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14.2022.33 • TRAC TI 14.2022.33 Generato dall'IA

Debtor's Appeal of Bankruptcy Granted After Proving Post-Order Debt Extinguishment and Solvency

Numero d'incarto 14.2022.33
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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A creditor sought the bankruptcy of a debtor for an unpaid debt, which the lower court granted despite the debtor's absence at the hearing. The debtor appealed, arguing they had settled the execution debt in the interim, and the appellate court found the appeal timely, noting that cancellation of bankruptcy under the relevant statute requires both proof of debt extinguishment and verisimilitude of solvency. The court accepted documentation proving the debt was paid post-bankruptcy order, and upon independent review, found that the debtor had no other significant pending executions or certificates of deficiency, thus rendering their solvency sufficiently probable to warrant annulling the initial bankruptcy declaration, while nonetheless imposing court costs on the debtor for necessitating the appeal proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 174 cpv. 1 LEF, Art. 251 lett. a CPC, Art. 142 cpv. 3 CPC, Art. 31 LEF, Art. 174 cpv. 2 LEF, Art. 174 LEF; Debtor's Appeal of Bankruptcy Granted After Proving Post-Order Debt Extinguishment and Solvency: The debtor appealed, arguing they had settled the execution debt in the interim, and the appellate court found the appeal timely, noting that cancellation of bankruptcy under the relevant statute requires both proof of debt extinguishment and verisimilitude of solvency. The court accepted documentation proving the debt was paid post-bankruptcy order, and upon independent review, found that the debtor had no other significant pending executions or certificates of deficiency, thus rendering their solvency sufficiently probable to warrant annulling the initial bankruptcy declaration, while nonetheless imposing court costs on the debtor for necessitating the appeal proceedings.

Parole chiave

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procedura di fallimento prova della solvibilità opposizione tardiva remissione del debito debito insoddisfatto revoca del fallimento Fallimento. Estinzione del credito dell’istante dopo la pronuncia. Solvibilità

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 174 cpv. 2 LEF

This provision was the main legal basis for accepting the appeal and annulling the bankruptcy decree, as the conditions for extinguishing the debt were met.

art. 107 cpv. 1 lett. f CPC

Cited in the reasoning for imposing court costs on the appellant due to the late payment necessitating judicial proceedings.

art. 52 lett. a OTLEF

Cited in the reasoning for calculating the justice fee imposed on the appellant.

art. 61 cpv. 1 OTLEF

Cited in the reasoning for calculating the justice fee imposed on the appellant.

art. 100 cpv. 1 LTF

Cited in the legal remedies section concerning the deadline for filing an appeal to the Federal Tribunal.

art. 46 cpv. 1 LTF

Cited in the legal remedies section concerning the suspension of the appeal deadline during judicial holidays.

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Testo completo

Incarto n. 14.2022.33 · Lugano 4 luglio 2022 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta del giudice: · Jaques, presidente

vicecancelliera: · Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48*b* LOG) nella causa SO.2021.5532 (fallimento) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 23 novembre 2021 dalla

CO 1 contro

RE 1 (patrocinata dall’__________ PA 1, __________)

giudicando sul reclamo del 25 marzo 2022 presentato dall’RE 1 contro la decisione emessa il 16 marzo 2022 dal Pretore;

ritenuto

in fatto: A. Nell’ambito dell’esecuzione n. __________ dell’Ufficio d’esecuzione di Lugano, il 23 novembre 2021 la CO 1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, di decretare il fallimento dell’RE 1 per il mancato pagamento di fr. 5'950.50 oltre a interessi e spese.

B. All’udienza di discussione del 16 marzo 2022 nessuno è comparso.

C. Statuendo con decisione dello stesso 16 marzo 2022 il Pretore ha dichiarato il fallimento dell’RE 1 dal gior-no successivo alle ore 10:00, ponendo a carico della massa fallimentare la tassa di giustizia di fr. 80.– e un acconto di fr. 920.– per le spese esecutive.

D. Contro la sentenza appena citata l’RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 25 marzo 2022 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamen­to del fallimento, asserendo di avere saldato il credito posto in ese­cuzione. Lo stesso giorno il presidente della Camera ha parzialmente accolto la domanda di effetto sospensivo, rettificando poi l’ordinanza il 28 marzo in merito al nome della reclamante, erratamente riportato. Il reclamo non è stato intimato alla controparte per osservazioni, avendo la stessa perso ogni interesse alla causa in seguito all’estinzione del suo credito.

Considerando

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.

48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è avvenuta in concreto all’RE 1 il 17 marzo 2022, il termine d’impugnazione è scaduto domenica 27 marzo, per cui la scadenza è stata riportata a lunedì 28 marzo (art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF). Presentato *brevi manu* tre giorni pri­ma, il reclamo è dunque senz’altro tempestivo.

2. In virtù dell’art. 174 cpv. 2 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto (n. 1), o che l’importo dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a disposizione del creditore (n. 2), oppure che il creditore ha ritirato la domanda di fallimento (n. 3). L’enumerazione è esaustiva.

