Unemployment Insurance Fund v. Debtors (Appeal Timeliness)
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court addressed appeals against two separate lower court decisions that definitively rejected oppositions filed by two individuals against debt enforcement proceedings initiated by a cantonal unemployment insurance fund seeking recovery of insolvency indemnities related to a restaurant business. The appellate court declared both appeals inadmissible because they were filed outside the ten-day appeal deadline following notification of the contested decisions, despite the initial submission being technically incomplete and the deadline having expired weeks prior to the final filing.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 319 lett. a CPC, Art. 251 lett. a CPC, Art. 321 cpv. 2 CPC, Art. 106 cpv. 1 CPC, Art. 112 cpv. 1 lett. d LTF, Art. 72 cpv. 2 lett. a LTF; Unemployment Insurance Fund v. Debtors (Appeal Timeliness): The appellate court declared both appeals inadmissible because they were filed outside the ten-day appeal deadline following notification of the contested decisions, despite the initial submission being technically incomplete and the deadline having expired weeks prior to the final filing.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThis article governed the imposition of court costs based on the outcome of the appeal.
These articles were cited for determining the court fees for the current judgment.
Testo completo
Incarti n. 14.2022.42 14.2022.43 · Lugano 30 settembre 2022 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta del giudice: · Jaques, presidente
vicecancelliera: · Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48*b* LOG) nelle cause SO.2022.70 e SO.2022.73 (rigetto definitivo dell’opposizione) della Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord promosse con istanze 31 gennaio 2022 dalla
Cassa cantonale d’assicurazione contro la disoccupazione, Bellinzona contro
RE 1 CO 2,
giudicando sui reclami del 7 aprile 2022 presentati da RE 1 e CO 2 contro le decisioni emesse il 18 marzo 2022 dal Pretore;
ritenuto in fatto e considerando in diritto:
che con precetti esecutivi n. __________ e __________ emessi rispettivamente il 7 e 17 settembre 2021 dall’Ufficio d’esecuzione di Mendrisio, la Cassa cantonale d’assicurazione contro la disoccupazione (in seguito: “Cassa”) ha escusso i coniugi CO 2 e RE 1 per l’incasso da ognuno di fr. 9'657.45, indicando quale causa del credito l’*“Indennità per insolvenza Art. 51 ss LADI (per Bar Ristorante __________, __________ – Come da conteggio del 26 aprile 2021”* e ciascun coniuge come il condebitore solidale dell’altro;
che statuendo con due decisioni separate del 18 marzo 2022 sulle istanze presentate dalla Cassa il 31 gennaio 2022, il Pretore della Giurisdizione di Mendrisio-Nord le ha accolte entrambe e rigettato in via definitiva le rispettive opposizioni interposte dai convenuti, ponendo a carico di ciascun di loro le spese processuali di fr. 330.– senz’assegnare indennità;
che RE 1 e CO 2 sono insorti al Tribunale di appello con un reclamo del 29 marzo 2022 nell’*“inc. SO.2022.73”*;
che il 1° aprile 2022, il presidente della Camera ha comunicato ai ricorrenti di non poter trattare i loro reclami siccome non avevano prodotto la sentenza impugnata e ha segnalato loro che avrebbe potuto prenderli in considerazione solo se li avessero ripresentati nelle forme ed entro il termine stabliti dalla legge e ricordati nella risposta;
che il 7 aprile 2022, RE 1 e CO 2 hanno ripresentato i reclami, limitandosi ad allegare la documentazione già prodotta in prima sede, che secondo loro dimostra il pagamento dei fr. 9'657.45 posti in esecuzione;
che le due cause sono state congiunte mediante ordinanza del 24 agosto 2022;
che le sentenze impugnate – emanate in materia di rigetto dell’opposizione – sono decisioni di prima istanza finali e inappellabili (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso;
che pronunciate in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), le decisioni sono impugnabili entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC);
che la notifica è avvenuta in concreto il 21 marzo 2022 sia a RE 1 sia a CO 2 (tracciamento delle raccomandate n. 98.__________ e 98.__________), sicché il termine d’impugnazione è scaduto giovedì 31 marzo;
che inoltrati *brevi manu* solo il 7 aprile 2022, i reclami sono tardivi;
che gli atti inoltrati il 29 marzo 2022 erano formalmente irricevibili, come già segnalato con la riposta del 1° aprile 2022;
che le tasse del presente giudizio,
stabilite in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC), mentre non si pone
problema di ripetibili, la controparte non avendo presentato osservazioni;
che circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 9'657.45, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.
74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo di RE 1 è irricevibile.
Le spese processuali di complessivi fr. 150.– relative al presente giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.
2. Il reclamo di CO 2 è irricevibile.
Le spese processuali di complessivi fr. 150.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico.
3. Notificazione a:
– ; – ; – .
Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).