Creditor's Tardy Appeal Against Debt Enforcement Rejection Upheld
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe creditor sought enforcement for a debt of CHF 32,000, but the lower court rejected the creditor's initial application to provisionally reject the debtor's opposition. The creditor subsequently submitted the debt acknowledgment again with markings, which the lower court treated as a non-admissible appeal against its prior final decision, which was only subject to a ten-day appeal deadline expiring on May 30th after service on May 20th. The appellate court ruled that the creditor's subsequent submission, which was postmarked June 20th, was tardy and therefore inadmissible, upholding the inadmissibility of the appeal and assessing costs against the appellant.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 319 lett. a CPC, Art. 251 lett. a CPC, Art. 321 cpv. 2 CPC, Art. 143 CPC, Art. 31 LEF, Art. 60 CPC; Creditor's Tardy Appeal Against Debt Enforcement Rejection Upheld: The creditor subsequently submitted the debt acknowledgment again with markings, which the lower court treated as a non-admissible appeal against its prior final decision, which was only subject to a ten-day appeal deadline expiring on May 30th after service on May 20th. The appellate court ruled that the creditor's subsequent submission, which was postmarked June 20th, was tardy and therefore inadmissible, upholding the inadmissibility of the appeal and assessing costs against the appellant.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThe inadmissibility of the appeal was based on the untimeliness of the filing, referencing Art. 143 CPC.
The court established inadmissibility ex officio, citing Art. 60 CPC.
Costs were imposed on the appellant based on the outcome of the decision (Art. 106 cpv. 1 CPC).
Testo completo
CO 1 Incarto n. 14.2022.82 · Lugano 20 luglio 2022 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta del giudice: · Jaques, presidente
vicecancelliera: · Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48*b* LOG) nella causa SO.2022.2374 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 6 aprile 2022 da
RE 1 (GR) contro
CO 1
ritenuto in fatto e considerando in diritto:
che con precetto esecutivo n. __________05 emesso il 10 dicembre 2021 dall’Ufficio d’esecuzione di Lugano, RE 1 ha escusso l’CO 1 per l’incasso di un credito di fr. 32'000.– oltre agli accessori;
che statuendo con decisione del 19 maggio 2022 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, ha respinto l’istanza presentata da RE 1 il 6 aprile 2022, ponendo a carico dell’escutente le spese processuali di fr. 60.–;
che con scritto del 15 giugno 2022 RE 1 ha nuovamente trasmesso al Pretore il riconoscimento di debito accluso all’istanza, evidenziando con due frecce verdi il posto in cui l’escusso ha apposto la propria firma, e ha scritto di rimanere in attesa di una nuova decisione di accoglimento dell’istanza;
che il Pretore ha trasmesso tale scritto a questa Camera come reclamo contro la
sentenza del 19 maggio 2022;
che, in effetti, in linea di massima la modifica di una decisione già emessa può essere ottenuta solo mediante un reclamo contro la decisione contestata;
che la sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso;
che pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC);
ch’essendo la notifica avvenuta a RE 1 già il 20
maggio 2022 (tracciamento della raccomandata n. 98.41.912373.00111210), il termine d’impugnazione è scaduto lunedì
30 maggio;
che consegnato alla posta solo il 20 giugno 2022 (come risulta dal timbro postale sulla busta d’invio), il reclamo di RE 1 è tardivo (art. 143 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF) e pertanto inammissibile, ciò che va accertato d’ufficio (art. 60 CPC);
che la tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC);
che non si pone invece problema di ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è stato notificato per osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede;
che, circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1
lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 32'000.–, raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1
lett. b LTF.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è irricevibile.
2. La tassa di giustizia del presente giudizio, di fr. 50.–, è posta a carico del reclamante.
3. Notificazione a .
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).