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14.2022.80 • TRAC TI 14.2022.80 Generato dall'IA

Pension Contribution Enforcement Order Opposition Reinstated After Dismissal for Stated Intent to Pay

Numero d'incarto 14.2022.80
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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An appellant sought the provisional rejection of an opposition to an enforcement order related to overdue company pension contributions, but the lower court dismissed the case as settled after the debtor stated in written observations their intent to pay the debt, which the appellate court found to be a legal error. The appellate court reasoned that a mere statement of intent to pay does not constitute an acknowledgment of debt or a withdrawal of opposition, as required for procedural acquiescence, thus necessitating the annulment of the lower court's decision and the referral of the case back for a ruling on the merits of the rejection of the opposition.

Regesto Legislator

Ufficiale

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Intenzione di pagare dichiarata dall’escus¬so nelle osservazioni all’istanza. Stralcio per acquiescenza

Parole chiave

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contributi previdenziali ritiro della domanda di esecuzione revoca dell'opposizione autorizzazione all’esecuzione dovere procedurale decisione di rinvio

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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DTF 147 III 179
1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 147 III 179 consid.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 107 cpv. 2 CPC

Applied for the equitable decision to waive collection of procedural costs due to the manifest error of the lower court.

art. 242 CPC

Mentioned as the procedural basis for striking the case from the roll if the opponent withdraws the opposition before the new decision.

art. 241 CPC

Mentioned as the procedural basis for striking the case due to acquiescence if the opponent declares written adherence to the claim before the new decision.

art. 327 cpv. 1 CPC

Cited in the reasoning concerning the duty of the lower court to transmit the complete case file upon appeal.

art. 320 CPC

Cited in the reasoning regarding the grounds on which the appeal decision can be based (erroneous application of law or manifestly wrong finding of facts).

art. 319 lett. a CPC

Cited to establish the admissibility of the appeal (reclamo) against the decision of first instance.

art. 309 lett. b n. 3 CPC

Cited to classify the decision under appeal as a final and unappealable decision of first instance.

art. 131 CPC

Cited in the instruction to the lower court regarding retaining copies of documents in the case file.

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Testo completo

Incarto n. 14.2022.80 · Lugano 21 novembre 2022 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta del giudice: · Jaques, presidente

vicecancelliera: · Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48*b* LOG) nella causa SO.2022.23 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo del Gambarogno promossa con istanza 19 maggio 2022 dalla

RE 1 contro

CO 1

giudicando sul reclamo del 22 giugno 2022 presentato dalla RE 1 contro la decisione emessa il 20 giugno 2022 dal Giudice di pace;

ritenuto

in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________ emesso l’8 aprile 2022 dalla sede di Locarno dell’Ufficio d’esecuzione, la RE 1 ha escusso CO 1 per l’incasso di fr. 4'747.40 oltre agli interessi del 5% dal 7 aprile 2022 (indicando che la causa del credito *“concerne: __________. Con­tributi arretrati dovuti per laprevidenza vecchiaia aziendale / LPP: 18.08.21 conteggio contributi cassa pensione 12.2020 fr. 4'807.40, 06.04.22 interessi di mora

18.09.2021-06.04.2022 fr. 131.20* *e spese di gestione d’esecuzione fr. 50.00*”) e fr. 241.20 (*“vedi punto 1”*).

B. Avendo CO 1 interposto opposizione al precetto ese-cutivo, con istanza del 19 maggio 2022 la RE 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Giudicatura di pace del Circolo del Gambarogno. Nel termine impartito, il convenuto si è opposto all’istanza con osservazioni scritte del

10 giugno 2022.

C. Statuendo con decisione del 20 giugno 2022, il Giudice di pace ha stralciato la causa dai ruoli per acquiescenza, ponendo a carico dell’istante le spese processuali di fr. 150.–.

D. Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 22 giugno 2022 perché il Giudice di pace desse seguito alla sua istanza. CO 1 non ha ritirato la raccomandata contenente l’assegna­­zione del termine per formulare osservazioni al reclamo.

