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14.2022.76 • TRAC TI 14.2022.76 Generato dall'IA

Creditor Bankruptcy Over Unpaid Debt Upheld Despite Enforcement Action Removal

Numero d'incarto 14.2022.76
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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A creditor successfully sought the bankruptcy of a debtor for an unpaid debt of over CHF 10,000, which led the lower court to declare bankruptcy. The debtor subsequently appealed, claiming the debt was paid and presenting an execution office extract showing the absence of the enforcement action, but the appellate court dismissed the appeal because the removal of the enforcement action from the record was a direct consequence of the bankruptcy declaration itself, and the debtor failed to provide documentary evidence proving solvency or that the debt, including interest and costs, was extinguished or deposited as required by law for the annulment of bankruptcy proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 174 cpv. 1 LEF, Art. 251 lett. a CPC, Art. 142 cpv. 3 CPC, Art. 31 LEF, Art. 174 cpv. 2 LEF, Art. 174 LEF; Creditor Bankruptcy Over Unpaid Debt Upheld Despite Enforcement Action Removal: The debtor subsequently appealed, claiming the debt was paid and presenting an execution office extract showing the absence of the enforcement action, but the appellate court dismissed the appeal because the removal of the enforcement action from the record was a direct consequence of the bankruptcy declaration itself, and the debtor failed to provide documentary evidence proving solvency or that the debt, including interest and costs, was extinguished or deposited as required by law for the annulment of bankruptcy proceedings.

Parole chiave

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esecuzione in via di fallimento debito insoddisfatto procedura di annullamento azione in revoca spese d'esecuzione credito nel fallimento Fallimento. Assenza di prova del pagamento del credito dell’istante

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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Art. 174 cpv. 1 LEF

Used in the reasoning leading to the rejection of the appeal because the legal requirements for annulling the bankruptcy decree were not met.

Art. 106 cpv. 1 CPC

Cited as the basis for imposing court costs on the unsuccessful party (RE 1).

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Testo completo

Incarto n. 14.2022.76 · Lugano 24 giugno 2022 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta del giudice: · Jaques, presidente

vicecancelliera: · Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48*b* LOG) nella causa SO.2022.1316 (fallimento) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 9 marzo 2022 dalla

CO 1 (patrocinata dall’__________ PA 2, __________) contro

RE 1 (patrocinata dall’__________ PA 1, __________)

giudicando sul reclamo del 13 giugno 2022 presentato dalla RE 1 contro la decisione emessa il 1° giugno 2022 dal Pretore;

ritenuto

in fatto: A. Nell’ambito dell’esecuzione n. __________ dell’Ufficio d’esecuzione di Lugano, il 9 marzo 2022 la CO 1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, di decretare il fallimento della RE 1 per il mancato pagamento di fr. 10'770.– oltre a interessi e spese.

B. All’udienza di discussione del 4 maggio 2022 le parti hanno chiesto al Pretore di riaggiornare l’udienza al 1° giugno 2022, alla quale è comparsa la sola istante, che ha confermato la domanda.

C. Statuendo con decisione del 1° giugno 2022 il Pretore ha dichiarato il fallimento della RE

1 dal giorno successivo alle ore 10:00, ponendo a carico della massa fallimentare la tassa di giustizia di fr. 80.– e un acconto di fr. 920.– per le spese esecutive.

D. Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 13 giugno 2022 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento

del fallimento, asserendo di avere saldato il credito posto in esecuzione. Il

17 giugno 2022, il presidente della Camera ha respinto la domanda di effetto sospensivo contenuta nel reclamo. Stante il prevedibile esito del giudizio odierno, il reclamo non è stato intimato alla controparte per osservazioni.

Considerando

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.

48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv. 2 CPC). Visto

che la notifica è avvenuta in concreto alla RE 1 l’8 giugno 2022, il termine d’impugna­zione è scaduto sabato 18 giugno, per

cui la scadenza è stata ri­portata a lunedì 20 giugno (art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF). Presentato già il 13 giugno 2022 (data del timbro posta­le), il reclamo è dunque senz’altro tempestivo.

