Bankruptcy Annulled Due to Pre-Decree Debt Payment
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe appellant challenged a lower court's decision to declare bankruptcy due to an unpaid debt, arguing that the debt had been settled prior to the bankruptcy ruling. The reviewing court accepted the appeal because the appellant provided evidence, confirmed by the enforcement office, demonstrating that the execution debt had been fully paid on February 10, 2022, which was before the bankruptcy was decreed on March 23, 2022, thus meeting the legal requirement for annulling bankruptcy if the debt is extinguished before the declaration. Consequently, the bankruptcy was overturned, though the appellant was ordered to bear the costs for both instances due to their initial late payment that necessitated the proceedings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 174 cpv. 1 LEF, Art. 251 lett. a CPC, Art. 142 cpv. 3 CPC, Art. 31 LEF, Art. 174 cpv. 2 LEF, Art. 107 cpv. 1 lett. f CPC; Bankruptcy Annulled Due to Pre-Decree Debt Payment: The reviewing court accepted the appeal because the appellant provided evidence, confirmed by the enforcement office, demonstrating that the execution debt had been fully paid on February 10, 2022, which was before the bankruptcy was decreed on March 23, 2022, thus meeting the legal requirement for annulling bankruptcy if the debt is extinguished before the declaration. Consequently, the bankruptcy was overturned, though the appellant was ordered to bear the costs for both instances due to their initial late payment that necessitated the proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IABasis for annulling the bankruptcy declaration because the execution debt was proven to be extinguished before the bankruptcy order.
Cited to justify placing the court fees and costs on the appellant due to the initiation of judicial proceedings caused by late payment.
Cited in the reasoning section regarding the calculation of court fees, although this article relates to costs placed on the appellant in the dispositive.
Testo completo
RE 1 Incarto n. 14.2022.38 · Lugano 6 aprile 2022 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta del giudice: · Jaques, presidente
vicecancelliera: · Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48*b* LOG) nella causa SO.2021.5834 (fallimento) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 7 dicembre 2021 dalla
CO 1 contro
RE 1 (patrocinato dall’avv. PA 1, )
giudicando sul reclamo del 31 marzo 2022 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 23 marzo 2022 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Nell’ambito dell’esecuzione n. __________ dell’Ufficio d’esecuzione di Lugano, il 7 dicembre 2021 la CO
1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, di decretare il fallimento di RE 1 per il mancato pagamento di fr. 2'932.50 oltre a interessi e spese.
B. All’udienza di discussione del 23 marzo 2022 nessuno è comparso.
C. Statuendo con decisione del 23 marzo 2022 il Pretore ha dichiarato il fallimento di RE 1 dal giorno successivo alle ore 10:00, ponendo a carico della massa fallimentare la tassa di giustizia di fr. 80.– e un acconto di fr. 920.– per le spese esecutive.
D. Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a
questa Camera con un reclamo del 31 marzo 2022 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento
del fallimento, asserendo di avere saldato il credito posto in esecuzione. L’indomani il presidente della Camera ha concesso all’impugnazione effetto sospensivo. Il reclamo non è stato intimato alla controparte per osservazioni, avendo la stessa perso ogni interesse alla causa in seguito all’estinzione del suo credito.
Considerando
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è avvenuta in concreto a RE 1 in via edittale il 24 marzo 2022, il termine d’impugnazione è scaduto domenica 3 aprile, per cui la scadenza è stata riportata a lunedì 4 aprile (art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art.
31 LEF). Presentato il 31 marzo 2022 (data del timbro postale), il reclamo è dunque senz’altro tempestivo.
2. Secondo l’art. 174 cpv. 1 LEF la decisione del giudice del fallimento può essere deferita all’autorità giudiziaria superiore entro dieci giorni dalla notificazione. Le parti possono avvalersi di fatti nuovi, se questi si sono verificati anteriormente alla decisione di prima istanza (cosiddetti *“unechte Noven”*). Il fallimento va quindi annullato, in particolare, se il debitore dimostra con documenti che, prima della sua apertura, ha estinto il credito posto in esecuzione per pagamento (art. 172 n. 3 LEF).
Nel caso in esame il reclamante ha prodotto una e-mail 29 marzo 2022 dell’Ufficio d’esecuzione di Lugano che conferma il pagamento a saldo dell’esecuzione promossa dall’istante (doc. B accluso al reclamo), avvenuto il 10 febbraio 2022. La Camera ha verificato d’ufficio (art. 255 lett. CPC) che tale informazione è corretta. Ne segue, che l’estinzione del credito dell’istante si è verificata prima della pronuncia del fallimento, il successivo 24 marzo. Di conseguenza il presupposto di cui all’art. 172 n. 3 LEF risultando adempiuto già al momento in cui è stato decretato, il fallimento va annullato senza necessità di verificare la solvibilità del reclamante nel senso dell’art. 174 cpv. 2 LEF
3. La tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come pure le spese dell’Ufficio dei fallimenti, sono poste in ambo le sedi a carico del reclamante, il cui pagamento tardivo, dopo la scadenza di venti giorni indicata nella comminatoria di fallimento, notificata alla reclamante già il 20 settembre 2021 (doc. B accluso al reclamo), ha reso necessario l’avvio della procedura giudiziaria (cfr. art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Alla controparte non si assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere osservazioni al reclamo. La tassa di giustizia di primo grado sarà riversata all’istante prelevandola sull’anticipo versato in questa sede.
Per questi motivi,
pronuncia: I. Il reclamo è accolto e di conseguenza:
1. La dichiarazione di fallimento pronunciata il 23 marzo 2022 dalla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, nei confronti di RE 1 è annullata.
2. La tassa di giustizia di prima sede di fr. 80.–, da anticipare come di rito, è posta a carico di RE 1.
3. Le spese dell’Ufficio dei fallimenti, da anticipare come di rito, sono poste a carico di RE 1.
II. La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.– è posta a carico di RE
1. La parte eccedente dell’anticipo corrisposto dal reclamante in questa sede, pari a fr. 80.–, è versata alla CO
1 quale rimborso della tassa di giustizia di primo grado di cui al soprastante dispositivo n. I.2.
III. Notificazione a:
–
; –
; – Ufficio d’esecuzione, Lugano; – Ufficio dei fallimenti, Viganello; – Ufficio cantonale del Registro di commercio, Biasca; – Ufficio del Registro fondiario del Distretto di Lugano, Lugano.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).