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14.2022.44 • TRAC TI 14.2022.44 Generato dall'IA

Creditor Bankruptcy Petition Annulled Due to Proof of Solvency

Numero d'incarto 14.2022.44
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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A creditor successfully petitioned for the bankruptcy of a debtor who failed to appear at the hearing for a debt of over 19,000 plus interest and costs, leading to the lower court declaring bankruptcy. The debtor appealed, claiming the debt was settled, and provided documentation showing payment of the full execution amount, along with evidence (lack of other executions or asset deficiency reports) suggesting their solvency was more probable than insolvency, thereby fulfilling the requirements under the relevant statute for the appellate court to grant the appeal and annul the bankruptcy declaration.

Regesto Legislator

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Art. 174 cpv. 1 LEF, Art. 251 lett. a CPC, Art. 174 cpv. 2 LEF, Art. 174 LEF, Art. 107 cpv. 1 lett. f CPC, Art. 74 cpv. 2 lett. d LTF; Creditor Bankruptcy Petition Annulled Due to Proof of Solvency: The debtor appealed, claiming the debt was settled, and provided documentation showing payment of the full execution amount, along with evidence (lack of other executions or asset deficiency reports) suggesting their solvency was more probable than insolvency, thereby fulfilling the requirements under the relevant statute for the appellate court to grant the appeal and annul the bankruptcy declaration.

Parole chiave

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domanda di fallimento prova della solvibilità estinzione del debito pagamento dell'emolumento insolvenza prova di pagamento Fallimento. Estinzione del credito dell’istante dopo la pronuncia. Solvibilità

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 174 cpv. 2 n. 1 LEF

This article was cited as the main ground for annulling the bankruptcy declaration because the debt was proven to have been extinguished.

art. 107 cpv. 1 lett. f CPC

This article was cited in the reasoning for placing court costs on the appellant due to the late payment that necessitated the judicial procedure.

art. 52 lett. a OTLEF

This article was cited as the basis for calculating the court fee imposed on the appellant in both instances.

art. 61 cpv. 1 OTLEF

This article was cited as the basis for calculating the court fee imposed on the appellant in both instances.

art. 74 cpv. 2 lett. d LTF

This article is cited in the 'Rimedi giuridici' section concerning the possibility of filing an appeal to the Federal Tribunal.

art. 100 cpv. 1 LTF

This article is cited in the 'Rimedi giuridici' section concerning the time limit for filing an appeal to the Federal Tribunal.

art. 46 cpv. 1 LTF

This article is cited in the 'Rimedi giuridici' section concerning the suspension of the appeal deadline during judicial holidays.

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Testo completo

Incarto n. 14.2022.44 · Lugano 27 aprile 2022 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta del giudice: · Jaques, presidente

vicecancelliera: · Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48*b* LOG) nella causa SO.2022.6 (fallimento) della Pretura della Giurisdizione di Locarno-Città promossa con istanza 5 gennaio 2022 dalla

CO 1 contro

RE 1 (patrocinata dall’ PA 1, )

giudicando sul reclamo dell’8 aprile 2022 presentato dalla RE 1 contro la decisione emessa il 28 marzo 2022 dal Pretore aggiunto;

ritenuto

in fatto: A. Nell’ambito dell’esecuzione n. __________ dell’Ufficio d’esecuzione di Locarno, il 5 gennaio 2022 la CO

1 ha chiesto alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Città di decretare il fallimento della RE 1 per il mancato pagamento di fr. 19'095.13 oltre a interessi e spese.

B. All’udienza di discussione dell’8 marzo 2022 nessuno è compar­so.

C. Statuendo con decisione del 28 marzo 2022 il Pretore aggiunto ha dichiarato il fallimento della RE 1 dal giorno successivo alle ore 10:00, ponendo a carico della massa fallimentare la tassa di giustizia di fr. 100.– e un acconto di fr. 1'000.– per le spese esecutive.

D. Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo dell’8 aprile 2022 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento

del fallimen­to, asserendo di avere saldato il credito posto in esecuzione. L’11 aprile 2022 il presidente della Camera ha parzialmente accolto la domanda di effetto sospensivo. Il reclamo non è stato intimato alla controparte per osservazioni, avendo la stessa perso ogni interesse alla causa in seguito all’estinzione del suo credito.

Considerando

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.

48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è avvenuta in concreto alla RE 1 al più presto il 29 marzo 2022, il termine d’impugnazione non è scaduto prima di venerdì 8 aprile. Presentato quello stesso giorno (data del timbro postale), il reclamo è dunque tempestivo.

2. In virtù dell’art. 174 cpv. 2 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto (n. 1), o che l’importo dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a disposizione del creditore (n. 2), oppure che il creditore ha ritirato la domanda di fallimento (n. 3). L’enumerazione è esaustiva.

