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14.2022.67 • TRAC TI 14.2022.67 Generato dall'IA

Settlement Enforcement Overturned Due to Alleged Breach of Conduct Clause

Numero d'incarto 14.2022.67
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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The appellant sought to overturn a lower court's rejection of their request to provisionally set aside an opposition to an enforcement order seeking CHF 90,000 based on a settlement agreement, arguing that the respondent had failed to pay and had instead breached the agreement's conduct clause by committing defamation, as evidenced by a criminal conviction. The appellate court dismissed the appeal, reasoning that while the settlement was a valid debt acknowledgment, the lower court was correct to find the respondent's allegation of the appellant's breach of the "correct and respectful attitude" clause credible under the summary review standard of provisional setting aside of opposition, especially since new facts and documents presented on appeal regarding the respondent's prior alleged misconduct were inadmissible, and the appellant failed to show the initial court's assessment of the breach justifying nullification of the payment obligation was manifestly erroneous.

Regesto Legislator

Ufficiale

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Accordo transattivo subordinato alla condizione risolutiva che l’escutente mantenga un atteggiamento corretto e rispettoso nei confronti dell’escusso

Parole chiave

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condotta precedente esecuzione rigetto provvisorio dell'opposizione diffamazione fine del processo pagamento provvisorio

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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DTF 147 III 179
1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 147 III 179 consid.
DTF 147 III 178
La procedura di rigetto è una procedura sommaria documentale *(Aktenprozess)*, il cui scopo non è di accertare l’esi­­stenza del credito posto in esecuzione, bensì l’esistenza di un titolo esecutivo (DTF 147 III 178 consid.
DTF 145 III 163
1 CPC; DTF 145 III 163 consid.
DTF 136 III 587
Bankruptcy Overruled After Denial of Stay Pending Declaratory Action
DTF 143 III 567
2 LEF; DTF 143 III 567 consid.
DTF 145 III 219
pattuita nell’accordo, il reclamante non riesce a dimostrare che la decisione impugnata sia errata o fondata su fatti accertati in modo manifestamente errato, ricordato che l’esame del giudice del rigetto è sommario sia in fatto che in diritto (DTF 145 III 219 consid.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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Art. 117 lett. b CPC

Used to reject the request for complete legal aid in the appeal proceedings because the appeal lacked prospects of success from the start.

Art. 106 cpv. 1 CPC

Used to impose the costs of the appeal proceedings on the appellant.

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Testo completo

Incarto n. 14.2022.67 · Lugano 12 ottobre 2022 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta del giudice: · Jaques, presidente

vicecancelliera: · Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48*b* LOG) nella causa SO.2021.1367 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con istanza 28 dicembre 2021 da

RE 1 (patrocinato dall’__________ PA 1 __________) contro

CO 1 (patrocinato dall’__________ PA 2 __________)

giudicando sul reclamo del 2 giugno 2022 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 12 maggio 2022 dal Pretore;

ritenuto

in fatto: A. Il 28 settembre 2015 CO 1 e RE 1, viste le precedenti vertenze di natura professionale e personale sfociate in diversi procedimenti, hanno stipulato un accordo transattivo a liquidazione di ogni e qualsiasi reciproca pretesa, il quale prevedeva segnatamente quanto segue:

*1. CO 1 si impegna a versare a RE 1 l’importo una tantum ed omnicomprensivo di CHF 90'000.– (novantamila), come segue: CHF 20'000.– (ventimila), entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo, mentre i restanti CHF 70'000.– (settantamila) in rate mensili consecutive di CHF 1'000.– (mille) cadauna entro il giorno 25 di ogni mese – la prima volta entro il 25 luglio 2015 – sino a concorrenza dell’intero importo.*

*2. CO

1 si impegna a garantire a RE 1 il diritto di abitare vita natural durante nell’appartamento di 2 locali e mez­zo, al 4. Piano, interno n. 17, dello stabile denominato Residenza __________ ad __________, proprietà della __________, __________, di cui CO 1 è azionista unico. Il canone di locazione ammonta a CHF 1.– (uno) al mese e il presente rapporto di locazione sarà annotato a registro fondiario* *[…].*

*3. Le parti si impegnano a mantenere, l’una nei confronti dell’altra (e dei rispettivi famigliari), un atteggiamento corretto e rispettoso, astenendosi in particolare da ogni e qualsiasi iniziativa suscettibile di ledere la reputazione personale e/o professionale.*

*3.1 Nel caso di comprovata violazione dell’obbligo di cui al punto 3 da parte di RE 1, gli obblighi di cui ai punti 1 (versamento finanziario) e 2 (messa a disposizione dell’appartamento) vengono immediatamente e definitivamente a cadere. […].*

B. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 27 gennaio 2021 dall’Ufficio d’esecuzione di Bellinzona, RE 1 ha escusso CO 1 per l’incasso di fr. 90'000.– oltre agli interessi del 5% dal 28 settembre 2015, indicando quale causa del credito: *“Come convenzione del 28.09.2015”*.

