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14.2022.49 • TRAC TI 14.2022.49 Generato dall'IA

Appeal on Mootness, Annulment of Enforcement, and Cost Allocation in Debt Settlement Dispute

Numero d'incarto 14.2022.49
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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The appellant challenged a lower court's decision that dismissed their opposition to enforcement proceedings after the debt was settled by payment made directly to the creditor, and partially granted the debtor's counterclaim to annul the enforcement actions. The reviewing court upheld the dismissal of the main action as moot due to the payment, affirmed the annulment of the second enforcement action because the creditor failed to notify the enforcement office of the payment, and confirmed the cost allocation regarding the counterclaim, ultimately rejecting the appeal in the limited scope where it was not already moot, finding the appellant's arguments regarding the procedure and costs unpersuasive.

Regesto Legislator

Ufficiale

Rigetto definitivo dell’opposizione. Domanda riconvenzionale di annullamento dell’esecuzione e di un’altra successiva nel frattempo pagate. Motivazione parzialmente carente del reclamo

Parole chiave

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spese d'esecuzione ricorso per annullamento nel diritto dell'Unione fine del processo decisione d'esecuzione imputazione dei pagamenti opposizione

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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DTF 147 III 179
1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 147 III 179 consid.
DTF 137 III 619
Il reclamo è pertanto senza oggetto su questo punto, per tacere del fatto che la richiesta di ripetibili è irricevibile stante l’obbligo di quantificare le pretese pecuniarie (DTF 137 III 619 consid.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 106 cpv. 1 CPC

Applied to determine that the costs of the current judgment follow the outcome (soccombenza).

art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF

Used to establish the amount of the court fee for the current judgment.

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Testo completo

Incarto n. 14.2022.49 · Lugano 28 settembre 2022 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta del giudice: · Jaques, presidente

vicecancelliera: · Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48*b* LOG) nella causa SO.2022.9 (rigetto definitivo dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 3 gennaio 2021 da

RE 1 (patrocinato dall’__________ PA 1 __________) contro

CO 1 (patrocinata dall’__________ PA 2 __________)

giudicando sul reclamo del 5 maggio 2022 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 27 aprile 2022 dal Pretore;

ritenuto

in fatto: A. Con sentenza del 16 settembre 2021 (inc. SO.2021.3097) il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, ha

parzialmente accolto l’i­­stanza promossa da RE 1 e ha condannato la CO

1 a pagargli fr. 10'000.– oltre agl’interessi del 5% dal 23 novembre 2020, ponendo le spese processuali di fr. 300.– a carico delle parti per metà ciascuno, compensate le ripetibili. Mediante sentenza del 16 dicembre 2021 (inc. 12.2021.146) la seconda Camera civile del Tribunale d’appello ha respinto nella misura della sua ricevibilità l’appello del 27 settem-bre 2021 interposto dalla CO 1 contro la suddetta sentenza pretorile; essa è stata condannata a versare a RE 1 fr. 800.– per ripetibili.

B. Con precetto esecutivo n. __________9 emesso il 4 gennaio 2021 dalla sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione (UE), RE 1 ha escusso la CO 1 per l’incasso di fr. 10'000.– oltre agli interessi del 5% dal 23 novembre 2021, indicando quale causa del credito la *“restituzione di fr. 10'000.– quale parte restante della caparra confirmatoria per l’ac­quisto di un immobile (app. 16, Via __________, versamento fatto in data 20.10.20 a favore della debitrice che ha restituito soltanto fr. 10'000.– in data 22.12.2020”*).

C. Con un secondo precetto esecutivo (n. __________3) del 10 gennaio 2022, RE 1 ha escusso la CO 1 per l’incasso della quota parte a suo carico della tassa di giustizia prelevata in prima sede nella causa di merito (di fr. 150.–) e delle ripetibili d’appello (di fr. 800.–).

