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14.2022.73 • TRAC TI 14.2022.73 Generato dall'IA

Creditor Bankruptcy Proceedings Upheld Despite Service Dispute

Numero d'incarto 14.2022.73
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

A creditor initiated bankruptcy proceedings against a debtor for non-payment of a debt, leading to a declaration of bankruptcy by the lower court which was initially overturned on appeal but subsequently reinstated after a higher court previously ruled that the underlying executive title and bankruptcy warning were not null, despite the debtor claiming invalid service of the executive documents due to its administrator being detained and lack of signature upon receipt of the warning. The appellate court rejected the debtor's appeal because the issue of nullity of the executive acts had already been conclusively determined by the court in a prior ruling, which became final after the Federal Tribunal dismissed the debtor's appeal, therefore upholding the bankruptcy declaration.

Regesto Legislator

Ufficiale

Fallimento. Questione della pretesa nullità del precetto esecutivo e della comminatoria di fallimento, già decisa dall’autorità di vigilanza nella procedura di differimento del fallimento

Parole chiave

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procedura di fallimento norme di procedura procedura direttrice credito in esecuzione dichiarazione di nullità estinzione del debito

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 174 cpv. 1 LEF

Cited in the reasoning for jurisdiction over the appeal, though the substantive rejection relied on the merits discussed under Art. 174 LEF.

art. 319 lett. a CPC

Cited as the procedural basis allowing for the appeal (reclamo) against the decision.

art. 251 lett. a CPC

Cited as the procedural rule applicable because the decision was pronounced in summary proceedings.

art. 321 cpv. 2 CPC

Cited alongside Art. 174 LEF to establish the deadline for appealing the summary decision.

art. 174 LEF

This article (specifically Art. 174 LEF cpv. 1 and 2) outlines the conditions under which the higher court can overturn a bankruptcy order, which was the central issue addressed when rejecting the appeal.

art. 17 cpv. 2 LEF

Mentioned in the reasoning (Consid. 2.3) regarding the deadline for contesting notification defects, although the main finding relied on preclusion.

art. 106 cpv. 1 CPC

The basis for imposing court costs on the unsuccessful party (the appellant RE 1) in order 2.

art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF

Cited as the basis for calculating the court fee imposed in order 2.

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Testo completo

Incarto n. 14.2022.73 · Lugano 28 giugno 2022 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta dei giudici: · Jaques, presidente Walser e Grisanti

vicecancelliera: · Bertoni

statuendo nella causa SO.2021.3662 (fallimento) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 19 agosto 2021 dalla

CO 1 contro

RE 1, __________ (rappresentata dal suo amministratore unico, RA 1)

giudicando sul reclamo del 9 giugno 2022 presentato dalla RE 1 contro la decisione emessa il 2 giugno 2022 dal Pretore;

ritenuto

in fatto: A. Nell’ambito dell’esecuzione n. __________ dell’Ufficio d’esecuzione di Lugano, il 19 agosto 2021 la CO

1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, di decretare il fallimento della RE 1 per il mancato pagamento di fr. 4'050.75 oltre a interessi e spese.

B. Con decisione del 27 ottobre 2021, il Pretore ha decretato il fallimento della convenuta dal 28 ottobre 2021 alle ore 10:00.

C. In accoglimento del reclamo presentato dalla convenuta l’8 novembre 2021, questa Camera ha annullato il fallimento con sen-tenza 14.2021.178 del 10 dicembre 2021 e rinviato la causa al Pretore per nuovo giudizio, previa reiterata citazione delle parti.

D. Alla nuova udienza di discussione dinanzi al Pretore del 30 marzo 2022, si è presentata la sola convenuta, che si è opposta all’i­­stanza in base agli argomenti anticipati con scritto del 7 marzo 2022.

E. Con decisione del 4 aprile 2022, il Pretore ha differito la decisione di fallimento giusta l’art. 173 cpv. 2 LEF e ha sottoposto all’autorità di vigilanza – la scrivente Camera – la questione dell’eventuale nullità del precetto esecutivo e della comminatoria di fallimento emessi nell’esecuzione alla base dell’istanza di fallimento.

