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14.2022.50 • TRAC TI 14.2022.50 Generato dall'IA

Debtor Appeals Bankruptcy Declaration After Settling Underlying Debt and Proving Solvency

Numero d'incarto 14.2022.50
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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A debtor appealed the declaration of bankruptcy issued by the lower court following a creditor's application based on an unpaid debt of approximately 1,380.70. The appellate court accepted the appeal because the debtor provided documentation showing that the specific debt leading to the bankruptcy application had been settled, satisfying the legal requirement for annulling the declaration. Furthermore, the court determined that the debtor had proven sufficiently plausible solvency by demonstrating that they had subsequently paid off the vast majority of their total outstanding 23 execution proceedings totaling over 132,000, concluding that their economic survival was not imminently threatened.

Regesto Legislator

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Art. 174 cpv. 1 LEF, Art. 251 lett. a CPC, Art. 174 cpv. 2 LEF, Art. 174 LEF, Art. 107 cpv. 1 lett. f CPC, Art. 74 cpv. 2 lett. d LTF; Debtor Appeals Bankruptcy Declaration After Settling Underlying Debt and Proving Solvency: The appellate court accepted the appeal because the debtor provided documentation showing that the specific debt leading to the bankruptcy application had been settled, satisfying the legal requirement for annulling the declaration. Furthermore, the court determined that the debtor had proven sufficiently plausible solvency by demonstrating that they had subsequently paid off the vast majority of their total outstanding 23 execution proceedings totaling over 132,000, concluding that their economic survival was not imminently threatened.

Parole chiave

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procedura di fallimento quietanza di saldo debito solvibilità comprovata opposizione tardiva debito insoddisfatto annullamento della dichiarazione di fallimento Fallimento. Estinzione del credito dell’istante dopo la pronuncia. Solvibilità

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 174 cpv. 2 LEF

This article provides the substantive ground for annulling the bankruptcy declaration when the debtor proves the debt has been extinguished.

art. 107 cpv. 1 lett. f CPC

Cited in the dispositive reasoning regarding the imposition of court costs on the appellant due to the necessity of the legal procedure caused by the late payment.

art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF

Cited for the calculation basis of the court fee imposed on the appellant in point I.2 and II.

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Testo completo

Incarto n. 14.2022.50 · Lugano 23 maggio 2022 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta del giudice: · Jaques, presidente

vicecancelliera: · Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48*b* LOG) nella causa SO.2022.318 (fallimento) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con istanza 9 marzo 2022 dalla

CO 1 contro

RE 1 (patrocinata dall’ PA 1, )

giudicando sul reclamo datato 9 maggio 2022 presentato dalla RE 1 contro la decisione emessa il 2 maggio 2022 dal Pretore;

ritenuto

in fatto: A. Nell’ambito dell’esecuzione n. __________ dell’Ufficio d’esecuzione di Bellinzona, il 9 marzo 2022 la CO

1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Bellinzona di decretare il fallimento della RE 1 per il mancato pagamento di fr. 1'380.70 oltre a interessi e spese.

B. Entro il termine assegnato dal Pretore, la convenuta non ha presentato osservazioni scritte e nessuna parte ha chiesto la tenuta di un’udienza.

C. Statuendo con decisione del 2 maggio 2022 il Pretore ha dichiarato il fallimento della RE

1 dal giorno successivo alle ore 9:00, ponendo a carico della massa fallimentare la tassa di giustizia di fr. 80.–.

D. Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo datato 9 maggio 2022 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento del fallimento, asserendo di avere versato all’Ufficio d’esecuzione l’importo necessario a saldare il credito posto in esecuzione. Lo stesso giorno il presidente della Camera ha parzialmente accolto la domanda di effetto sospensivo. Il reclamo non è stato intimato alla controparte per osservazioni, avendo la stessa perso ogni interesse alla causa in seguito all’estinzione dei suoi crediti.

Considerando

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.

48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è avvenuta in concreto alla RE 1 il 3 maggio 2022 (secondo le sue stesse allegazioni), il termine d’impugnazione sarebbe scaduto venerdì 13 maggio. Presentato il 6 maggio 2022 (data del timbro postale), il reclamo è dunque senzaltro tempestivo. Lo è pure il complemento del 9 maggio 2022 con cui la reclamante ha prodotto la prova del pagamento di tutte le esecuzioni pendenti non sospese da opposizione.

2. In virtù dell’art. 174 cpv. 2 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto (n. 1), o che l’importo dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a disposizione del creditore (n. 2), oppure che il creditore ha ritirato la domanda di fallimento (n. 3). L’enumerazione è esaustiva.

