Debtor Successfully Annuls Bankruptcy Based on Post-Declaration Debt Extinguishment and Demonstrated Solvency
Sintesi Legislator
Generato dall'IAA creditor petitioned for the bankruptcy of a debtor following the non-payment of a significant debt, leading the lower court to grant the bankruptcy order, which the debtor subsequently appealed, claiming the debt had been settled in the interim. The appellate court reasoned that under relevant insolvency law, bankruptcy can be annulled if the debtor proves the debt has been extinguished and renders their solvency plausible through documentation, even if the payment occurred after the bankruptcy declaration. Finding that the debtor provided proof of full payment of the execution claim and presented evidence regarding substantial ongoing business activities and the clearance of other existing executions, thus making its continued economic survival likely, the court deemed the solvency sufficiently plausible and consequently overturned the bankruptcy declaration while placing the court costs on the debtor for the late payment that initiated the proceedings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 174 cpv. 1 LEF, Art. 251 lett. a CPC, Art. 174 cpv. 2 LEF, Art. 174 LEF, Art. 255 lett. a CPC, Art. 107 cpv. 1 lett. f CPC; Debtor Successfully Annuls Bankruptcy Based on Post-Declaration Debt Extinguishment and Demonstrated Solvency: The appellate court reasoned that under relevant insolvency law, bankruptcy can be annulled if the debtor proves the debt has been extinguished and renders their solvency plausible through documentation, even if the payment occurred after the bankruptcy declaration. Finding that the debtor provided proof of full payment of the execution claim and presented evidence regarding substantial ongoing business activities and the clearance of other existing executions, thus making its continued economic survival likely, the court deemed the solvency sufficiently plausible and consequently overturned the bankruptcy declaration while placing the court costs on the debtor for the late payment that initiated the proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis provision was the basis for annulling the bankruptcy declaration because the debt was paid after the bankruptcy decree.
Cited to justify placing the costs of the procedure on the appellant due to the late payment that necessitated the legal proceedings.
Cited in relation to the calculation of the court fee imposed on the appellant.
Cited in relation to the calculation of the court fee imposed on the appellant.
Testo completo
Incarto n. 14.2022.66 · Lugano 14 novembre 2022 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta del giudice: · Jaques, presidente
vicecancelliera: · Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48*b* LOG) nella causa SO.2022.487 (fallimento) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con istanza 21 aprile 2022 dalla
CO 1 contro
RE 1 (patrocinata dall’avv. PA 1, )
giudicando sul reclamo del 2 giugno 2022 presentato dalla RE 1 contro la decisione emessa il 30 maggio 2022 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Nell’ambito dell’esecuzione n. __________ dell’Ufficio d’esecuzione di Bellinzona, il 21 aprile 2022 la CO 1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Bellinzona di decretare il fallimento della RE 1 per il mancato pagamento di fr. 58'963.09 oltre a interessi e spese.
B. Entro il termine assegnatole dal Pretore, il 26 aprile 2022 la convenuta ha comunicato la sua volontà di pagare il credito dell’istante, prospettando che vi sarebbe riuscita all’inizio del maggio del 2022. Il 24 maggio 2022 l’istante ha informato il Pretore di non aver ricevuto alcun pagamento e ha chiesto l’emanazione della decisione di fallimento.
C. Statuendo con decisione del 30 maggio 2022 il Pretore ha dichiarato il fallimento della RE
1 dal giorno successivo alle ore 09:00, ponendo a carico della massa fallimentare la tassa di giustizia di fr. 80.–.
D. Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 2 giugno 2022 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento
del fallimento, asserendo di avere saldato il credito posto in esecuzione. L’indomani il presidente della Camera ha parzialmente accolto la domanda di effetto sospensivo. Il reclamo non è stato intimato alla controparte per osservazioni, avendo la stessa perso ogni interesse alla causa in seguito all’estinzione del suo credito.
Considerando
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è avvenuta in concreto alla RE 1 il 31 maggio 2022, il termine d’impugnazione è scaduto venerdì 10 giugno. Presentato già il 2 giugno 2022 (data del timbro postale), il reclamo è dunque senz’altro tempestivo.
2. In virtù dell’art. 174 cpv. 2 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto (n. 1), o che l’importo dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a disposizione del creditore (n. 2), oppure che il creditore ha ritirato la domanda di fallimento (n. 3). L’enumerazione è esaustiva.