2.1 Questi

fatti nuovi (e le relative prove), subentrati dopo la dichiarazione di fallimento (*nova* autentici o in senso proprio, denominati in tedesco *“echte Nova”*, in contrapposizione agli *pseudonova* o *“unechte Nova”* citati all’art. 174 cpv. 1, 2° periodo LEF), non vengono considerati d’ufficio, ma spetta al debitore farli valere espressamente e provarne l’adempimento con documenti, sempre che renda verosimile la sua solvibilità. Un fatto è reso verosimile se il giudice, nel suo libero esame, giunge alla conclusione ch’esso corrisponde con una sufficiente probabilità alle allegazioni della parte (DTF 120 II 393 consid. 4/c). Concretamente è pertanto sufficiente per l’annullamento della dichiarazione di fallimento che la solvibilità del fallito sia più probabile della sua insolvibilità. A tal proposito non devono essere poste esigenze troppo severe, in modo particolare allorquando la possibilità che l’azienda sopravviva economicamente non può essere negata *a priori* (FF 1991 III 80) e la mancanza di liquidità sufficiente appare passeggera (sentenza del Tribunale federale 5A_328/2011 dell’11 agosto 2011, consid. 2).

L’illiquidità dev’essere oggettiva, tale da impedire al debitore di tacitare i suoi creditori alla scadenza dei loro crediti. Un indizio d’insolvibilità può emergere dal numero e dall’importo delle esecuzioni pendenti, così come da eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di fallimento impugnato. Anche il fatto di non essere in grado di pagare modesti importi indica insolvibilità. La solvibilità dev’essere resa verosimile sulla base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti, estratti

bancari, contratti di credito e così via, mentre semplici dichiarazioni del debitore sono insufficienti (Giroud/Theus Simoni in: Basler

Kommentar, SchKG II, 3a ed. 2021, n. 26*d* ad art. 174 LEF).

2.2 Nel caso in esame la reclamante ha prodotto una ricevuta rilasciata dall’Ufficio d’esecuzione di Lugano il 23 marzo 2022 (doc. C) relativa al versamento di fr. 6’064.55 a saldo dell’esecuzione promossa dall’istante, per cui il presupposto di cui all’art. 174 cpv. 2 n. 1 risulta adempiuto.

2.3 Per quel che riguarda invece il requisito della solvibilità – condizione indispensabile per ottenere l’annullamento della decisione impugnata poiché, come visto, il pagamento della somma posta in esecuzione è avvenuto soltanto dopo la pronuncia del fallimen­to – in sede di concessione dell’effetto sospensivo il presidente della Camera, in seguito all’errata registrazione del nome della reclamante per un disguido di cancelleria, ha accertato per sbaglio che dopo l’estinzione del credito dell’istante non erano più pendenti né esecuzioni né attestati di carenza di beni nei suoi confronti. Nel frattempo, tuttavia, la Camera ha appurato d’ufficio (art. 255 lett. a CPC) che nel registro delle esecuzioni relativo alla re-clamante sono ancora iscritte solo due esecuzioni, indicate però come perente. Non risultano d’altronde attestati di carenza di beni a suo carico.

Ciò porta a ritenere che la sua sopravvivenza economica non sia minacciata a breve. Ricordato che secondo giurisprudenza e dottrina non si possono imporre esigenze troppo severe alla verosimiglianza della solvibilità, nel caso che ci occupa si può affermare che la capacità di pagamento della reclamante appare più probabile della sua incapacità di pagamento, per cui la prognosi in merito alla sua situazione finanziaria può essere ritenuta favorevole e la sua solvibilità sufficientemente verosimile. Risultando adempiuti i requisiti di cui all’art. 174 cpv. 2 LEF, il fallimento dell’RE 1 va annullato.

3. La tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come pure le spese dell’Ufficio dei fallimenti, sono poste in ambo le sedi a carico della reclamante, il cui pagamento tardivo ha reso necessario l’avvio della procedura giudiziaria (cfr. art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Alla controparte non si assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere osservazioni al reclamo. La tassa di giustizia di primo grado sarà riversata all’istante prelevandola sull’anticipo versato in questa sede.

Per questi motivi,

pronuncia: I. Il reclamo è accolto e di conseguenza:

1. La dichiarazione di fallimento pronunciata il 16 marzo 2022 dalla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, nei confronti dell’RE 1 è annullata.

2. La tassa di giustizia di prima sede di fr. 80.–, da anticipare come di rito, è posta a carico dell’RE 1.

3. Le spese dell’Ufficio dei fallimenti, da anticipare come di rito, sono poste a carico dell’RE 1.

II. La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.– è posta a ca­rico dell’RE 1. La parte eccedente dell’anticipo corrisposto dalla reclamante in questa sede, pari a fr. 80.–, è versata alla CO

1 quale rimborso della tassa di giustizia di primo grado di cui al soprastante dispositivo n. I.2.

III. Notificazione a:

–

; –

; – Ufficio d’esecuzione, Lugano; – Ufficio dei fallimenti, Viganello; – Ufficio cantonale del Registro di commercio, Biasca; – Ufficio del Registro fondiario del Distretto di Lugano, Lugano.

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).