Considerando

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’oppo­­sizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1 Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è avvenuta in concreto alla RE 1 al più presto il 21 giugno 2022, il termine d’impugnazione è scaduto venerdì 1° luglio. Presentato il 23 giugno 2022 (data del timbro postale), il reclamo è dunque sen­z’altro tempestivo.

1.2 La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 147 III 179 consid. 4.2.1 e i rimandi). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del

diritto sia l’ac­­certamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

2. Nella decisione impugnata, il Giudice di pace ha rilevato che nelle sue osservazioni all’istanza il convenuto aveva dichiarato di voler onorare il debito e ha considerato tale affermazione come volontà di ritirare l’opposizione al precetto esecutivo. Egli ha quindi stralciato la causa dai ruoli per acquiescenza.

3. Nel reclamo la RE 1, in buona sostanza, ribadisce che CO 1 non ha eseguito i pagamenti dovuti e chiede quindi *“al giudice di pace di dare seguito alla richiesta di rigetto dell’opposizione”*.

4. Orbene, il pagamento della somma posta in esecuzione non è assimilabile a un’acquiescenza (sentenza della CEF 14.2022.77 del 20 ottobre 2022, consid. 5) e pertanto men che meno una semplice intenzione di pagare

espressa dal convenuto nelle osservazioni all’istanza *(“tengo a precisare che in ogni caso pagherò la som­ma* *[…]”)*. Non costituisce neppure un ritiro

dell’opposizione in man­canza di una chiara manifestazione di volontà in tal senso, né un’ acquiescenza all’istanza, nella misura in cui

la dichiarazione di CO 1 non contiene un riconoscimento scritto (e da lui firmato) della pretesa dell’istante destinato

al giudice (Gschwend/ Steck in: Basler Kommentar, ZPO, 3a ed. 2017, n. 12 e 28 ad art. 241 CPC Trezzini in: Trezzini et al. [curatori], Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, vol. I, 2a ed. 2017, n. 16 e 31 ad art. 241 CPC). La causa non poteva quindi essere considerata senza oggetto e stralciata dal ruolo. Giuridicamente errata, la decisione impugnata dev’essere annullata e, co­me richiesto dalla reclamante, la causa rinviata al Giudice di pace affinché si determini sul merito dell’istanza.

Se prima della nuova decisione CO 1 dovesse per avventura ritirare l’opposizione o dichiarare per scritto di aderire all’istanza, il Giudice di pace stralcerà la causa in quanto diventata senza oggetto (art. 242 CPC), rispettivamente per acquiescenza (art. 241 CPC).

5. Essendo la necessità del rinvio

della causa al primo giudice dovuta a un suo manifesto errore *(“Justizpanne”)* non addebitabile in nessun modo alle parti, per equità (art. 107 cpv. 2 CPC) si prescinde

dal riscuotere spese processuali in questa sede, mentre le spese di giudizio inutili relative alla decisione annullata sono poste a carico dello Stato. Non si pone invece problema d’indennità, non aven­do la reclamante formulato alcuna richiesta motivata al riguardo (cfr. art. 95 cpv. 3 lett. c CPC).

6. Al primo giudice va ricordato che in caso di reclamo egli deve consegnare all’autorità giudiziaria superiore gli atti di causa completi (art.

327 cpv. 1 CPC), compresi gli atti e allegati delle parti, di cui una copia deve rimanere nell’incarto del giudice (v. art. 131 CPC) (sentenza della CEF 14.2018.18 del 27 giugno 2018, consid. 1.3). Eventuali documenti originali (come il precetto esecutivo) possono essere restituiti solo dopo che ne è stata estratta una fotocopia da riporre nell’incarto.

7. Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 4'988.60, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è parzialmente accolto e di conseguenza la sentenza impugnata è annullata e la causa è rinviata al primo giudice per nuovo giudizio sul merito dell’istanza.

2. Non si riscuotono spese processuali. Fatta salva un’eventuale com­pensazione, l’anticipo di fr. 150.– versato dalla reclamante le è restituito.

3. Notificazione a:

– ; – .

Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo del Gambarogno.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).