Appeal Withdrawn Following Settlement
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe appellate court addressed an appeal filed by a respondent against a lower court's decision that provisionally rejected the respondent's objection to an enforcement proceeding initiated by the claimant for approximately CHF 475,619.75 plus accessories. The appellant subsequently withdrew the appeal, declaring that the parties reached a settlement agreement where each party covers their own costs and attorney fees are compensated. The court reasoned that the withdrawal of the appeal constitutes a desistment, which ends the dispute and results in the case being struck from the roll; consequently, the appellant is deemed the losing party for the appeal proceedings and must bear the associated court costs, while no provision for attorney fees (ripetibili) was necessary due to the parties' agreement and the fact that the appeal was not served for observations.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 219 CPC, Art. 241 CPC, Art. 241 cpv. 3 CPC, Art. 106 cpv. 1 CPC, Art. 21 LTG, Art. 112 cpv. 1 lett. d LTF; Appeal Withdrawn Following Settlement: The appellant subsequently withdrew the appeal, declaring that the parties reached a settlement agreement where each party covers their own costs and attorney fees are compensated. The court reasoned that the withdrawal of the appeal constitutes a desistment, which ends the dispute and results in the case being struck from the roll; consequently, the appellant is deemed the losing party for the appeal proceedings and must bear the associated court costs, while no provision for attorney fees (ripetibili) was necessary due to the parties' agreement and the fact that the appeal was not served for observations.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited as the basis for striking the case from the roll following the withdrawal of the appeal (desistenza).
Cited as the basis for imposing judicial costs on the appellant (the losing party following desistenza).
Cited to justify the commisuration of the judicial costs, considering the decision is limited to a declaration of non-entry into the merits.
Testo completo
Incarto n. 14.2022.85 · Lugano 10 agosto 2022 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta del giudice: · Jaques, presidente
vicecancelliera: · Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48*b* LOG) nella causa SO.2022.153 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Pretura della Giurisdizione di Locarno-Città promossa con istanza 16 febbraio 2022 da
CO 1 (patrocinato dall’__________ PA 2, __________) contro
RE 1 (patrocinata dall’__________ PA 1, __________)
giudicando sul reclamo del 1° luglio 2022 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 10 giugno 2022 dal Pretore aggiunto, con cui ha accolto l’istanza 16 febbraio 2022 di CO 1 e di conseguenza ha rigettato in via provvisoria l’opposizione all’esecuzione n. __________ promossa contro la reclamante per l’incasso di fr. 475'619.75 oltre agli accessori, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 700.– e ripetibili a favore dell’istante di fr. 3'000.–;
ricordato che con ordinanze dell’8 e 18 luglio 2022 il presidente della Camera ha concesso effetto sospensivo al reclamo e sospeso la trattazione della causa fino all’8 agosto 2022;
preso atto dello scritto dello stesso 8 agosto 2022 con cui RE 1 ha dichiarato di ritirare il reclamo e chiesto alla Camera di porre a suo carico la tassa di giustizia più bassa possibile, tenuto conto della brevissima durata della causa, informandola che le parti hanno raggiunto un accordo transattivo che pone fine al contenzioso e con cui hanno convenuto che le spese restano a carico di chi le ha anticipate, compensate le ripetibili;
considerato che la dichiarazione di ritiro del reclamo equivale a desistenza, la quale pone fine alla lite e ha l’effetto di una decisione passata in giudicato (art. 241
cpv. 1 e 2 CPC, per il rinvio dell’art. 219 CPC; Tappy in: Commentaire romand, Code de procédure civile, 2a ed. 2018,
n. 8 ad art. 241 CPC);
dato che in tal caso la lite va stralciata dal ruolo (art. 241 cpv. 3 CPC);
rilevato che in caso di desistenza si considera soccombente l’attore (rispettivamente il reclamante), a carico del quale vanno poste le spese giudiziarie (art. 106 cpv.
1 CPC), come peraltro pattuito dalle parti nella fattispecie;
ritenuto che nella commisurazione delle spese processuali si deve tenere conto del fatto che la decisione odierna si esaurisce in una dichiarazione di non entrata in materia (art. 21 LTG);
appurato che non si pone invece problema di ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato alla controparte per osservazioni, per tacere del fatto che le parti hanno convenuto la compensazione delle ripetibili;
osservato infine che, circa i rimedi esperibili sul piano federale (art.
112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 475'619.75, raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Si prende atto del ritiro del reclamo. La causa è stralciata dal ruolo per desistenza.
2. Le spese processuali di complessivi fr. 100.– relative al presente giudizio sono poste a carico della reclamante.
3. Notificazione a:
– ; – .
Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Città.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).