C. Avendo CO 1 interposto opposizione al precetto esecuti­vo, con istanza del 28 dicembre 2021 RE 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura del Distretto di Bellinzona, previa concessione dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio. Nel termine impartito, il convenuto si è opposto all’istanza con osservazioni scritte del 1° febbraio 2022, pure lui con beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio.

D. Statuendo con decisione del 12 maggio 2022, il Pretore ha respinto l’istanza di rigetto, come pure la domanda d’assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio, dichiarato priva d’oggetto l’analoga domanda del convenuto e posto a carico dell’istante le spese processuali di fr. 280.– e un’indennità di fr. 1'450.– a favore del convenuto.

E. Contro

la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 2 giugno 2022 per ottenerne l’an­­nullamento

e l’accoglimento dell’istanza, così come l’accoglimen­to della domanda di gratuito patrocinio per la procedura di prima sede per fr. 3'500.–, così come in seconda sede *“nella forma completa”*, protestate spese e ripetibili. Stante il prevedibile esito del­l’odierno giudizio, il reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni.

Considerando

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’oppo­­sizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1 Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è avvenuta in concreto al patrocinatore di RE 1 il 23 maggio 2022, il termine d’im­­pugnazione è scaduto giovedì 2 giugno. Presentato quello stesso giorno (data del timbro postale), il reclamo è dunque tempestivo.

1.2 La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 147 III 179 consid. 4.2.1 e i rimandi). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del

diritto sia l’ac­­certamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

2. In virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura sommaria documentale *(Aktenprozess)*, il cui scopo non è di accertare l’esi­­stenza del credito posto in esecuzione, bensì l’esistenza di un titolo esecutivo (DTF 147 III 178 consid. 4.2.1), così da determinare rapidamente i ruoli delle parti in un eventuale processo ordinario (art.

79 o 83 cpv. 2 LEF; sentenza del Tribunale federale 5A_552/ 2021 del 5 gennaio 2022 consid. 2.3). Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva senza indugio (art. 84 cpv. 2 LEF) ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni liberatorie, in linea di massima mediante documenti (art. 254 cpv. 1 CPC; DTF 145 III 163 consid. 5.1). La decisione di rigetto provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid. 2.3). Il pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente il litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 143 III 567 consid.

4.1 e 136 III 530 consid. 3.2).

3. Nella decisione impugnata, il Pretore ha ritenuto che l’accordo transattivo concluso dalle parti costituisce di principio un valido titolo di rigetto per i fr. 90'000.– posti in esecuzione, ma nondimeno ha respinto l’istanza, poiché ha ritenuto verosimile l’eccezione sollevata dall’escusso, secondo cui l’obbligo di pagamento previsto dalla convenzione sarebbe caduco, siccome l’istante non ha rispet­tato la clausola risolutiva di cui al punto 3, che subordinava il pagamento all’impegno delle parti a mantenere un atteggiamento corretto e rispettoso l’una nei confronti dell’altra, posto che con decreto d’accusa del 18 settembre 2019, diventato definitivo dopo il ritiro dell’opposizione, il Ministero pubblico ha dichiarato l’istante colpevole d’ingiuria *“per avere, a __________ e __________, offeso l’onere di CO 1, e meglio, in data 20.08.2018, tramite pubblicazione di un commento su Facebook con i termini

fallito e parassita nonché in data 19.01.2019, con l’epiteto porco”*. Il primo giudice ha altresì respinto la domanda d’assistenza

giudiziaria dell’istante, reputan­do che, a un esame sommario della vertenza, la procedura appariva priva di possibilità di successo fin dall’inizio.

