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14.2022.57 • TRAC TI 14.2022.57 Generato dall'IA

Enforcement Cost Dispute Admissibility Ruling

Numero d'incarto 14.2022.57
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

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An individual appealed a lower court's final rejection of their opposition to an enforcement action initiated by a collective organization seeking CHF 20.00 for conciliation procedure costs, arguing the collection was based on a failure of service by the creditor. The appellate court dismissed the appeal as inadmissible because the appellant failed to specifically challenge the lower court's reasoning—which correctly noted the validity of the enforcement title based on prior, res judicata decisions regarding the conciliation costs and the appellate court's limited scope to review only the title's validity and defenses under enforcement law, not the underlying substantive complaints against the creditor's conduct.

Regesto Legislator

Ufficiale

Rigetto definitivo dell’opposizione. Reclamo irricevibile per carenze motivazione. Limiti di cognizione del giudice del rigetto. Domanda di esenzione dalle spese processuali

Parole chiave

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decisione d'esecuzione forza di cosa giudicata materiale opposizione tardiva condotta precedente decisione incidentale impugnabile eccezione di incostituzionalità

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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DTF 147 III 179
1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 147 III 179 consid.
DTF 142 I 94
1 CPC) – ciò che la Camera verifica d’ufficio – nel senso che dal memoriale deve evincersi per quali ragioni la sentenza di primo grado è contestata (DTF 142 I 94 consid.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 321 cpv. 1 CPC

The appeal was declared inadmissible because it was insufficiently reasoned according to this provision.

art. 106 cpv. 1 CPC

This provision determined that court costs follow the event of being unsuccessful (soccombenza).

art. 117 lett. b CPC

The request for legal aid was rejected because the appeal was clearly lacking in prospects of success, as per this article.

art. 74 cpv. 1 lett. b LTF

Mentioned in the context of inadmissibility of a potential federal appeal due to the low value in dispute.

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Testo completo

Incarto n. 14.2022.57 · Lugano 28 settembre 2022 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta del giudice: · Jaques, presidente

vicecancelliera: · Villa

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48*b* LOG) nella causa __________ (rigetto definitivo dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo della Melezza promossa con istanza 2 marzo 2022 dalla

CO 1, contro

RE 1

giudicando sul reclamo del 20 maggio 2022 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 2 maggio 2022 dal Giudice di pace;

ritenuto

in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 29 dicembre 2021 dall’Ufficio d’esecuzione di Locarno, la CO 1, ossia l’organo __________, ha escus­so RE 1 per l’incasso di fr. 20.– oltre agli interessi del 5% dal 1° novembre 2021, indicando quale causa del credito la *“Fattura n. __________ per la procedura di conciliazione n. __________ tra RE 1 e PINT1 1”*.

B. Avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 2 marzo 2022 la CO 1 ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Giudicatura di pace del Circolo della Melezza. Nel termine impartito, il convenuto si è opposto all’istan­­za con osservazioni scritte del 4 aprile 2022.

C. Statuendo con decisione del 2 maggio 2022, il Giudice di pace ha

accolto l’istanza e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dal convenuto, ponendo a suo carico le spese

processuali di fr. 40.– e un’indennità di fr. 15.– a favore dell’istante.

D. Contro

la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 20 maggio 2022 per ottenerne l’an­­nullamento

e la reiezione dell’istanza, protestate spese e ripetibili. Con un successivo scritto dell’8 giugno 2022, il reclamante ha presentato una richiesta di

esonero dall’anticipo delle spese processuali considerata *“la particolarità del caso e della* *[propria]* *situazione economica”,* a suo dire nota alla Camera. Stante il presumibile esi­to dell’odierno

giudizio, il reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni.

Considerando

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’oppo­­sizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1 Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è avvenuta in concreto a RE 1 il 10 maggio 2022, il termine d’impugnazione è scaduto venerdì 20 maggio. Presentato quello stesso giorno (data del timbro postale), il reclamo è dunque tempestivo.

1.2 La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 147 III 179 consid. 4.2.1 e i rimandi). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del

diritto sia l’ac­­certamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC). Ciò posto, i due scritti del 19 novembre 2019 trasmessi dal Servizio reclami della S__________ AG a __________ (allegati 3 e 4) annessi al gravame, nonché le allega-zioni di fatto fondate sui medesimi, sono inammissibili, siccome non sono stati addotti in prima sede. Non possono quindi essere presi in considerazione ai fini del presente giudizio.

1.3 Il reclamo dev’essere “motivato” (art. 321 cpv. 1 CPC) – ciò che la Camera verifica d’ufficio – nel senso che dal memoriale deve evincersi per quali ragioni la sentenza di primo grado è contestata (DTF 142 I 94 consid.

