecuzioni in corso (di complessivi fr. 365'436.40 al

27 luglio 2022 [doc. E]), tranne una risultata perenta (n. __________), e restituito alla fallita l’eccedenza di fr. 1'131.85 il 29 agosto 2022.

2.2 Il problema è che, come del resto già esplicitato nell’ordinanza del 29 luglio 2022, il presupposto dell’estinzione delle pretese dell’i­­stante giusta l’art.

174 cpv. 2 n. 1 LEF si applica anche, in caso di fallimento senza preventiva esecuzione, ai crediti non ancora posti in esecuzione ch’egli ha fatto valere con l’istanza di fallimento (sopra consid. 2) e dev’essere adempiuto entro la scadenza del termine di reclamo (DTF 139 III 492 consid. 4).

2.2.1 Orbene, nella fattispecie la Cassa istante aveva fatto valere con l’istanza anche quattro fatture per i premi dal 1° marzo al 30 giugno 2022, non ancora posti in esecuzione, per fr. 11'515.– (doc. C accluso all’istanza). Il 4 agosto 2022, ossia prima della scaden­za del termine di reclamo (sopra consid. 1.1), la Cassa ha sì informato la Camera di aver concesso alla fallita una dilazione fino al 31 agosto 2022 per saldare queste fatture, ma l’enumerazione delle cause di annullamento del fallimento giusta l’art. 174 cpv. 2 LEF (ovvero per

fatti successivi alla sua pronuncia) è esaustiva (sentenza del Tribunale federale 5A_243/2019 del 17 maggio 2019 consid. 3.1; Giroud/Theus Simoni in: Basler Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n. 20c ad art. 174 LEF), sicché non include, a differenza dell’art. 172 n. 3 LEF, il caso della dilazione, tranne ch’es­­sa sia da intendere come una rinuncia all’esecuzione del fallimen­to (sentenza dell’*Obergericht* Zurigo PS210158 del 17 settembre 2021, consid. 2.3), ciò che sicuramente non era l’intenzione della Cassa, dal momento che ha fissato un termine per il pagamento delle fatture. D’altronde l’attestazione del loro pagamento, del 23 agosto 2022, è successiva alla scadenza del termine di reclamo.

2.2.2 Tuttavia, non si può ignorare che i fr. 365'566.05 versati sul conto dell’Ufficio prima della scadenza del termine di reclamo sarebbero ampiamente bastati a pagare tutti i crediti dell’istante, sia quelli posti in esecuzione (per fr. 41'343.85) sia le note quattro fatture (per fr. 11'515.–), e che secondo la volontà presunta della reclamante, volta a far annullare il fallimento, la somma andava imputata anzitutto sui crediti dell’istante prima di estinguere le pretese oggetto di esecuzioni sospese da opposizione (che vertevano su fr. 61'076.45, v. reclamo, ad 5), giacché di regola non se ne tiene conto per la valutazione della solvibilità secondo l’art. 174 cpv. 2 LEF (sentenza della CEF 14.2014.145 del 30 luglio 2014, consid. 2.3). Da questo punto di vista, si deve considerare adempiuto il presupposto dell’art. 174 cpv. 2 n. 1 LEF. Non è d’altronde necessario correggere la ripartizione della somma bonificata già eseguita dall’Ufficio, siccome nel frattempo la reclamante ha pagato anche le quattro ultime fatture dell’istante.

2.3 Essendo i pagamenti successivi alla dichiarazione del fallimento, occorre inoltre verificare il requisito della (verosimile) solvibilità della reclamante – condizione indispensabile per ottenere l’annul­­lamento della decisione impugnata (art. 174 cpv. 2 LEF).

2.3.1 Un fatto è reso verosimile se il giudice, nel suo libero esame, giun­ge alla conclusione che esso corrisponde con una sufficiente probabilità alle allegazioni della parte (DTF 120 II 393 consid. 4/c). Concretamente è pertanto sufficiente per l’annullamento della di-chiarazione di fallimento che la solvibilità del fallito sia più proba-bile della sua insolvibilità. A tal proposito non devono essere poste esigenze troppo severe, in modo particolare allorquando la possibilità che l’azienda sopravviva economicamente non può essere negata *a priori* (FF 1991 III 80) e la mancanza di liquidità sufficiente appare passeggera (sentenza del Tribunale federale 5A_ 328/2011 dell’11 agosto 2011, consid. 2).

L’illiquidità dev’essere oggettiva, tale da impedire al debitore di tacitare i suoi creditori alla scadenza dei loro crediti. Un indizio d’in­­solvibilità può emergere dal numero e dall’importo delle esecuzioni pendenti, così come da eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di fallimento impugnato. Anche il fatto di non essere in grado di pagare modesti importi indica insolvibilità. La solvibilità dev’essere resa verosimile sulla base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti, estratti bancari, contratti di credito e così via, mentre semplici dichiarazioni del debitore sono insufficienti (Giroud/Theus Simoni op. cit., n. 26*d* ad art. 174).

2.3.2 Nel caso in esame, la reclamante ha provato di aver pagato, prima della scadenza del termine di reclamo, tutte le esecuzioni non sospese da opposizione. Ciò porta a ritenere che la sua sopravvivenza economica non sia minacciata a breve. Ricordato che secondo giurisprudenza e dottrina non si possono imporre esigenze troppo severe alla verosimiglianza della solvibilità, nel caso che ci occupa si può affermare che la capacità di pagamento della reclamante appare più probabile che la sua incapacità di pagamento, per cui la prognosi in merito alla sua situazione finanziaria può essere ritenuta favorevole e la sua solvibilità sufficientemente verosimile. Risultando adempiuti i requisiti di cui all’art. 174 cpv. 2 LEF, il fallimento della RE 1 va annullato.

4. La tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come pure le spese dell’Ufficio dei fallimenti, sono poste in ambo le sedi a carico della reclamante, i cui pagamenti tardivi hanno reso necessario l’avvio della procedura giudiziaria (cfr. art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Alla controparte non si assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere osservazioni al reclamo.

Per questi motivi,

pronuncia: I. Il reclamo è accolto e di conseguenza:

1. La dichiarazione di fallimento pronunciata il 13 luglio 2022 dalla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna nei confronti della RE 1 è annullata.

2. La tassa di giustizia di prima sede di fr. 100.–, da anticipare come di rito, è posta a carico della RE 1.

3. Le spese dell’Ufficio dei fallimenti, da anticipare come di rito, sono poste a carico della RE 1.

II. La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 250.– è posta a carico della RE 1.

III. Notificazione a:

–

; –

; – Ufficio d’esecuzione, Locarno; – Ufficio dei fallimenti, Viganello; – Ufficio cantonale del Registro di commercio, Biasca; – Ufficio del Registro fondiario del Distretto di Locarno, Locarno.

Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).