4. Nel reclamo RE 1 spiega anzitutto che aveva dato mandato fiduciario a CO 1 per la gestione del proprio reddito e patrimonio e costui aveva, in breve tempo, dilapidato completamente ogni suo avere, sicché ritiene normale che, oltre a denunciarlo, abbia talvolta avuto nei suoi confronti un atteggiamento *“sopra le righe”*. D’altronde, egli rileva che dopo la sottoscrizione del­l’accordo transattivo del 2015 CO 1 non ha mai versato un solo franco né ha mai fatto annotare a registro fondiario il

diritto d’abitazione, invocando in malafede la nullità dell’accordo e prendendosi gioco di tutti, giudici compresi. Anzi, costui ha da subito iniziato a provocarlo come risulta da un rapporto di polizia del 4 ottobre 2018 e dal comportamento della di lui madre oggetto del decreto d’accusa per ingiuria emesso nei suoi confronti nell’otto­­bre 2018. Con il senno di poi il reclamante sostiene che non è errato affermare che CO 1 ha sottoscritto l’accordo proprio per potersene disfare, avvalendosi della clausola risolutiva, per mezzo di successive provocazioni. A mente sua, tale malafede non può essere protetta.

4.1 Ora, in prima sede RE 1 si è limitato ad affermare che CO 1 non ha mai versato la somma esigibile di fr. 90'000.– pattuita nell’accordo. Salvo quest’ultima allegazione fattuale ribadita nel reclamo, tutte le altre sono nuove e quindi irricevibili (v. sopra consid. 1.2), così come lo sono i nuovi documenti prodotti in seconda sede per dimostrare le provocazioni a suo dire lanciate da CO

1 e dalla madre di quest’ultimo (doc. E e F). Non è quindi possibile tenerne conto per l’odierno giudizio.

4.2 Non è contestato – ed è evidente – che il primo punto dell’accordo transattivo costituisce in sé un riconoscimento di debito per la somma di fr. 90'000.– posta in esecuzione. Il punto 3.1 prevede però l’immediata e definitiva decadenza di tale impegno *“nel

caso di comprovata violazione dell’obbligo di cui al punto 3 da parte di RE 1”*, ossia se non avesse mantenuto, nei confronti di CO 1 (e dei suoi

famigliari), *“un atteggiamento corretto e rispetto­so, astenendosi in particolare da ogni e qualsiasi iniziativa suscettibile di ledere la reputazione personale e/o professionale”*. Trattando­si di una condizione risolutiva, spettava all’escusso renderne verosimile la realizzazione (art. 82 cpv. 2 LEF; sentenze della CEF 14.2016.100 del 18 ottobre 2016 consid. 6.3/a e 14.2001.38 del 20 agosto 2001 consid. 4; Staehelin, Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, 3a ed., 2021, n. 37 ad art. 82 LEF).

4.2.1 Nel caso specifico, il Pretore ha considerato che l’escusso avesse reso verosimile l’avvenimento della condizione risolutiva con la produzione del decreto d’accusa del 18 settembre 2019.

4.2.2 Nell’invocare

il mancato adempimento degli obblighi posti a carico dell’escusso, il quale non ha ancora versato la somma esigibile di fr. 90'000.–

pattuita nell’accordo, il reclamante non riesce a dimostrare che la decisione impugnata sia errata o fondata su fatti accertati in modo manifestamente errato, ricordato che l’esame del giudice del rigetto è sommario sia in fatto che in diritto (DTF 145 III 219 consid. 6.1.3) e gli lascia un certo potere d’apprezzamento (sentenza 5A_66/2020 del 22 aprile 2020 consid. 3.3.1). L’accor­­do transattivo non gli permetteva infatti di liberarsi dall’impegno di

mantenere nei confronti di CO 1 e dei suoi famigliari *“un atteggiamento corretto e rispettoso”* qualora quest’ultimo non aves­se provveduto a eseguire tempestivamente

i propri obblighi. Doveva affidarsi alla giustizia onde far eseguire gl’impegni presi da CO 1. I motivi per cui, a sette anni dalla sottoscrizione del­l’accordo, il reclamante non ha ancora ottenuto quel che pretende spettargli non possono, come già specificato (sopra consid. 4.1), essere presi in considerazione in questa sede. Vale anche per la pretesa malafede della controparte, menzionata nell’istanza sen­-za motivazione. Nella limitata misura in cui è ricevibile, il reclamo si rivela infondato su questi punti.

