Debtor Bankruptcy Appeal Confirmation over Unpaid Debt and Insolvency
Sintesi Legislator
Generato dall'IAA lower court declared a debtor bankrupt upon the creditor's request due to an outstanding debt of over 1,900 francs, which was subsequently appealed. The appellate court confirmed the bankruptcy because the appellant failed to demonstrate, as required by law, that the debt (including interest and costs) had been extinguished, deposited, or withdrawn by the creditor by the appeal deadline, or that they had proven solvency, noting the appellant's monthly income was insufficient to cover existing execution arrears exceeding 46,000 francs plus interest and costs, supported by prior lack of assets certificates.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 174 cpv. 1 LEF, Art. 251 lett. a CPC, Art. 63 LEF, Art. 145 cpv. 4 CPC, Art. 174 cpv. 2 LEF, Art. 106 cpv. 1 CPC; Debtor Bankruptcy Appeal Confirmation over Unpaid Debt and Insolvency: The appellate court confirmed the bankruptcy because the appellant failed to demonstrate, as required by law, that the debt (including interest and costs) had been extinguished, deposited, or withdrawn by the creditor by the appeal deadline, or that they had proven solvency, noting the appellant's monthly income was insufficient to cover existing execution arrears exceeding 46,000 francs plus interest and costs, supported by prior lack of assets certificates.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThe main ground for rejecting the appeal and confirming the bankruptcy was the failure to meet the conditions stipulated in this article.
Cited as the procedural rule allowing the appeal (reclamo) against the lower court's decision.
Cited as the basis for imposing the judicial fee on the unsuccessful party in the final order regarding costs.
Testo completo
Incarto n. 14.2022.46 · Lugano 27 giugno 2022 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta del giudice: · Jaques, presidente
vicecancelliera: · Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48*b* LOG) nella causa SO.2022.921 (fallimento) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 11 febbraio 2022 dall’
CO 1 contro
RE 1
giudicando sul reclamo del 19 aprile 2022 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 6 aprile 2022 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Nell’ambito dell’esecuzione n. __________ dell’Ufficio d’esecuzione di Lugano, l’11 febbraio 2022 l’CO 1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, di decretare il fallimento di RE 1 per il mancato pagamento di fr. 1'926.60 oltre a interessi e spese.
B. All’udienza di discussione del 6 aprile 2022 nessuno è comparso.
C. Statuendo con decisione del 6 aprile 2022 il Pretore ha dichiarato il fallimento di RE 1 dal giorno successivo alle ore 10:00, ponendo a carico della massa fallimentare la tassa di giustizia di fr. 80.– e un acconto di fr. 920.– per le spese esecutive.
D. Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a
questa Camera con un reclamo del 19 aprile 2022 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento
del fallimento. Il presidente della Camera ha respinto la domanda d’effetto sospensivo contenuta nel reclamo con decisione del 25 aprile 2022. Il ricorso non è stato intimato alla controparte per osservazioni, avendo la stessa perso ogni interesse alla causa in seguito all’estinzione del suo credito.
Considerando
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è avvenuta in concreto a RE 1 il 7 aprile 2022, il termine d’impugnazione è scaduto durante le ferie pasquali (dal 10 al 24 aprile: art. 56 n. 2 LEF [DTF
143 III 149 consid. 2.4.1.1]) ed è stato prorogato per legge fino al terzo giorno utile dopo la fine delle stesse (art. 63 LEF per il rinvio dell’art. 145 cpv. 4 CPC; DTF 108 III 49), ossia mercoledì 27 aprile. Presentato già il 19 aprile 2022 (data del timbro postale), il reclamo è dunque senz’altro tempestivo.
2. In virtù dell’art. 174 cpv. 2 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto (n. 1), o che l’importo dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a disposizione del creditore (n. 2), oppure che il creditore ha ritirato la domanda di fallimento (n. 3). L’enumerazione è esaustiva.
Nel caso in esame il reclamante non ha dimostrato di aver pagato il credito dell’CO 1, di averne depositato l’importo presso questa Camera o di aver ottenuto dall’istante il ritiro della domanda di fallimento, né ha reso verosimile la propria solvibilità, la trat-tenuta di fr. 800.– mensili da lui evocata non bastando a coprire le esecuzioni giunte allo stadio del pignoramento neppure a medio termine (ci vorrebbero 5 anni per saldare l’arretrato che supera fr. 46'000.– più gli interessi e le spese), per tacere dei cinque attestati di carenza di beni di oltre fr. 22'000.– complessivi sua capacità di pagamento. Non essendo adempiuto nessuno dei due presupposti dell’art.
174 cpv. 2 LEF entro la scadenza del termine d’impugnazione (v. DTF
136 III 295 consid. 3.2), avvenuta il 27 aprile 2022 (sopra consid. 1), il reclamo va respinto e il fallimento di RE 1 confermato.
3. Non essendo stato concesso effetto sospensivo al gravame, il fallimento non dev’essere nuovamente pronunciato.
4. La tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]) è posta a carico della parte soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC). Alla controparte non si assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere osservazioni al reclamo.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è respinto.
2. La tassa di giustizia del presente giudizio, di fr. 150.–, è posta a carico di RE 1.
3. Notificazione a:
– ; – ; – Ufficio d’esecuzione, Lugano; – Ufficio dei fallimenti, Viganello.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).