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14.2022.5 • TRAC TI 14.2022.5 Generato dall'IA

Creditor's Appeal Moot After Partial Rectification of Judgment Amount

Numero d'incarto 14.2022.5
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio struck_off
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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A creditor sought to enforce a claim of over 2,100 units against a debtor, and the lower court partially upheld the opposition, validating only 1,039 units plus interest. The creditor appealed, seeking the full original amount or a higher interest rate, which suspended the appeal proceedings pending a decision on the creditor's request for rectification of the lower court's ruling; that rectification subsequently increased the validated amount to 1,189 units. The court reasoned that because the rectification resolved the dispute regarding the increased amount sought in the appeal, the appeal itself became moot and was struck from the roll, but because the creditor was still partially unsuccessful compared to their initial claim (2,139 versus 1,189), the appeal costs were assigned to the creditor in that limited regard.

Regesto Legislator

Ufficiale

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Reclamo con contestuale domanda di rettifica del dispositivo della sentenza impugnata. Rettifica parziale e rinuncia al mantenimento del reclamo. Stralcio

Parole chiave

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rettificazione della decisione azione parziale credito in esecuzione tasso d'interesse opposizione calcolo del pignoramento

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 241 e 242 CPC

Used to declare the case removed from the roll because the appeal became without object.

art. 106 cpv. 1 CPC

Used to determine that the appellant was partially unsuccessful regarding costs.

art. 106 cpv. 2 CPC

Used to rule that the procedural costs of the second instance are borne by the appellant to a limited extent.

art. 21 LTG

Considered in the assessment of costs due to the decision being limited to a declaration of non-entry into the merits.

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Testo completo

Incarto n. 14.2022.5 · Lugano 14 novembre 2022 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta del giudice: · Jaques, presidente

vicecancelliera: · Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48*b* LOG) nella causa 0110-2021-S (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo di Capriasca promossa con istanza 23 novembre 2021 dalla

RE 1 (patrocinata dall’ PA 1 ) contro

CO 1

ritenuto in fatto e considerando in diritto:

che con precetto esecutivo n. __________ emesso il 20 settembre 2021 dalla sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione, la RE 1 ha escusso CO 1 per l’incasso di fr. 2'139.90 oltre agli interessi del 5% dal 1° gennaio 2021;

che statuendo con decisione del 4 gennaio 2022 il Giudice di pace ha parzialmente accolto l’istanza presentata dalla RE 1 il 23 novembre 2021 e rigettato l’opposizione dell’escusso limitatamente a fr. 1'039.– (in luogo dei fr. 2'139.90 richiesti) oltre agli interessi del 5% dal 1° gennaio 2021, ponendo a carico del convenuto le spese processuali di fr. 170.– e un’indennità di fr. 130.– a favore dell’istante;

che contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a

questa Camera con un reclamo del 17 gennaio 2022 per ottenere, in ordine la sospensione della procedura di reclamo fino

alla decisione del primo giudice sull’istanza di rettifica da essa presentata e nel merito la riforma della sentenza impugnata nel senso del parziale accoglimento dell’istanza limitatamente alla somma iniziale di fr. 2'139.90, oltre agli interessi del 5% (anziché 7%) dal 1° gennaio 2021, protestate tasse, spese e ripetibili;

che con ordinanza del 26 gennaio 2022 il presidente della Camera ha sospeso la causa fino alla decisione del Giudice di pace sulla domanda di rettifica del dispositivo;

che accertato d’ufficio come il Giudice di pace, già il 29 marzo 2022, avesse parzialmente accolto l’istanza di rettifica senz’alcu­­na comunicazione a questa Camera e deciso di rigettare l’opposi­zione limitatamente a fr. 1'189.– (in luogo di fr. 1'039.–), con ordinanza del 26 ottobre 2022 il presidente della Camera ha assegnato alla reclamante un termine di dieci giorni per comunicare se mantenesse il reclamo;

che nel termine impartito la RE 1 ha comunicato di ritenere il reclamo divenuto senza oggetto con la sentenza di rettifica del dispositivo;

che in realtà la procedura di reclamo era diventata senza oggetto solo per la somma supplementare per cui il Giudice di pace ha concesso il rigetto dell’opposizione nella decisione di rettifica del dispositivo, mentre per la parte della pretesa non coperta dal riget­to la reclamante deve considerarsi desistente per non aver chiesto di mantenere il reclamo;

che nell’esito complessivo la causa va dunque interamente stralciata dal ruolo (art. 241 e 242 CPC);

che la questione delle spese processuali di seconda sede conserva invece un interesse;

che nel caso concreto, la reclamante risulta parzialmente soccombente (cfr. art.

106 cpv. 1 CPC) per la parte dell’istanza non accolta dal Giudice di pace (ossia per la differenza tra gl’iniziali fr. 2'139.90 richiesti e i fr. 1'189.– concessi), sicché le spese processuali vanno poste a suo carico in questa limitata misura (art. 106 cpv. 2 CPC), tenuto conto nella loro commisurazione del fatto che la decisione odierna si esaurisce in una dichiarazione di non entrata in materia (art. 21 LTG), mentre il saldo non può essere addossato al convenuto, perché dipende dalla rettifica del dispositivo in merito alla quale non ha responsabilità;

che per il medesimo motivo il convenuto neppure è tenuto a rifondere ripetibili alla reclamante;

che circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 2'139.90, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è dichiarato senza oggetto ed è quindi stralciato dal ruolo.

2. Le spese processuali relative al presente giudizio sono poste a carico della reclamante per fr. 50.–. Non si assegnano ripetibili.

3. Notificazione a:

– ; – .

Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo di Capriasca.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).