5. Il reclamante evidenzia poi che il decreto d’accusa considerato dal Pretore è stato emesso ben quattro anni dopo la sottoscrizione dell’accordo transattivo e per una sola ingiuria, ciò che secondo lui non basta a inficiare la validità dell’accordo e attivare la

clausola risolutiva del punto 3, la quale è per di più imprecisa, siccome non esplicita quali sono i comportamenti atti a giustificarne

l’applicazio­­ne. A mente sua, il giudice del rigetto, nel dare credito a tale argomento del debitore, si è indebitamente sostituito al giudice del merito e ha rovesciato l’onere probatorio: a fronte dell’accordo siglato tra le parti, chiaro e incontestabile, spettava infatti a quest’ultimo avviare una procedura ordinaria di disconoscimento di debito.

5.1 In realtà, il Pretore non si è sostituito al giudice di merito, ma ha semplicemente ritenuto verosimile l’eccezione sollevata dal convenuto in virtù dell’art. 82 cpv. 2 LEF. La limitazione del potere cognitivo del giudice del rigetto riguarda solo l’esame del titolo – che non va esteso all’esistenza materiale del credito posto in esecuzione (cfr. sopra consid. 2) – ma non concerne le eccezioni, anche di merito, sollevate dall’escusso, che il giudice è comunque tenuto a esaminare, pur in modo sommario e sotto il profilo della semplice verosimiglianza, come stabilito dall’art. 82 cpv. 2 LEF (sentenza della CEF 14.2019.161 del 9 gennaio 2020, consid. 6.2 con rinvii).

Se ritiene l’eccezione verosimile, il giudice respinge l’istanza e incombe semmai all’escutente promuovere azione ordinaria di accertamento della sua pretesa (art. 79 LEF), mentre nel caso contrario il giudice accoglie l’istanza e all’escusso spetta, occorrendo, presentare l’azione di disconoscimento di debito (art. 83 cpv. 2 LEF). Questa è la ripartizione dell’onere della “prova” stabilita dal­la legge. Anche sotto questo profilo la sentenza impugnata non presta il fianco alla critica.

5.2 Non si evince dai punti 3 e 3.1 dell’accordo transattivo che, come pare sostenere il reclamante, la condizione risolutiva sia limitata nel tempo e non possa essere considerata realizzata già in occasione della prima ingiuria. Per

esplicito volere delle parti, l’obbligo di mantenere *“un atteggiamento corretto e rispettoso”* vieta *“ogni e qualsiasi”* iniziativa suscettibile di

ledere la reputazione personale e/o professionale della controparte. Il reclamante non spiega perché, a un esame sommario come quello a cui è tenuto il giudice del rigetto (sopra consid. 4.2.2), la conclusione cui è giunto il Pretore sarebbe insostenibile. La sua censura manca di consistenza.

5.3 Ci

si potrebbe forse interrogare, in generale, sulla definizione dei comportamenti atti a giustificare l’applicazione

della clausola di decadenza dell’accordo. Nel caso concreto, non è per contro per nulla inverosimile che due ingiurie per le quali il reclamante è stato

condannato penalmente siano da considerare una violazione del dovere di mantenere *“un atteggiamento corretto e rispettoso”* nei con­fronti dell’escusso

e di evitare *“ogni e qualsiasi

iniziativa suscettibile di leder[n]e la reputazione personale e/o professionale*”. Sotto riser­va, va da sé, di un giudizio diverso del giudice

eventualmente adi­to con un’azione di accertamento della pretesa posta in esecuzio­ne. Intanto, il reclamo non può ch’essere respinto.

6. Stante quanto precede, non dà adito a critica la decisione del pri­mo giudice di respingere la domanda di gratuito patrocinio per il motivo che la causa era già di primo acchito priva di possibilità di successo. Il reclamante non discute infatti specificamente della questione delle possibilità di successo.

7. Anche in sede di reclamo, la domanda di concessione del beneficio del gratuito patrocinio nella forma completa dev’essere respin­ta in virtù dell’art. 117 lett. b CPC perché il reclamo, fondato in par­te su allegazioni e documenti nuovi e in parte su errati presupposti circa il ruolo del giudice del rigetto e la ripartizione dell’onere della “prova”, appariva d’acchito sprovvisto di possibilità di successo, tanto da non essere stato notificato alla controparte. La tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), va posta a carico del reclamante (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato alla controparte per osservazioni.

8. Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 90'000.–, raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, il reclamo è respinto.

2. La domanda di gratuito patrocinio è respinta. Le spese processua­li di complessivi fr. 400.– relative al presente giudizio sono poste a carico del reclamante.

3. Notificazione a:

– ; – .

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).