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14.2022.47 • TRAC TI 14.2022.47 Generato dall'IA

Appeal Regarding Justice Fee Collection and Judicial Recusal Requests

Numero d'incarto 14.2022.47
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio struck_off
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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The appellant filed a complaint against a lower court's decision that partially upheld the state's collection efforts for justice fees totaling nearly CHF 4,000, rejecting the appeal in the amount of CHF 3,975 and imposing procedural costs. The appellate court found the main appeal to be without object because the underlying execution request had been withdrawn, and it declared the appellant's motions for the recusal of judges inadmissible as they were either based on non-statutory grounds or related to judges who did not participate in the current decision, ultimately dismissing the recusal requests and ordering the appellant to bear the reduced procedural costs for this appeal due to the nature of the dismissal and prior non-compliance with procedural requirements like paying a security deposit and signing the appeal.

Regesto Legislator

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Art. 242 CPC, Art. 47 CPC, Art. 112 cpv. 1 lett. d LTF, Art. 72 cpv. 2 lett. a LTF, Art. 100 cpv. 1 LTF, Art. 74 cpv. 2 LTF; Appeal Regarding Justice Fee Collection and Judicial Recusal Requests: The appellate court found the main appeal to be without object because the underlying execution request had been withdrawn, and it declared the appellant's motions for the recusal of judges inadmissible as they were either based on non-statutory grounds or related to judges who did not participate in the current decision, ultimately dismissing the recusal requests and ordering the appellant to bear the reduced procedural costs for this appeal due to the nature of the dismissal and prior non-compliance with procedural requirements like paying a security deposit and signing the appeal.

Parole chiave

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domanda di ricusazione riscossione di tasse spese di procedura presupposti legali e-justice censura di violazione costituzionale

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 242 CPC

Used because the appeal became moot after the withdrawal of the enforcement request, leading to the case being struck from the roll.

art. 106 cpv. 1 CPC

Cited as a basis for imposing court costs on the appellant due to the outcome of the decision (deemed inadmissibility/mootness).

art. 107 cpv. 1 lett. e CPC

Cited as a basis for imposing court costs on the appellant, taking into account the presumed inadmissibility and the appellant's conduct.

art. 21 della legge sulla tariffa giudiziaria (LTG, RL 178. 200)

Cited for determining the amount of the court costs related to the present decision.

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Testo completo

Incarto n. 14.2022.47 · Lugano 8 settembre 2022 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta dei giudici: · Jaques, presidente Walser e Grisanti

vicecancelliera: · Bertoni

statuendo nella causa 0029-2021-S (rigetto definitivo dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo di Taverne promossa con istanza 22 gennaio 2021 dallo

Stato del Cantone Ticino, Bellinzona (rappr. dall’Ufficio dell’incasso e delle pene alternative, Bellinzona) contro

RE 1

giudicando sul reclamo del 21 aprile 2022 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 4 aprile 2022 dal Giudice di pace;

ritenuto in fatto e considerando in diritto:

che con precetto esecutivo n. __________ emesso il 3 dicembre 2020 dall’Ufficio d’esecuzione di Lugano, lo Stato del Cantone Ticino ha escusso RE

1 per l’incasso di diverse tasse di giustizia per complessivi fr. 3'992.–;

che

statuendo con decisione del 4 aprile 2022 sull’istanza 22 gennaio 2021 dello Stato del Cantone Ticino, la Giudice di pace l’ha parzialmente accolta e rigettato in via

definitiva l’opposizione interposta dalla convenuta per fr. 3'975.–; ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 250.–;

che contro la sentenza appena citata RE 1 è insorta alla Camera civile dei reclami con un reclamo del 21 aprile 2022 per ottenere l’annullamento della decisione impugnata, la ricusazione della Giudice di pace, una decisione sulle richieste economiche disattese in prima sede, la rinuncia al prelievo di spese giudiziarie o in subordine la loro assegnazione al Cantone, vari risarcimenti, l’inflizione di una multa disciplinare alla Giudice di pace e al curatore del marito (avv. __________) e la concessione di un’indennità di fr. 600.–;

che

la competenza della Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello per statuire sui reclami contro le decisioni di prima istanza finali e inappellabili in materia di

rigetto dell’oppo­sizione (art. 309 lett. b n. 3 e 319 lett. a CPC; 48 lett. e n. 1 LOG) è nota alla reclamante (ad esempio cause 14.2021.117, 14.2021. 82, 14.2020.24, 14.2019.80 o 14.2017.162);

che le cause 16.2019.58-59 citate da RE 1 riguardavano invece pretese di risarcimento del danno e torto morale di un valore litigioso di fr. 2'500.– (ad C) di competenza, questa sì, della Camera civile dei reclami (art. 48 lett. d n. 1 LOG, che riserva le competenze della CEF);

che il 4 maggio 2022 il presidente della Camera ha invitato la reclamante a depositare entro il 20 maggio 2022 fr. 350.– in garanzia delle spese processuali presumibili ed entro il medesimo termine a trasmettere una copia del reclamo firmata da lei, pena l’ir­ricevibilità dell’impugnativa;

