Legislator Giurisprudenza & Legislazione
14.2022.36 • TRAC TI 14.2022.36 Generato dall'IA

Enforcement Order Appeal Dismissed for Extraneous Arguments

Numero d'incarto 14.2022.36
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

A party appealed the lower court's definitive rejection of their opposition to an enforcement order seeking CHF 27,000 plus interest, based on a final divorce decree concerning the first installment of the matrimonial property settlement. The appellate court dismissed the appeal as inadmissible because the appellant failed to properly contest the lower court's reasoning—which correctly limited its review to the executory title and any set-off defenses—by instead introducing new, extraneous arguments related to prior complaints against the ex-spouse concerning their daughter, which were outside the scope of the summary enforcement procedure and were not raised in the initial proceedings.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 319 lett. a CPC, Art. 251 lett. a CPC, Art. 321 cpv. 2 CPC, Art. 321 cpv. 1 CPC, Art. 320 CPC, Art. 326 cpv. 1 CPC; Enforcement Order Appeal Dismissed for Extraneous Arguments: The appellate court dismissed the appeal as inadmissible because the appellant failed to properly contest the lower court's reasoning—which correctly limited its review to the executory title and any set-off defenses—by instead introducing new, extraneous arguments related to prior complaints against the ex-spouse concerning their daughter, which were outside the scope of the summary enforcement procedure and were not raised in the initial proceedings.

Parole chiave

Generato dall'IA
autorizzazione all’esecuzione opposizione opposizione al divorzio allegazione motivata sentenza di divorzio opposizione al precetto esecutivo

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
DTF 147 III 179
1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 147 III 179 consid.
DTF 142 I 94
1 CPC) – ciò che la Camera verifica d’ufficio – nel senso che dal memoriale deve evincersi per quali ragioni la sentenza di primo grado è contestata (DTF 142 I 94 consid.
Generato dall'IA

Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

Generato dall'IA
art. 106 cpv. 1 CPC

Applied to impose the costs of the current decision based on the outcome of the appeal.

art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35)

Used in conjunction with Art. 106 CPC to determine the amount of the judicial fee.

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

RE 1CO 1 Incarto n. 14.2022.36 · Lugano 2 agosto 2022 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta del giudice: · Jaques, presidente

vicecancelliera: · Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48*b* LOG) nella causa SO.2022.229 (rigetto definitivo dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 18 gennaio 2022 da

CO 1 (patrocinata dall’__________ PA 1 __________) contro

RE 1

giudicando sul reclamo del 26 marzo 2022 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 17 marzo 2022 dal Pretore;

ritenuto

in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 23 dicembre 2021 dall’Ufficio d’esecuzione di Lugano, CO 1 ha escus­so l’ex marito RE 1 per l’incasso di fr. 27'000.– oltre agli interessi del 5% dal 16 gennaio 2021, indicando quale causa del credito la *“Sentenza di divorzio 19 settembre 2017 del Pretore aggiunto del distretto di Lugano (prima tranche liquidazione regime dei beni)”*.

B. Avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 18 gennaio 2022 CO 1 ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5. Entro il termine impartitogli per presentare osservazioni all’istanza, RE 1 è rimasto silente.

C. Statuendo con decisione del 17 marzo 2022, il Pretore ha accolto l’istanza e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dal convenuto, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 200.– e un’indennità di fr. 550.– a favore dell’istante.

D. Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 26 marzo 2022 per ottenerne implicitamente l’annullamento e la reiezione dell’istanza. Stante il prevedibile esito dell’odierno giudizio, il reclamo non è stato notificato alla controparte per osservazioni.

Considerando

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’oppo­­sizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1 Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è avvenuta al più presto a il 18 marzo 2022, il termine d’impugnazione è scaduto non prima di lunedì 28 marzo. Presentato quello stesso gior­no (data del timbro postale), il reclamo è dunque tempestivo.