2. In virtù dell’art. 174 cpv. 2 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto (n. 1), o che l’importo dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a disposizione del creditore (n. 2), oppure che il creditore ha ritirato la domanda di fallimento (n. 3). L’enumerazione è esaustiva.

2.1 Questi

fatti nuovi (e le relative prove), subentrati dopo la dichiarazione di fallimento (*nova* autentici o in senso proprio, denominati in tedesco *“echte Nova”*, in contrapposizione agli *pseudonova* o *“unechte Nova”* citati all’art. 174 cpv. 1, 2° periodo LEF), non ven-gono considerati d’ufficio, ma spetta al debitore farli valere espressamente e provarne l’adempimento con documenti, sempre che renda verosimile la sua solvibilità. Un fatto è reso verosimile se il giudice, nel suo libero esame, giunge alla conclusione ch’esso corrisponde con una sufficiente probabilità alle allegazio­ni della parte (DTF 120 II 393 consid. 4/c). Concretamente è pertanto sufficiente per l’annullamento della dichiarazione di fallimento che la solvibilità del fallito sia più probabile della sua insolvibilità. A tal proposito non devono essere poste esigenze troppo severe, in modo particolare allorquando la possibilità che l’azienda sopravviva economicamente non può essere negata *a priori* (FF 1991 III 80) e la mancanza di liquidità sufficiente appare passeggera (sentenza del Tribunale federale 5A_328/2011 dell’11 agosto 2011, consid. 2).

L’illiquidità dev’essere oggettiva, tale da impedire al debitore di tacitare i suoi creditori alla scadenza dei loro crediti. Un indizio d’in­solvibilità può emergere dal numero e dall’importo delle esecuzioni pendenti, così come da eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di fallimento impugnato. Anche il fatto di non essere in grado di pagare modesti importi indica insolvibilità. La solvibilità dev’essere resa verosimile sulla base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti, estratti bancari, contratti di credito e

così via, mentre semplici dichiarazioni del debitore sono insufficienti (Giroud/Theus Simoni in: Basler Kommentar, SchKG II, 3a

ed. 2021, n. 26*d* ad art. 174 LEF).

2.2 Nel caso in esame la reclamante asserisce di avere estinto il credito vantato dall’istante già prima della pronuncia del fallimento, ciò che risulterebbe dall’estratto del registro delle esecuzioni rilasciato dall’Ufficio esecuzioni il 10 giugno 2022, in cui l’esecuzione in questione non compare (doc. C. accluso al reclamo). Come già rilevato nell’ordinanza del 17 giugno 2022, invero l’esecuzione promossa dall’istante non figura nell’estratto non perché è stata estinta prima del fallimento, bensì perché è cessata di diritto con la pronuncia del fallimento (art. 206 cpv. 1 LEF e DTF 124 III 123). La Camera ha accertato infatti d’ufficio (art. 255 lett. a CPC) che all’Ufficio d’esecuzione non è giunta la somma di fr. 12'824.– di cui all’ordine di pagamento del 30 maggio 2022 accluso al reclamo (quale doc. D). Non risulta d’altronde che la reclamante abbia depositato la somma dovuta presso questa Camera a disposizione dell’istante né che la domanda di fallimento sia stata ritirata. Nemmeno essa ha reso verosimile la propria solvibilità. Non essendo adempiuti i presupposti dell’art. 174 cpv. 1 o 2 LEF, il reclamo va respinto.

3. Non essendo stato concesso effetto sospensivo al gravame, il fallimento non dev’essere nuovamente pronunciato.

4. La tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]) è posta a carico della parte soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC). Alla controparte non si assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere osservazioni al reclamo.

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è respinto.

2. La tassa di giustizia del presente giudizio, di fr. 150.–, è posta a carico della RE 1.

3. Notificazione a:

– ; – ; – Ufficio d’esecuzione, Lugano; – Ufficio dei fallimenti, Viganello.

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).