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14.2022.85 • TRAC TI 14.2022.85 Generato dall'IA

Appeal Withdrawn Following Settlement

Numero d'incarto 14.2022.85
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio struck_off
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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The appellate court addressed an appeal filed by a respondent against a lower court's decision that provisionally rejected the respondent's objection to an enforcement proceeding initiated by the claimant for approximately CHF 475,619.75 plus accessories. The appellant subsequently withdrew the appeal, declaring that the parties reached a settlement agreement where each party covers their own costs and attorney fees are compensated. The court reasoned that the withdrawal of the appeal constitutes a desistment, which ends the dispute and results in the case being struck from the roll; consequently, the appellant is deemed the losing party for the appeal proceedings and must bear the associated court costs, while no provision for attorney fees (ripetibili) was necessary due to the parties' agreement and the fact that the appeal was not served for observations.

Regesto Legislator

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Art. 219 CPC, Art. 241 CPC, Art. 241 cpv. 3 CPC, Art. 106 cpv. 1 CPC, Art. 21 LTG, Art. 112 cpv. 1 lett. d LTF; Appeal Withdrawn Following Settlement: The appellant subsequently withdrew the appeal, declaring that the parties reached a settlement agreement where each party covers their own costs and attorney fees are compensated. The court reasoned that the withdrawal of the appeal constitutes a desistment, which ends the dispute and results in the case being struck from the roll; consequently, the appellant is deemed the losing party for the appeal proceedings and must bear the associated court costs, while no provision for attorney fees (ripetibili) was necessary due to the parties' agreement and the fact that the appeal was not served for observations.

Parole chiave

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ritiro a seguito di transazione ripetibili dell'avvocato decisione d'esecuzione decisione incidentale impugnabile arbitrato appuramento dell'elenco oneri Rigetto provvisorio dell’opposizione. Ritiro reclamo

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 241 cpv. 3 CPC

Cited as the basis for striking the case from the roll following the withdrawal of the appeal (desistenza).

art. 106 cpv. 1 CPC

Cited as the basis for imposing judicial costs on the appellant (the losing party following desistenza).

art. 21 LTG

Cited to justify the commisuration of the judicial costs, considering the decision is limited to a declaration of non-entry into the merits.

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Testo completo

Incarto n. 14.2022.85 · Lugano 10 agosto 2022 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta del giudice: · Jaques, presidente

vicecancelliera: · Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48*b* LOG) nella causa SO.2022.153 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Pretura della Giurisdizione di Locarno-Città promossa con istanza 16 febbraio 2022 da

CO 1 (patrocinato dall’__________ PA 2, __________) contro

RE 1 (patrocinata dall’__________ PA 1, __________)

giudicando sul reclamo del 1° luglio 2022 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 10 giugno 2022 dal Pretore aggiunto, con cui ha accolto l’istanza 16 febbraio 2022 di CO 1 e di conseguenza ha rigettato in via provvisoria l’opposizione all’ese­cuzione n. __________ promossa contro la reclamante per l’incasso di fr. 475'619.75 oltre agli accessori, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 700.– e ripetibili a favore dell’istante di fr. 3'000.–;

ricordato che con ordinanze dell’8 e 18 luglio 2022 il presidente della Camera ha concesso effetto sospensivo al reclamo e sospeso la trattazione della causa fino all’8 agosto 2022;

preso atto dello scritto dello stesso 8 agosto 2022 con cui RE 1 ha dichiarato di ritirare il reclamo e chiesto alla Camera di porre a suo carico la tassa di giustizia più bassa possibile, tenuto conto della brevissima durata della causa, informandola che le parti hanno raggiunto un accordo transattivo che pone fine al contenzioso e con cui hanno convenuto che le spese restano a carico di chi le ha anticipate, compensate le ripetibili;

considerato che la dichiarazione di ritiro del reclamo equivale a desistenza, la quale pone fine alla lite e ha l’effetto di una decisione passata in giudicato (art. 241

cpv. 1 e 2 CPC, per il rinvio dell’art. 219 CPC; Tappy in: Commentaire romand, Code de procédure civile, 2a ed. 2018,

n. 8 ad art. 241 CPC);

dato che in tal caso la lite va stralciata dal ruolo (art. 241 cpv. 3 CPC);

rilevato che in caso di desistenza si considera soccombente l’attore (rispettivamente il reclamante), a carico del quale vanno poste le spese giudiziarie (art. 106 cpv.

1 CPC), come peraltro pattuito dalle parti nella fattispecie;

ritenuto che nella commisurazione delle spese processuali si deve tenere conto del fatto che la decisione odierna si esaurisce in una dichiarazione di non entrata in materia (art. 21 LTG);

appurato che non si pone invece problema di ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato alla controparte per osservazioni, per tacere del fatto che le parti hanno convenuto la compensazione delle ripetibili;

osservato infine che, circa i rimedi esperibili sul piano federale (art.

112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 475'619.75, raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Si prende atto del ritiro del reclamo. La causa è stralciata dal ruolo per desistenza.

2. Le spese processuali di complessivi fr. 100.– relative al presente giudizio sono poste a carico della reclamante.

3. Notificazione a:

– ; – .

Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Città.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).