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14.2022.79 • TRAC TI 14.2022.79 Generato dall'IA

Creditor Enforcement Title Deficiency and Aktenprozess Principle

Numero d'incarto 14.2022.79
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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A creditor initiated execution proceedings seeking payment of a substantial sum, but the lower court rejected the opposition because the creditor failed to provide the required enforceable title, only submitting the enforcement order itself. The creditor appealed, arguing the judge should have requested the missing documents or explanations to remedy the deficiency, but the appellate court upheld the rejection, reasoning that under the *Aktenprozess* principle, parties bear the burden of presenting all necessary facts and evidence, and the judge, to maintain impartiality, is not obligated to correct a party's procedural negligence or suggest arguments, thus deeming the newly submitted evidence in the appeal inadmissible.

Regesto Legislator

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Art. 319 lett. a CPC, Art. 251 lett. a CPC, Art. 321 cpv. 2 CPC, Art. 321 cpv. 1 CPC, Art. 320 CPC, Art. 326 cpv. 1 CPC; Creditor Enforcement Title Deficiency and Aktenprozess Principle: The creditor appealed, arguing the judge should have requested the missing documents or explanations to remedy the deficiency, but the appellate court upheld the rejection, reasoning that under the *Aktenprozess* principle, parties bear the burden of presenting all necessary facts and evidence, and the judge, to maintain impartiality, is not obligated to correct a party's procedural negligence or suggest arguments, thus deeming the newly submitted evidence in the appeal inadmissible.

Parole chiave

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procedura esecutiva principio procedurale ordine di pagamento opposizione lacune probatorie opposizione al precetto esecutivo

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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DTF 147 III 179
1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 147 III 179 consid.
DTF 139 III 446
81 LEF (DTF 139 III 446, consid.
DTF 142 III 465
L’obbligo d’imparzialità e di neutralità gli vieta di rendere le parti attente su fatti ch’esse non hanno considerato, né di aiutarle a impostare meglio la causa o suggerire loro quali argomenti pertinenti allegare per vincerla (DTF 142 III 465 consid.
DTF 140 III 461
La RE 1 avrebbe fatto meglio a leggere attentamente la sentenza pretorile e a ripresentare una nuova istanza di rigetto dell’opposizione, anche nella medesima esecuzione, con acclusi i documenti mancanti (DTF 140 III 461 consid.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 106 cpv. 1 CPC

This provision was used to determine that court costs follow the event of losing the appeal.

art. 61 cpv. 1 OTLEF

This provision was used, along with Art. 48 OTLEF, to establish the amount of the court fee for the appeal judgment.

art. 48 OTLEF

This provision was used, along with Art. 61 cpv. 1 OTLEF, to establish the amount of the court fee for the appeal judgment.

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Testo completo

Incarto n. 14.2022.79 · Lugano 20 ottobre 2022 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta del giudice: · Jaques, presidente

vicecancelliera: · Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48*b* LOG) nella causa SO.2022.2652 (rigetto definitivo dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 30 maggio 2022 dalla

RE 1 contro

CO 1 (ora patrocinato dall’ PA 1 )

giudicando sul reclamo del 20 giugno 2022 presentato dalla RE 1 contro la decisione emessa il 10 giugno 2022 dal Pretore;

ritenuto

in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________ emesso l’11 gennaio 2022 dal­la sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione, la RE 1 ha escusso CO 1 per l’incasso di fr. 2'631'000.– oltre agli interessi del 5% dal 1° gennaio 2022, indicando quale causa del credito la *“Cessione formale Crediti __________ del 25.10.2021”*.

B. Avendo CO 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 30 maggio 2022 la RE 1 ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5. L’istanza non è stata notificata alla controparte per osservazio­ni.

C. Statuendo con decisione del 10 giugno 2022, il Pretore ha respin­to l’istanza, ponendo a carico dell’istante le spese processuali di fr. 60.– senz’assegnare indennità.

D. Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa

Camera con un reclamo del 20 giugno 2022 per ottenerne implicitamente l’annullamento e l’accoglimento dell’istanza.

Stante il prevedibile esito dell’odierno giudizio, il reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni.

Considerando

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’oppo­­sizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1 Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è avvenuta in concreto alla RE 1 il 14 giugno 2022, il termine d’impugnazione è scaduto venerdì 24 giugno. Presentato il 20 giugno 2022 (data del timbro postale), il reclamo è dunque senz’altro tempestivo.

1.2 La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 147 III 179 consid. 4.2.1 e i rimandi). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del

diritto sia l’ac­­certamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

2. In virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria esecutiva o un titolo parificato, a me­no che l’escusso provi con documenti che dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura di rigetto è una procedura sommaria documentale *(Aktenprozess)*, il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva senza indugio (art. 84 cpv. 2 LEF) ove l’escusso non dimostri immediatamente una delle eccezioni liberatorie enumerate all’art. 81 LEF (DTF 139 III 446, consid. 4.1.1).

