Alimony Enforcement Opposition Rejected Due to Inadmissible Appeal on Changed Circumstances
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAn enforcement creditor sought collection of CHF 23,126 in past-due alimony from the ex-husband, who had opposed the enforcement proceedings; the lower court rejected this opposition, which the ex-husband then appealed, claiming changed psycho-physical and financial conditions due to a brain tumor. The appellate court dismissed the appeal as inadmissible because the appellant failed to adequately address the lower court's reasoning, which correctly held that existing financial or health problems are not legal grounds for rejecting an opposition to execution for alimony arrears, as such issues are to be addressed either during the seizure process concerning the minimum subsistence level or through a separate action to modify the alimony amount.
Regesto Legislator
UfficialeRigetto definitivo dell’opposizione. Alimenti. Allegata mutazione delle condizioni psico-fisiche, economiche e finanziarie dell’escusso. Motivazione insufficiente del reclamo
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAApplied to determine that the court costs follow the outcome of the appeal (the appellant's defeat).
Used to calculate the amount of the court costs for the present judgment.
Testo completo
Incarto n. 14.2022.69 · Lugano 19 agosto 2022 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta del giudice: · Jaques, presidente
vicecancelliere: · Ferrari
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48*b* LOG) nella causa SO.2022.1420 (rigetto definitivo dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 17 marzo 2022 da
CO 1 (patrocinata dall’__________ PA 1, __________) contro
RE 1
giudicando sul reclamo del 4 giugno 2022 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 20 maggio 2022 dal Pretore;
ritenuto in fatto e considerando in diritto:
che con precetto esecutivo n. __________ emesso il 21 febbraio 2022 dall’Ufficio d’esecuzione di Lugano, CO 1 ha escusso l’ex marito RE 1 per l’incasso di fr. 23'126.– oltre agli interessi del 5% dal 17 febbraio 2022, indicando quale causa del credito i *“contributi alimentari arretrati. Risoluzione no. 15851 – ARP 8 (sede di Lugano Est) del 30.01.2014”*;
che statuendo con decisione del 20 maggio 2022 sull’istanza presentata il 17 marzo 2022 da CO 1, il Pretore l’ha accolta e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dal convenuto, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 300.– e un’indennità di fr. 600.– a favore dell’istante;
che contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 4 giugno 2022 contestando *“integralmente quanto scritto e deciso dalla pretura”*;
che la sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso;
che la decisione impugnata essendo stata notificata a RE 1 il 28 maggio 2022, il reclamo, presentato tre giorni prima della scadenza del termine d’impugnazione, martedì 7 giugno (art. 251 lett. a e 321 cpv. 2 CPC), è senz’altro tempestivo;
che la Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 147 III 179 consid. 4.2.1 e i rimandi);
che il reclamo dev’essere “motivato” (art. 321 cpv. 1 CPC) – ciò che la Camera verifica d’ufficio – nel senso che dal memoriale deve evincersi per quali ragioni la sentenza di primo grado è contestata (DTF 142 I
94 consid. 8.2 con rinvii);
che spetta al reclamante confrontarsi con la motivazione addotta nella sentenza impugnata, indicando dove e in che cosa consisterebbe lo sbaglio del primo giudice (sentenza del Tribunale federale 4A_290/2014 del 1° settembre 2014 consid. 3.1, in: RSPC 2015 pag. 52, i cui principi valgono anche per i reclami: sentenza 5D_190/2014 del 12 maggio 2015 consid. 2);
che solo a tali condizioni è possibile entrare nel merito del ricorso, poiché giudicare un reclamo non significa rifare il processo di primo grado, ma verificare se la sentenza impugnata resiste alla critica;
che nella sentenza impugnata il Pretore ha precisato che la precaria condizione finanziaria attuale lamentata dal convenuto in seguito a problemi di salute non ostava all’accoglimento dell’istanza, tali difficoltà dovendo semmai essere considerate in sede di pi-gnoramento oppure, sempreché questi si facesse parte diligente, davanti alle autorità preposte a valutare un’eventuale modifica dell’assetto dei contributi alimentari;
che nel reclamo RE 1 non si confronta con tale motivazione, ma si limita ad affermare che le sue condizioni psico-fisiche, economiche e finanziarie sono cambiate dopo un tumore al cervello e a *“ribadire”* quanto dichiarato durante un suo non meglio precisato interrogatorio presso la Polizia cantonale;
che come rilevato dal primo giudice, senza essere contraddetto dal reclamante, problemi finanziari o di salute non costituiscono motivi che secondo la legge – e segnatamente l’art. 81 LEF – l’autorità giudiziaria può prendere in considerazione per respingere l’istanza di rigetto dell’opposizione;
che delle difficoltà economiche dell’escusso si terrà conto in sede di pignoramento, in cui gli verrà garantito il minimo esistenziale (art. 93 LEF; sentenza della CEF 14.2016.148/231/232 del 29 novembre 2016, pag. 3);
che in alternativa è ipotizzabile un’azione tesa alla modifica dell’assetto dei contributi alimentari, il quale rimane tuttavia immutato e vincolante per il giudice del rigetto finché non è modificato, ciò che il reclamante non contesta;
che insufficientemente motivato, il reclamo è irricevibile;
che la tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC);
che non si pone invece problema di ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è stato notificato per osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede;
che circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 23'126.–, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.
74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è irricevibile.
2. Le spese processuali di complessivi fr. 400.– relative al presente giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.
3. Notificazione a:
– ; – .
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).