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14.2022.82 • TRAC TI 14.2022.82 Generato dall'IA

Creditor's Tardy Appeal Against Debt Enforcement Rejection Upheld

Numero d'incarto 14.2022.82
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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The creditor sought enforcement for a debt of CHF 32,000, but the lower court rejected the creditor's initial application to provisionally reject the debtor's opposition. The creditor subsequently submitted the debt acknowledgment again with markings, which the lower court treated as a non-admissible appeal against its prior final decision, which was only subject to a ten-day appeal deadline expiring on May 30th after service on May 20th. The appellate court ruled that the creditor's subsequent submission, which was postmarked June 20th, was tardy and therefore inadmissible, upholding the inadmissibility of the appeal and assessing costs against the appellant.

Regesto Legislator

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Art. 319 lett. a CPC, Art. 251 lett. a CPC, Art. 321 cpv. 2 CPC, Art. 143 CPC, Art. 31 LEF, Art. 60 CPC; Creditor's Tardy Appeal Against Debt Enforcement Rejection Upheld: The creditor subsequently submitted the debt acknowledgment again with markings, which the lower court treated as a non-admissible appeal against its prior final decision, which was only subject to a ten-day appeal deadline expiring on May 30th after service on May 20th. The appellate court ruled that the creditor's subsequent submission, which was postmarked June 20th, was tardy and therefore inadmissible, upholding the inadmissibility of the appeal and assessing costs against the appellant.

Parole chiave

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esecuzione per debiti comminatoria di fallimento tardivo pagamento delle spese inosservanza del termine legale legittimazione a ricorrere lettera di credito standby Rigetto provvisorio dell’opposizione. Reclamo tardivo

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 143 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF

The inadmissibility of the appeal was based on the untimeliness of the filing, referencing Art. 143 CPC.

art. 60 CPC

The court established inadmissibility ex officio, citing Art. 60 CPC.

art. 106 cpv. 1 CPC

Costs were imposed on the appellant based on the outcome of the decision (Art. 106 cpv. 1 CPC).

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Testo completo

CO 1 Incarto n. 14.2022.82 · Lugano 20 luglio 2022 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta del giudice: · Jaques, presidente

vicecancelliera: · Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48*b* LOG) nella causa SO.2022.2374 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 6 aprile 2022 da

RE 1 (GR) contro

CO 1

ritenuto in fatto e considerando in diritto:

che con precetto esecutivo n. __________05 emesso il 10 dicembre 2021 dall’Ufficio d’esecuzione di Lugano, RE 1 ha escusso l’CO 1 per l’incasso di un credito di fr. 32'000.– oltre agli accessori;

che statuendo con decisione del 19 maggio 2022 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, ha respinto l’istanza presentata da RE 1 il 6 aprile 2022, ponendo a carico dell’escutente le spese processuali di fr. 60.–;

che con scritto del 15 giugno 2022 RE 1 ha nuovamente trasmesso al Pretore il riconoscimento di debito accluso all’istan­­za, evidenziando con due frecce verdi il posto in cui l’escusso ha apposto la propria firma, e ha scritto di rimanere in attesa di una nuova decisione di accoglimento dell’istanza;

che il Pretore ha trasmesso tale scritto a questa Camera come reclamo contro la

sentenza del 19 maggio 2022;

che, in effetti, in linea di massima la modifica di una decisione già emessa può essere ottenuta solo mediante un reclamo contro la decisione contestata;

che la sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’op­­posizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso;

che pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC);

ch’essendo la notifica avvenuta a RE 1 già il 20

maggio 2022 (tracciamento della raccomandata n. 98.41.912373.00111210), il termine d’impugnazione è scaduto lunedì

30 maggio;

che consegnato alla posta solo il 20 giugno 2022 (come risulta dal timbro postale sulla busta d’invio), il reclamo di RE 1 è tardivo (art. 143 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF) e pertanto inammissibile, ciò che va accertato d’ufficio (art. 60 CPC);

che la tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC);

che non si pone invece problema di ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è stato notificato per osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede;

che, circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1

lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 32'000.–, raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1

lett. b LTF.

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è irricevibile.

2. La tassa di giustizia del presente giudizio, di fr. 50.–, è posta a carico del reclamante.

3. Notificazione a .

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).