Appeal Moot Due to Settlement in Execution Order Dispute
Sintesi Legislator
Generato dall'IAIn a dispute where one party appealed a lower court's decision to provisionally reject their opposition to an execution order demanding approximately CHF 110,000 plus interest, the appellate court declared the appeal moot and struck the case from the roll because the parties reached an out-of-court settlement, agreeing that the appellant would bear the costs of the appeal proceedings, thus terminating the litigation that had originated from an attempt to challenge the enforceability of the debt instrument.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 242 CPC, Art. 21 LTG, Art. 112 cpv. 1 lett. d LTF, Art. 74 cpv. 1 lett. b LTF, Art. 72 cpv. 2 lett. a LTF, Art. 100 cpv. 1 LTF; Appeal Moot Due to Settlement in Execution Order Dispute: che circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 5'000.–, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThe claim was declared without object and struck from the roll because the parties reached an out-of-court settlement.
Used to determine the court fee for the decision based on the proceedings conducted.
Cited as the deadline for filing an appeal to the Federal Tribunal.
Cited as the condition under which an appeal in civil matters can be filed to the Federal Tribunal concerning a question of fundamental importance.
Cited as the basis for filing a subsidiary constitutional appeal if the requirements for an appeal in civil matters are not met.
Cited as the rule for filing a subsidiary constitutional appeal.
Cited regarding the suspension of the appeal period during judicial holidays.
Testo completo
Incarto n. 14.2022.7 · Lugano 24 giugno 2022 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta del giudice: · Jaques, presidente
vicecancelliera: · Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48*b* LOG) nella causa 290/2021 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo di Lugano Est promossa con istanza 9 settembre 2021 dall’
CO 1 (patrocinata dall’__________ PA 1, __________) contro
RE 1 (ora patrocinata dall’__________ PA 2, __________)
giudicando sul reclamo del 20 gennaio 2022 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 4 gennaio 2022 dal Giudice di pace;
ritenuto in fatto e considerando in diritto:
che con precetto esecutivo n. __________ emesso il 17 dicembre 2020 dalla sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione a convalida del sequestro n. __________, l’CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 105'029.– oltre agli interessi del 5% dal 24 ottobre 2019 e di fr. 5'000.– oltre agli interessi del 5% dal 30 settembre 2019;
che statuendo con sentenza del 4 gennaio 2022 il Giudice di pace del circolo di Lugano Est ha accolto l’istanza presentata il 9 set-tembre 2021 dall’escutente e rigettato in via provvisoria, come ri-chiesto limitatamente a fr. 5'000.– oltre agli interessi del 5% dal 30 settembre 2019, l’opposizione interposta dalla convenuta al precetto esecutivo, ponendo a suo carico la tassa di giustizia di fr. 250.– e un’indennità di fr. 300.– a favore dell’istante;
che contro la sentenza appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 20 gennaio 2022 per ottenerne la riforma nel senso della reiezione dell’istanza, protestate spese e ripetibili;
che il 2 febbraio 2022 il presidente della Camera ha respinto la domanda di effetto sospensivo contenuta nel reclamo;
che il 20 giugno 2022 la nuova patrocinatrice della reclamante ha comunicato alla Camera, con copia alla controparte, che le parti avevano raggiunto un accordo extragiudiziale e chiesto di stralciare la causa, ponendo le spese processuali a carico della reclamante, compensate le ripetibili, come pattuito dalle parti;
che con la conclusione dell’accordo extragiudiziale, il cui contenuto non è stato comunicato alla Camera, la procedura di reclamo è da considerare senza oggetto, anche perché la reclamante ha dichiarato il proprio disinteresse;
che la causa va dunque stralciata dal ruolo (art. 242 CPC);
che le spese e ripetibili vanno ripartite come convenuto dalle parti, con il rilievo che non si poneva comunque questione di ripetibili, giacché il reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni;
che la tassa per la presente decisione va fissata in base alla Legge sulla tariffa giudiziaria (LTG, RL 178.200) in proporzione degli atti compiuti (art. 21 LTG);
che circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 5'000.–, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è dichiarato senza oggetto e pertanto la causa è stralciata dal ruolo.
2. Le spese processuali di complessivi fr. 100.– relative al presente giudizio sono poste a carico della reclamante. Fatta salva un’even-tuale compensazione, la parte eccedente dell’anticipo versato, di fr. 150.–, le è restituita.
3. Notificazione a:
– ; – .
Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo di Lugano Est.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).