8.2 con rinvii). Doglianze generiche e recriminazioni di carattere generale non sono sufficienti, come non basta ripetere nel reclamo le argomentazioni esposte in prima sede. Spetta al reclamante confrontarsi con la motivazione addotta nella sentenza impugnata, indicando dove e in che cosa consisterebbe lo sbaglio del primo giudice (sentenza del Tribunale federale 4A_ 290/2014 del 1° settembre 2014 consid. 3.1, in: RSPC 2015 pag. 52, i cui principi valgono anche per i reclami: sentenza 5D_190/ 2014 del 12 maggio 2015 consid. 2). Solo a tali condizioni è possibile entrare nel merito del ricorso, poiché giudicare un reclamo non significa rifare il processo di primo grado, ma verificare se la sentenza impugnata resiste alla critica.

1.3.1 Nella sentenza impugnata, il Giudice di pace ha constatato che la decisione del 7 maggio 2021 dell’organo __________ e quella del 13 settembre 2021 emessa dal Tribunale amministrativo federale sono entrambe passate in giudicato, ritenendo così implicitamente ch’esse costituiscono validi titoli di rigetto definitivo dell’opposizione per le spese procedurali di fr. 20.– poste in esecuzione. In merito al disappunto esternato dal­l’escusso con le proprie osservazioni, in cui ha sostenuto di aver subìto un *“grave torto”* e un *“ingiusto trattamento”* da parte dell’i­­stante, il primo giudice ha ricordato, da una parte, che con la sua richiesta di avvio della procedura di conciliazione davanti all’CO 1, RE 1 si è assunto l’onere delle spese processuali legate alla medesima, e dall’altra che nella causa sommaria di rigetto il compito del giudice è limitato all’esame della validità del titolo di credito prodotto. Onde l’accoglimento dell’istanza.

1.3.2 Nel reclamo RE 1 critica nuovamente il modo d’agire della CO 1, poiché a suo dire essa non avrebbe fornito la prestazione dovuta e non avrebbe svolto il servizio per cui è richiesta la tassa di fr. 20.–. Allega che l’istante non si è attenuta, contrariamente a lui, alle disposizioni di legge previste per la procedura di conciliazione da egli avviata – di cui riporta alcuni articoli all’inizio del suo gravame – non garantendo così lo svolgimento corretto della medesima. Persiste

infine nel criticare il Tribunale amministrativo federale per la sua richiesta *“dura e sproporzionata”* di un anticipo delle spese processuali di fr. 500.– e per non aver

giudicato nel merito sul suo ricorso.

1.3.3 Sennonché, così facendo, il reclamante non si confronta con la sentenza impugnata (v. sopra consid. 1.3) con la quale il Giudice di pace, seppur in modo succinto, ha rilevato che le decisioni prodotte dall’istante sono passate in giudicato e ricordato che il suo compito è limitato all’esame della validità del titolo di credito (oltre che delle eccezioni liberatorie enumerate all’art. 81 LEF, che tuttavia RE 1 non ha sollevato). Essendo le critiche del reclamante rivolte all’operato della CO 1 e non alla motivazione della sentenza impugnata, il reclamo si rivela insufficientemente motivato (art. 321 cpv. 1 CPC) e, come tale, irricevibile.

1.3.4 Comunque sia, la decisione impugnata risulta corretta nel merito. Sia la decisione emessa il 7 maggio 2021 dalla CO 1, con cui sono state poste a carico di RE 1 le spese procedurali di conciliazione di fr. 20.–, sia la successiva decisione d’inammissibilità del suo ricorso al Tribunale amministrativo federale in seguito al mancato anticipo delle spese processuali, sono entrambe passate in giudicato e costituiscono pertanto validi titoli di rigetto definitivo dell’opposizione nel senso dell’art.

80 cpv. 2 n. 2 LEF. Rinunciando a versare l’anticipo al Tribunale amministrativo federale, l’escusso ha infatti impedito all’unica autorità competente di esaminare le sue censure nel merito e le lamentele rivolte allo svolgimento della procedura di conciliazione.

2. La tassa del presente giudizio, stabilita

in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di

ripetibili, il gravame non essendo stato notificato alla controparte per osservazioni.

3. Per quanto attiene alla richiesta di ammissione al gratuito patrocinio formulata da RE 1 – limitata all’esenzione dalle spese processuali (art. 118 cpv. 1 lett. b CPC) –, può essere lasciata aper­ta la questione di sapere se egli sia sprovvisto dei mezzi necessari a difendersi (giusta l’art. 117 lett. a CPC), perché ad ogni modo il reclamo appariva fin dall’inizio privo di probabilità di successo (nel senso dell’art. 117 lett. b CPC), tanto da non essere stato notificato alla controparte. La richiesta andrebbe quindi respinta, ma ancora una volta (v. sentenza della CEF 14.2022.29 del 6 maggio 2022, pag. 3) – l’ultima, però – motivi di opportunità inducono a prescindere da ogni prelievo delle spese processuali, il quale rischierebbe di tradursi per altro in oneri d’incasso infruttuosi per l’ente pubblico.

4. Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, pari a fr. 20.–, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è irricevibile.

2. Non si riscuotono spese processuali.

3. Notificazione a:

– ; – .

Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo della Melezza.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).