1.2 La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 147 III 179 consid. 4.2.1 e i rimandi). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del

diritto sia l’ac­­certamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

1.3 Il reclamo dev’essere “motivato” (art. 321 cpv. 1 CPC) – ciò che la Camera verifica d’ufficio – nel senso che dal memoriale deve evincersi per quali ragioni la sentenza di primo grado è contestata (DTF 142 I 94 consid.

8.2 con rinvii). Doglianze generiche e recri-minazioni di carattere generale non sono sufficienti, come non basta ripetere nel reclamo le argomentazioni esposte in prima sede. Spetta al reclamante confrontarsi con la motivazione addotta nella sentenza impugnata, indicando dove e in che cosa consisterebbe lo sbaglio del primo giudice (sentenza del Tribunale federale 4A_290/2014 del 1° settembre 2014 consid. 3.1, in: RSPC 2015 pag. 52, i cui principi valgono anche per i reclami: sentenza 5D_ 190/2014 del 12 maggio 2015 consid. 2). Solo a tali condizioni è possibile entrare nel merito del ricorso, poiché giudicare un reclamo non significa rifare il processo di primo grado, ma verificare se la sentenza impugnata resiste alla critica.

1.3.1 Nella decisione impugnata, il Pretore ha rilevato che la sentenza di divorzio delle parti del 19 settembre 2017, siccome passata in giudicato ed esecutiva, costituisce valido titolo di rigetto definitivo. In effetti, egli ha precisato, l’importo di fr. 27'000.– posto in esecuzione corrisponde alla prima rata del compenso complessivo di fr. 54'000.– concordato dagli ex coniugi come liquidazione del regime matrimoniale. A mente del primo giudice pure la richiesta relativa agli interessi di mora dev’essere ammessa, in quanto è pacifico che la pretesa era esigibile prima dell’avvio dell’esecu­­zione forzata.

1.3.2 Nel reclamo RE 1 ricorda le sue continue denunce riguar­do al *“comportamento sconcertante”* di CO 1 nei confronti di loro figlia __________ e pretende che prima divalorizzare o giustificarei diritti della moglie nel divorzio, i diritti della figlia vengano messi in primo piano. Trova inquietante che in risposta alle sue innumerevoli denunce il Pretore abbia comunicato, con lettera del 2 dicembre 2020, che la denuncia avrebbe dovuto essere fatta dalla figlia stessa e che i fatti, *“frutti di motivi personali”*, sono ormai caduti in prescrizione. Il reclamante pretende quindi uno scritto in cui si giustifichi che in un

matrimonio è permesso *“abusare, omettere, mentire”*. Conclude che le autorità giudicanti con­tinuano a *“puntualizzare la

richiesta di prova di documentazione sui vari rigetti da [esse] emanati”*, ma mai hanno preso atto delle sue richieste e denunce né convocato

sua figlia per ascoltare le sue dichiarazioni.

1.3.3 Sennonché, così facendo, il reclamante non si confronta con la motivazione contenuta nella decisione impugnata (v. sopra consid. 1.3). Egli disconosce nuovamente che il tema delle denunce contro la moglie esula dalla competenza del giudice del rigetto, il cui compito si limita all’esame della forza probatoria del titolo prodotto dal creditore – nel caso concreto una decisione di divorzio di cui il reclamante non risulta aver tuttora ottenuto la modifica o la revisione – e di eventuali eccezioni liberatorie a norma dell’art. 81 LEF (come già spiegatogli nelle sentenze 14.2018.104 del 18 luglio 2018 consid. 2.2 e 14.2020.29 del 17 agosto 2020 consid. 2.2), per tacere del fatto che le allegazioni del reclamante sono irricevibili anche perché nuove, non avendo egli presentato osservazioni in prima sede (v. sopra consid. 1.2).

2. La tassa del presente giudizio, stabilita

in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di

ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato alla controparte per osservazioni.

3.Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art.

112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 27'000.–, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è irricevibile.

2. Le spese processuali di complessivi fr. 400.– relative al presente giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.

3. Notificazione a:

– ; – .

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).