2.1 Questi

fatti nuovi (e le relative prove), subentrati dopo la dichiarazione di fallimento (*nova* autentici o in senso proprio, denominati in tedesco *“echte Nova”*, in contrapposizione agli *pseudonova* o *“unechte Nova”* citati all’art. 174 cpv. 1, 2° periodo LEF), non ven-gono considerati d’ufficio, ma spetta al debitore farli valere espres-samente e provarne l’adempimento con documenti, sempre che renda verosimile la sua solvibilità. Un fatto è reso verosimile se il giudice, nel suo libero esame, giunge alla conclusione ch’esso corrisponde con una sufficiente probabilità alle allegazioni della parte (DTF 120 II 393 consid. 4/c). Concretamente è pertanto sufficiente per l’annullamento della dichiarazione di fallimento che la solvibilità del fallito sia più probabile della sua insolvibilità. A tal proposito non devono essere poste esigenze troppo severe, in modo particolare allorquando la possibilità che l’azienda sopravviva economicamente non può essere negata *a priori* (FF 1991 III 80) e la mancanza di liquidità sufficiente appare passeggera (sentenza del Tribunale federale 5A_328/2011 dell’11 agosto 2011, consid. 2).

L’illiquidità dev’essere oggettiva, tale da impedire al debitore di tacitare i suoi creditori alla scadenza dei loro crediti. Un indizio d’in­solvibilità può emergere dal numero e dall’importo delle esecuzioni pendenti, così come da eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di fallimento impugnato. Anche il fatto di non essere in grado di pagare modesti importi indica insolvibilità. La solvibilità dev’essere resa verosimile sulla base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti, estratti bancari, contratti di credito e così via, mentre semplici dichiarazioni del debitore sono insufficienti (Giroud/Theus Simoni in: Basler Kommentar, SchKG II, 3a ed. 2021, n. 26*d* ad art. 174 LEF).

2.2 Nel caso in esame la reclamante ha prodotto una ricevuta rilasciata dall’Ufficio d’esecuzione di Locarno l’8 aprile 2022 (doc. C accluso al reclamo) relativa al versamento di fr. 20'523.70 a saldo dell’esecuzione promossa dall’istante, per cui il presupposto di cui all’art. 174 cpv. 2 n. 1 risulta adempiuto.

2.3 Per quel che riguarda invece il requisito della solvibilità – condizione indispensabile per ottenere l’annullamento della decisione impugnata poiché, come visto, il pagamento della somma posta in esecuzione è avvenuto soltanto dopo la pronuncia del fallimento – dall’estratto esecutivo (all’8 aprile 2022) prodotto dalla reclamante (doc. D) si evince che nei suoi confronti non è più pendente alcuna esecuzione e non risultano attestati di carenza di beni a suo carico. Ciò porta a ritenere che la sua sopravvivenza economica non sia minacciata a breve.

Ricordato che secondo giurisprudenza e dottrina non si possono imporre esigenze troppo severe alla verosimiglianza della solvibi-lità, nel caso che ci occupa si può affermare che la capacità di pagamento della reclamante appare più probabile della sua incapacità di pagamento, per cui la prognosi in merito alla sua situazione finanziaria può essere ritenuta favorevole e la sua solvibilità sufficientemente verosimile. Risultando adempiuti i requisiti di cui all’art. 174 cpv. 2 LEF, il fallimento della RE 1 va annullato.

3. La tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come pure le spese dell’Ufficio dei fallimenti, sono poste in ambo le sedi a carico della reclamante, il cui pagamento tardivo ha reso necessario l’avvio della procedura giudiziaria (cfr. art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Alla controparte non si assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere osservazioni al reclamo.

La tassa di giustizia di primo grado sarà riversata all’istante prelevandola sull’anticipo versato in questa sede.

Per questi motivi,

pronuncia: I. Il reclamo è accolto e di conseguenza:

1. La dichiarazione di fallimento pronunciata il 28 marzo 2022 dalla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Città nei confronti della RE 1 è annullata.

2. La tassa di giustizia di prima sede di fr. 100.–, da anticipare come di rito, è posta a carico della RE 1.

3. Le spese dell’Ufficio dei fallimenti, da anticipare come di rito, sono poste a carico della RE 1.

II. La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.– è posta a carico della RE 1. La parte eccedente dell’anticipo corrisposto dalla reclamante in questa sede, pari a fr. 100.–, è versata alla CO 1 quale rimborso della tassa di giustizia di primo grado di cui al soprastante dispositivo n. I.2.

III. Notificazione a:

–

; – ; – Ufficio d’esecuzione, Locarno; – Ufficio dei fallimenti, Viganello; – Ufficio cantonale del Registro di commercio, Biasca; – Ufficio del Registro fondiario del Distretto di Locarno, Locarno.

Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Città.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).