2.1 Questi

fatti nuovi (e le relative prove), subentrati dopo la dichiara-zione di fallimento (*nova* autentici o in senso proprio, denominati in tedesco *“echte Nova”*, in contrapposizione agli *pseudonova* o *“unechte Nova”* citati all’art. 174 cpv. 1, 2° periodo LEF), non vengono considerati d’ufficio, ma spetta al debitore farli valere espressamente e provarne l’adempimento con documenti, sempre che renda verosimile la sua solvibilità. Un fatto è reso verosimile se il giudice, nel suo libero esame, giunge alla conclusione ch’esso corrisponde con una sufficiente probabilità alle allegazioni della parte (DTF 120 II 393 consid. 4/c). Concretamente è pertanto sufficiente per l’annullamento della dichiarazione di fallimento che la solvibilità del fallito sia più probabile della sua insolvibilità. A tal proposito non devono essere poste esigenze troppo severe, in modo particolare allorquando la possibilità che l’azienda sopravviva economicamente non può essere negata *a priori* (FF 1991 III 80) e la mancanza di liquidità sufficiente appare passeggera (sentenza del Tribunale federale 5A_328/2011 dell’11 agosto 2011, consid. 2).

L’illiquidità dev’essere oggettiva, tale da impedire al debitore di tacitare i suoi creditori alla scadenza dei loro crediti. Un indizio d’in­solvibilità può emergere dal numero e dall’importo delle esecuzioni pendenti, così come da eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di fallimento impugnato. Anche il fatto di non essere in grado di pagare modesti importi indica insolvibilità. La solvibilità dev’essere resa verosimile sulla base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti, estratti

bancari, contratti di credito e così via, mentre semplici dichiarazioni del debitore sono insufficienti (Giroud/Theus Simoni in: Basler

Kommentar, SchKG II, 3a ed. 2021, n. 26*d* ad art. 174 LEF).

2.2 Nel caso in esame la reclamante ha prodotto una ricevuta rilasciata dall’Ufficio d’esecuzione di Bellinzona relativa al versamento di fr. 1'452.65 (doc. E) a saldo dell’esecuzione promossa dall’istante, per cui il presupposto di cui all’art. 174 cpv. 2 n. 1 risulta adempiuto.

2.3 Per quel che riguarda invece il requisito della solvibilità – condizione indispensabile per ottenere l’annullamento della decisione impugnata poiché, come visto, il pagamento della somma posta in esecuzione è avvenuto soltanto dopo la pronuncia del fallimen­to – dall’estratto esecutivo (al 3 maggio 2022) prodotto dalla reclamante (doc. D) si evince che nei suoi confronti erano

pendenti 23 esecuzioni per complessivi fr. 132'023.60. Sennonché con il complemento di reclamo del 9 maggio 2022, la RE 1

ha provato di aver versato all’Ufficio d’esecuzione fr. 119'957.10 (doc. F) a saldo di tutte le esecuzioni pendenti tranne quella avviata nel 2018 da __________ per fr. 1'765.– e da allora sospe­sa da opposizione. Dall’estratto, d’altronde, non risultano attestati di carenza di beni a suo carico.

Ciò porta a ritenere che la sua sopravvivenza economica non è minacciata a breve. Ricordato che secondo giurisprudenza e dottrina non si possono imporre esigenze troppo severe alla verosimiglianza della solvibilità, nel caso che ci occupa si può affermare che la capacità di pagamento della reclamante appare più probabile della sua incapacità di pagamento, per cui la prognosi in merito alla sua situazione finanziaria può essere ritenuta favorevole e la sua solvibilità sufficientemente verosimile. Risultando adempiuti i requisiti di cui all’art. 174 cpv. 2 LEF, il fallimento della RE 1 va annullato.

3. La tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come pure le spese dell’Ufficio dei fallimenti, sono poste in ambo le sedi a carico della reclamante, il cui pagamento tardivo ha reso necessario l’avvio della procedura giudiziaria (cfr. art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Alla controparte non si assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere osservazioni al reclamo.

La tassa di giustizia di primo grado sarà riversata all’istante prelevandola sull’anticipo versato in questa sede.

Per questi motivi,

pronuncia: I. Il reclamo è accolto e di conseguenza:

1. La dichiarazione di fallimento pronunciata il 2 maggio 2022 dalla Pretura del Distretto di Bellinzona nei confronti della RE 1 è annullata.

2. La tassa di giustizia di prima sede di fr. 80.–, da anticipare come di rito, è posta a carico della RE 1.

3. Le spese dell’Ufficio dei fallimenti, da anticipare come di rito, sono poste a carico della RE 1.

II. La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.– è posta a carico della RE 1. La parte eccedente dell’anticipo corrisposto dalla reclamante in questa sede, pari a fr. 80.–, è versata a CO 1 quale rimborso della tassa di giustizia di primo grado di cui al soprastante dispositivo n. I.2.

III. Notificazione a:

–

; –

; – Ufficio d’esecuzione, Bellinzona; – Ufficio dei fallimenti, Viganello; – Ufficio cantonale del Registro di commercio, Biasca; – Ufficio del Registro fondiario del Distretto di Bellinzona,

Bellinzona.

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).