che

per tutta risposta il 13 maggio 2022 RE 1 ha presentato un atto di *“rinnovo ricusazione e sanzioni disciplinari e

risoluzione alle violazioni dei doveri di servizio e sottrazione dei dispositivi ricorsuali di competenza alla Camera civile dei reclami per gli abusi procedurali del Presidente Charles Jaques della Camera di esecuzione e fallimenti”*;

che il valore litigioso (di fr. 3'975.–) risulta dalla decisione impugnata e l’anticipo

richiesto di fr. 350.– rientra nella forchetta stabilita dagli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF, che per una causa sommaria prescritta dalla LEF il cui valore litigioso è

compreso tra fr. 1'000.– e fr. 10'000.–, prevedono una tassa di giustizia onnicomprensiva tra fr. 50.– e fr. 450.–;

che come la reclamante avrebbe potuto verificare agevolmente presso il Tribunale d’appello, il suo reclamo del 21 aprile 2022, trasmesso in stessa data per posta A+, non è firmato;

ch’ella non l’ha neppure firmato né fatto pervenire una copia firmata entro il termine impartitole, sicché il reclamo risulta irricevibile secondo l’avvertenza contenuta nello scritto del 4 maggio 2022;

che d’altronde le domande della reclamante esulanti dalla questione del rigetto dell’opposizione (conclusioni 4, 6-8 e 11) sono ir­ricevibili per i motivi a lei ben noti (sentenza della CEF 14.2019.80 del 1° ottobre 2019 consid. 8);

che invero il reclamo è diventato nel frattempo senza oggetto in seguito al ritiro della domanda di esecuzione, il 12 maggio 2022, sicché la causa va stralciata dal ruolo (art. 242 CPC);

che le parti, entro il termine del 3 giugno 2022 assegnato loro con ordinanza del

23 maggio 2022 per presentare eventuali osservazioni sulla questione delle spese e indennità di prima e seconda sede dopo l’avvenuto ritiro dell’esecuzione, sono rimaste silenti;

che le spese processuali di questa sede, ridotte a fr. 150.– in considerazione del fatto che il giudizio odierno si esaurisce in una decisione di stralcio (art. 21 della legge sulla tariffa giudiziaria [LTG, RL

178. 200]), vanno poste a carico della reclamante in virtù degli art. 106 cpv. 1 e 107 cpv. 1 lett. e CPC, tenuto conto della presumibile irricevibilità del reclamo in ragione della sua mancata sottoscrizione, del rifiuto della reclamante di anticipare le spese processuali e dell’inammissibilità di buona parte delle sue conclusio­ni;

che per lo stesso motivo non si giustifica modificare le spese processuali di prima sede;

che invece non si pone problema d’indennità d’inconvenienza in seconda sede siccome la controparte non ha presentato allegati;

che a giustificazione della domanda di astensione (*recte:* ricusazione) del

giudice Jaques contenuta nello scritto del 13 maggio 2022, RE 1 menziona il *“suo comportamento sfron­tato,* *espressioni misogine e illazioni sulla mia

salute mentale”* senza però indicare gli atti da cui si evincerebbe tale comportamento;

che il giudice Jaques abbia reiterato – a dire della reclamante – errori procedurali (come detto non chiariti) non è un motivo di ricusa giusta l’art.

47 CPC;

che infatti la reclamante già sa che le istanze di ricusa fondate essenzialmente sul fatto che il magistrato ricusato abbia in precedenza partecipato a decisioni sfavorevoli all’istante sono inammissibili (sentenze della CEF 15.2020.16 del 24 marzo 2020 consid. 6, 15.2019.38 del 10 settembre 2019 consid. 3 e 14.2019.80 del 1° ottobre 2019 consid. 4, con rinvii alle decisioni del Tribunale federale 5A_535/2016 del 7 settembre 2016, consid. 1.1, e della CEF 15.2016.104 del 9 maggio 2017, consid. 2);

che ne consegue l’irricevibilità della domanda;

che la richiesta di astensione (ricusazione) del giudice Walser, abbozzata nel corpo del reclamo, è pure inammissibile per gli stessi motivi;

che la domanda di astensione (ricusazione) dei giudici Giani, Stefani e Fiscalini è senza oggetto, dal momento ch’essi non sono intervenuti nell’emanazione del giudizio odierno;

che circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 3'975.–, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, il reclamo è dichiarato senza oggetto ed è pertanto stralciato dal ruolo.

2. Le richieste di ricusazione dei giudici Jaques e Walser sono irricevibili.

3. Le richieste di ricusazione dei giudici Giani, Stefani e Fiscalini sono senza oggetto.

4. Le spese processuali di complessivi fr. 150.– relative al presente giudizio sono poste a carico della reclamante.

5. Notificazione a:

– ; – .

Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo di Taverne.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).