2.1 Questi
fatti nuovi (e le relative prove), subentrati dopo la dichiarazione di fallimento (*nova* autentici o in senso proprio, denominati in tedesco *“echte Nova”*, in contrapposizione agli *pseudonova* o *“unechte Nova”* citati all’art. 174 cpv. 1, 2° periodo LEF), non vengono considerati d’ufficio, ma spetta al debitore farli valere espressamente e provarne l’adempimento con documenti, sempre che renda verosimile la sua solvibilità. Un fatto è reso verosimile se il giudice, nel suo libero esame, giunge alla conclusione ch’esso corrisponde con una sufficiente probabilità alle allegazioni della parte (DTF 120 II 393 consid. 4/c). Concretamente è pertanto sufficiente per l’annullamento della dichiarazione di fallimento che la solvibilità del fallito sia più probabile della sua insolvibilità. A tal proposito non devono essere poste esigenze troppo severe, in modo particolare allorquando la possibilità che l’azienda sopravviva economicamente non può essere negata *a priori* (FF 1991 III 80) e la mancanza di liquidità sufficiente appare passeggera (sentenza del Tribunale federale 5A_328/2011 dell’11 agosto 2011, consid. 2).
L’illiquidità dev’essere oggettiva, tale da impedire al debitore di tacitare i suoi creditori alla scadenza dei loro crediti. Un indizio d’insolvibilità può emergere dal numero e dall’importo delle esecuzioni pendenti, così come da eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di fallimento impugnato. Anche il fatto di non essere in grado di pagare modesti importi indica insolvibilità. La solvibilità dev’essere resa verosimile sulla base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti, estratti bancari, contratti di credito e
così via, mentre semplici dichiarazioni del debitore sono insufficienti (Giroud/Theus Simoni in: Basler Kommentar, SchKG II, 3a ed. 2021,
n. 26*d* ad art. 174 LEF).
2.2 Nel caso in esame la reclamante ha prodotto una ricevuta rilasciata dalla sede di Bellinzona dell’Ufficio d’esecuzione il 1° giugno 2022 relativa al versamento di fr. 60'896.45 a saldo dell’esecuzione promossa dall’istante, per cui il presupposto di cui all’art. 174 cpv. 2 n. 1 risulta adempiuto.
2.3 Per quel che riguarda invece il requisito della solvibilità – condizione indispensabile per ottenere l’annullamento della decisione impugnata poiché, come visto, il pagamento della somma posta in esecuzione è avvenuto soltanto dopo la pronuncia del fallimento – la reclamante ha allegato di essere un’azienda con trenta operai e dieci cantieri attivi, di un valore contrattuale di oltre fr. 7 milioni. Ha inoltre fatto valere di avere in corso, tramite una sua società figlia, una promozione immobiliare di più di fr. 10 milioni vertente su un edificio commerciale-artigianale ad A__________ che sarebbe stato consegnato nel settembre del 2022 e i cui spazi sono già affittati per oltre l’80% per fr. 560'000.– all’anno. A sostegno delle sue allegazioni si è limitata a produrre una distinta dei cantieri attivi con la menzione dei valori di delibera e un prospetto relativo al progetto di A__________. In sé questi documenti non sono decisivi per valutare la solvibilità della reclamante, che non si è espressa sulla propria situazione debitoria, in merito alla quale la Camera aveva verificato al momento del conferimento dell’effetto sospensivo che la società era oggetto di 7 esecuzioni pendenti per poco più di fr. 280'000.– complessivi, invero ancora in fase preliminare. Ora, la Camera ha accertato d’ufficio (art. 255 lett. a CPC) che nel frattempo la reclamante le ha estinte tutte. D’altronde non risultano essere stati rilasciati attestati di carenza di beni nei suoi confronti.
Ciò porta a ritenere che la sua sopravvivenza economica non sia minacciata a breve. Ricordato che secondo giurisprudenza e dottrina non si possono imporre esigenze troppo severe alla verosimiglianza della solvibilità, nel caso che ci occupa si può affermare che la capacità di pagamento della reclamante appare più probabile della sua incapacità di pagamento, per cui la prognosi in merito alla sua situazione finanziaria può essere ritenuta favorevole e la sua solvibilità sufficientemente verosimile. Risultando adempiuti i requisiti di cui all’art. 174 cpv. 2 LEF, il fallimento della RE 1 va annullato.
3. La tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come pure le spese dell’Ufficio dei fallimenti, sono poste in ambo le sedi a carico della reclamante, il cui pagamento tardivo ha reso necessario l’avvio della procedura giudiziaria (cfr. art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Alla controparte non si assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere osservazioni al reclamo.
Per questi motivi,
pronuncia: I. Il reclamo è accolto e di conseguenza:
1. La dichiarazione di fallimento pronunciata il 30 maggio 2022 dalla Pretura del Distretto di Bellinzona nei confronti della RE 1 è annullata.
2. La tassa di giustizia di prima sede di fr. 80.–, da anticipare come di rito, è posta a carico della RE 1.
3. Le spese dell’Ufficio dei fallimenti, da anticipare come di rito, sono poste a carico della RE 1.
II. La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.– è posta a carico della RE 1.
III. Notificazione a:
–
; – ; – Ufficio d’esecuzione, Bellinzona; – Ufficio dei fallimenti, Bellinzona; – Ufficio cantonale del Registro di commercio, Biasca; – Ufficio del Registro fondiario del Distretto di Bellinzona,
Bellinzona.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).