3. Nella decisione impugnata, il Pretore ha constatato che l’istante aveva prodotto solamente il precetto esecutivo, sicché ha respinto l’istanza in mancanza di spiegazioni e di produzione di un valido titolo di rigetto dell’opposizione. Il primo giudice ha d’altronde precisato di non poter sanare i difetti rilevati visti i principi che regolano la procedura di rigetto, tra cui la massima dispositiva e il principio allegatorio. Egli ha infine ricordato che sussiste per il creditore la possibilità di ripresentare una nuova istanza, anche nella medesima esecuzione, producendo questa volta tutti i documenti idonei a giustificare le proprie pretese.

4. Nel reclamo la RE 1 rileva in buona sostanza che la decisione impugnata non è comprensibile in alcuni suoi passi, ma riconosce che al giudice mancavano elementi per poter accogliere l’istanza. Essa non condivide però l’esito del giudizio, siccome riguardo ai documenti o alle spiegazioni mancanti il primo giudice *“aveva di sicuro la facoltà di farne richiesta”*. A mente sua, nessuno impediva al Pretore di sanare i difetti rilevati. La reclamante produce infine nuovi documenti a sostegno dell’istanza, tra cui l’*“accordo quadro cessione crediti”* (doc. 1).

4.1Sennonché la reclamante disconosce che secondo il principio attitatorio (art. 55 CPC), applicabile anche nelle procedure sommarie (art. 255 CPC *a contrario*), le parti hanno l’onere (e la responsabilità) di addurre nel processo i fatti rilevanti e i relativi mezzi di prova (sentenza del Tribunale federale 4D_57/2013 del 2 dicembre 2013 consid. 3.2, sentenza della CEF 14.2019.117 del 18 novembre 2019 consid. 6.1 lett. c con rinvii). In parole più semplici incombeva alla RE 1 spiegare spontaneamente i fatti alla base della propria pretesa e produrre, già in prima sede, la documentazione a sostegno della propria istanza e segnatamente quella che riteneva essere un valido titolo di rigetto dell’opposizione.

4.2 Contrariamente a quanto allega la reclamante, il Pretore non ave­va la facoltà di chiederle gli elementi mancanti. Di principio, il giudice non può infatti favorire una parte rispetto all’altra. Gli

è consentito d’interpellare una parte, giusta l’art. 56 CPC, solo se le sue allegazioni non sono chiare, sono contraddittorie

o imprecise oppure manifestamente incomplete, dandole l’opportunità di rimediar­vi. L’istituto dell’interpello non deve tuttavia

servire a sanare negligenze processuali, ivi comprese quelle relative ai mezzi

di pro­va prodotti (sentenze del Tribunale federale 4A_487/2018 del 30 gennaio 2019, consid. 4.2.2 con i rinvii; già citata

14.2019.117 consid. 6.1/a con rinvii). Non autorizza quindi il giudice – senza disattendere il proprio dovere d’imparzialità – a suggerire alla parte gli argomenti da allegare o di sollecitare un complemento delle prove da essa già addotte (sentenza della CEF 14.2018.207 del 25 apri­le 2019 consid. 5.2). L’obbligo d’imparzialità e di neutralità gli vieta di rendere le parti attente su fatti ch’esse non hanno considerato, né di aiutarle a impostare meglio la causa o suggerire loro quali argomenti pertinenti allegare per vincerla (DTF 142 III 465 consid. 4.3). L’interpello entra in considerazione unicamente in caso di mancanza *manifesta* della parte (sentenza del Tribunale federale 4A_301/2013 del 6 gennaio 2014 consid. 6.2), come quello in cui l’istante dimentica inavvertitamente di produrre il precetto esecutivo o il titolo di rigetto sebbene sia indicato nell’istanza come annesso (citata 14.2019.117 consid. 6.1/b con rinvii).

Ne segue che il Pretore non poteva chiedere alla RE 1, senza favorirla indebitamente rispetto all’escusso, le spiegazioni e i docu­menti mancanti che gli avrebbero permesso di accogliere l’istan­­za. La sua non appare infatti una svista manifesta, bensì una negligenza processuale, giacché non risulta dagli atti che abbia voluto produrre un titolo di rigetto con l’istanza.

4.3 Infine, la nuova documentazione prodotta per la prima volta con il reclamo (doc. 1, 2 e 4) è irricevibile (v. sopra consid. 1.2). Non è possibile tenerne conto per l’odierno giudizio. La RE 1 avrebbe fatto meglio a leggere attentamente la sentenza pretorile e a ripresentare una nuova istanza di rigetto dell’opposizione, anche nella medesima esecuzione, con acclusi i documenti mancanti (DTF 140 III 461 consid. 2.5; RtiD 2016 II 653 n. 42c consid. 7.3/b). Produrre nuova documentazione dinanzi alla scrivente Camera è del tutto inutile. Il reclamo non può ch’essere respinto.

5. La tassa del presente giudizio, stabilita

in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di

ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato alla controparte per osservazioni.

6. Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 2'631'000.–, raggiunge senz’altro la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è respinto.

2. Le spese processuali di complessivi fr. 500.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico.

3. Notificazione a:

– ; – .

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).