F. Mediante sentenza 15.2022.45 del 27 aprile 2022, questa Camera ha accertato che il precetto esecutivo e la comminatoria di fallimento non sono nulli. Il 18 maggio 2022 il Tribunale federale ha dichiarato inammissibile il ricorso interposto dalla RE 1 contro la sentenza cantonale (decisione 5A_335/2022).

G. Statuendo con decisione del 2 giugno 2022 il Pretore ha nuovamente dichiarato il fallimento della RE 1 dal giorno successivo alle ore 10:00, ponendo a carico della massa fallimentare la tassa di giustizia di fr. 80.– e un acconto di fr. 920.– per le spese esecutive.

H. Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 9 giugno 2022 per ottenere l’annullamento del fallimento e l’assegnazione di spese e

ripetibili a carico del Cantone Ticino. Stante il prevedibile esito del giudizio odierno, il reclamo non è stato intimato alla controparte per osservazioni.

Considerando

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.

48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è avvenuta in concreto alla RE 1 il 7 giugno 2022, il termine d’im­pugnazione è scaduto venerdì 17 giugno. Presentato già il 9 giugno 2022 (data del timbro postale), il reclamo è dunque senz’altro tempestivo.

2. In virtù dell’art. 174 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la dichiarazione di fallimento se – prima ipotesi (cpv. 1) – il debitore dimostra che già prima della pronuncia era realizzato un motivo di reiezione della domanda di fallimento (art. 172 LEF) o di differimento del fallimento (art. 173-173a LEF), oppure se – seconda ipotesi (cpv. 2) – egli rende verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che dopo la pronuncia il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto (cpv. 2 n. 1), o che l’importo dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a disposizione del creditore (n. 2), oppure che il creditore ha ritirato la domanda di fallimento (n. 3). L’enumerazione è esaustiva.

2.1 Nel caso in esame, la reclamante ribadisce che sia il precetto esecutivo fatto spiccare dall’istante, sia la successiva comminatoria di fallimento sono nulli, e che i magistrati cantonali avrebbero potuto accertarlo interpellando la polizia cantonale o la Procura pubblica ticinese o zurighese, a conferma che al momento della pretesa notifica del precetto esecutivo il suo amministratore unico era detenuto nel carcere Limattal di Dietikon. Produce anche una dichiarazione della Posta secondo cui *“nessuno ha firmato la presa in consegna dell’atto esecutivo [si presume la comminatoria di fallimento] numero __________”*.

2.2 Orbene,

l’assenza di nullità degli atti esecutivi in questione è già stata accertata da questa Camera con sentenza del 27 aprile 2022, passata in giudicato dopo che il Tribunale federale ha

dichiarato inammissibile il ricorso interposto dalla convenuta (v. sopra ad F). Non è dunque possibile riesaminare la questione. Fondato su quest’unico motivo, il reclamo va di conseguenza respinto.

2.3 Per mera abbondanza, va ricordato che l’assenza di firma della persona che ha preso in consegna la comminatoria di fallimento sull’atto stesso o su una ricevuta non è di rilievo, perché è richiesta e prevista solo la firma dell’agente notificatore nella rubrica “visto di notificazione” della comminatoria di fallimento, come avvenuto in concreto (v. doc. E accluso al reclamo; sentenza 14.2021.178 citata sopra ad C, consid. 2). E l’eventuale vizio di notifica del precetto esecutivo è stato sanato dal mancato inoltro di un ricorso entro il termine di 10 giorni previsto dall’art. 17 cpv. 2 LEF a contare dalla comunicazione della comminatoria di fallimento.

3. Non essendo stato concesso effetto sospensivo al gravame, il fallimento non dev’essere nuovamente pronunciato.

4. La tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]) è posta a carico della parte soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone problema d’indennità, la controparte, cui il reclamo non è stato notificato per osservazioni, non essendo incorso in spese in questa procedura.

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è respinto.

2. La tassa di giustizia del presente giudizio, di fr. 150.–, è posta a carico della RE 1.

3. Notificazione a:

– ; – ; – Ufficio d’esecuzione, Lugano; – Ufficio dei fallimenti, Viganello.

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).