D. Pochi giorni prima, con istanza del 3 gennaio 2021 (*recte:* 2022) RE 1 ha chiesto alla Pretura del Distret­to di Lugano, sezione 5, il rigetto definitivo dell’opposizione interposta dalla CO 1 al primo precetto esecutivo. Nel termine impartito, la convenuta si è opposta all’istanza con osservazioni scritte del 21 gennaio 2022, facendo presente di aver versato all’istante il 19 gennaio 2022 fr. 11'656.49 a saldo del suo debito, e postulato in via riconvenzionale, in virtù dell’art.

85 LEF, l’annullamento di entrambe le esecuzioni promosse dall’istan­­te nei suoi confronti e la loro

radiazione dall’*“estratto standardizzato delle [sue] esecuzioni”*. Con replica spontanea del 27 gennaio 2022 l’istante ha

ribadito il suo punto di vista e chiesto la reiezione della domanda riconvenzionale.

E. Statuendo con decisione del 27 aprile 2022, il Pretore ha stralciato l’istanza dai ruoli siccome diventata senza oggetto in seguito al­l’e­­stinzione di tutte le pretese dell’istante nei confronti della convenuta e ha parzialmente accolto, nella misura della sua ricevibilità, la domanda riconvenzionale limitatamente al primo precetto esecutivo. Le spese processuali di fr. 200.– relative all’istanza di rigetto sono state poste a carico della convenuta, tenuta a versare all’istante fr. 300.– per ripetibili, mentre quelle di fr. 100.– relative alla domanda riconvenzionale sono state messe a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.

F. Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 5 maggio 2022 per ottenere la riforma della sentenza impugnata nel senso della reiezione della domanda riconvenzionale e della condanna della convenuta a pagare le spese processuali e ripetibili di prima e seconda sede sia per l’istanza di rigetto sia per la domanda riconvenzionale. Il 13 maggio 2022 il presidente della Camera ha dichiarato irricevibile la domanda di effetto sospensivo presentata con l’impugnazione. Stante il prevedibile esito dell’odierno giudizio il reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni.

Considerando

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’oppo­­sizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1 Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è avvenuta in concreto alla patrocinatrice di RE 1 il 29 aprile 2022, il termine d’impugnazione è scaduto lunedì 9 maggio. Presentato il 5 maggio 2022 (data del timbro postale), il reclamo è dunque senz’altro tempestivo.

1.2 La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 147 III 179 consid. 4.2.1 e i rimandi). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del

diritto sia l’ac­­certamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

2. Nella decisione impugnata, il Pretore ha stralciato l’istanza di rigetto dai ruoli preso atto del pagamento della

somma posta in ese­cuzione. Conformemente a quanto richiesto nella domanda riconvenzionale, egli ha altresì annullato la seconda esecuzione, ritenendo che, contrariamente a quanto avvenuta per la prima esecuzione, il fatto che l’istante non l’avesse ritirata rendesse necessario il suo annullamento tenuto conto del fatto che con il pagamento di fr. 11'656.49 l’escussa aveva estinto anche le pretese menzionate nel secondo precetto esecutivo. Il primo giudice ha tuttavia respinto la domanda volta a fare ordine all’UE di cancellarla dall’estratto del registro delle esecuzioni, per il motivo che la competenza non spetta al giudice di rigetto ma all’UE.

2.1 Nel reclamo RE 1 conclude per la reiezione (integrale) della domanda riconvenzionale facendo valere che nel caso in cui l’escusso paga il credito posto in esecuzione la procedura di rigetto dell’opposizione *“non viene bloccata”*.

2.2 Così argomentando, il reclamante non pare avvedersi che è proprio per il motivo da lui addotto che il Pretore ha annullato la seconda esecuzione. Infatti, l’esecuzione si estingue per legge solo in caso di pagamento all’ufficio d’esecuzione (art.

12 LEF), mentre se avviene nelle mani dell’escutente, come nella fattispecie (doc. 3 accluso alle osservazioni all’istanza), in caso di contestazione soltanto il giudice (giusta gli art. 85 o 85*a* LEF) può annullare l’e­­secuzione qualora accerti l’integrale pagamento del credito posto in esecuzione, a meno che l’escutente abbia in precedenza comunicato l’avvenuto pagamento all’ufficio d’esecuzione (o autorizzato l’escusso a comunicarlo), nel qual caso l’esecuzione va annullata dall’ufficio (Bangert in: Basler Kommentar, SchKG I, 3a ed. 2021, n. 17 ad art. 85 LEF).

2.3 Ora, nella fattispecie non risulta che l’istante abbia comunicato al­l’UE il pagamento delle pretese dedotte nella seconda esecuzione. Nella sua replica spontanea, egli ha invero affermato di aver ritirato il secondo precetto esecutivo (n. __________3), ma in realtà nella e-mail del 26 gennaio 2022 (doc. G) ha indicato il numero della prima esecuzione (n. __________9). Il reclamo è pertanto infondato su questo punto.

3. Poiché l’istanza di rigetto è divenuta senza oggetto, il Pretore ha considerato che le spese giudiziarie vanno ripartite secondo equi­tà giusta l’art. 107 cpv. 1 lett. e CPC, non trattandosi di acquiescenza, e le ha poste a carico della CO 1, siccome il suo tardivo pagamento, successivo alla litispendenza, ha causato spese inutili e sia l’avvio della causa sia il suo stralcio le sono imputabili.

3.1 A mente del reclamante, visto che l’istanza è divenuta priva d’og­­getto a causa del tardivo pagamento dell’escussa, il primo giudice avrebbe dovuto pronunciarsi sulle tasse, spese e ripetibili e porle a carico della stessa. Chiede pertanto alla Camera di statuire sulle spese e ripetibili di prima e seconda sede.

3.2 La censura è incomprensibile. Il Pretore ha infatti statuito sulle spese processuali e sulle ripetibili, ponendole a carico dell’escus­­sa per quanto attiene all’istanza di rigetto. Il reclamo è pertanto senza oggetto su questo punto, per tacere del fatto che la richiesta di ripetibili è irricevibile stante l’obbligo di quantificare le pretese pecuniarie (DTF 137 III 619 consid. 4.3), comprese quelle volte a modificare il dispositivo sulle spese (cfr. sentenze del Tribunale federale 4D_61/2011 del 26 ottobre 2011 e della CEF 14.2015.206 del 4 febbraio 2016 consid. 5). Per quanto riguarda le spese giudiziarie di seconda sede, si rinvia al sottostante considerando 6.

4. Per quanto attiene alla domanda riconvenzionale, il Pretore ha ripartito le spese processuali tra le parti in ragione di metà ciascuno e compensato le ripetibili, considerando che, nella misura in cui la domanda era ricevibile, la convenuta aveva vinto sulla richiesta di annullamento (della seconda) esecuzione, mentre era risultata soc­combente per quanto concerne la cancellazione delle esecuzioni.

Il reclamante chiede di porre le spese processuali e ripetibili a carico della convenuta anche per quanto riguarda la domanda riconvenzionale, ma senza confrontarsi con la motivazione della decisione impugnata e invero senza motivazione, se non, per quanto è dato di capire, perché la domanda riconvenzionale andava secondo lui integralmente respinta. Orbene, il suo parziale accoglimento è confermato in questa sede (sopra consid. 2). In assenza di specifici motivi non allegati dal reclamante, anche la decisione sulle relative spese processuali merita conferma.

5. In definitiva, nella ridottissima misura in cui è ricevibile e non privo di oggetto, il reclamo va respinto.

6. La tassa del presente giudizio, stabilita

in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di

ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato alla controparte per osservazioni.

7. Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art.

112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 950.–, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile e non senza oggetto, il reclamo è respinto.

2. Le spese processuali di complessivi fr. 100.– relative al presente giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.

3. Notificazione a:

– ; – .

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).