Suspension of Swiss Enforcement of Italian Payment Order Denied Due to Insufficient Substantiation of Opposition Success
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe appeal concerned a claim for the definitive rejection of an objection to a debt collection proceeding based on an Italian enforceable payment order, where the debtor sought suspension of the Swiss enforcement proceedings under Article 46 of the Lugano Convention pending the final decision on the opposition lodged in Italy. The court dismissed the appeal, reasoning that the debtor failed to sufficiently substantiate the necessary conditions for suspension, specifically by not demonstrating that the evidence relied upon (such as a bank transfer order and an invoice) rendered the success of the underlying opposition in Italy sufficiently likely, especially since the documents were dated prior to the decision granting provisional enforceability in Italy, yet were not presented at that time, leading the court to conclude that the decision rejecting the objection was legally sound.
Regesto Legislator
UfficialeRigetto definitivo dell’opposizione. Decreto ingiuntivo italiano munito di provvisoria esecutività durante l’opposizione. Sospensione della causa di rigetto durante la procedura italiana d’opposizione
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited in the dispositive for allocating court costs based on the outcome of the appeal (loser pays).
Cited in reasoning section 7 regarding the jurisdictional threshold for remedies at the Federal Tribunal.
Cited in reasoning section 7 regarding the possibility of appealing to the Federal Tribunal.
Cited in the remedies section regarding the appeal deadline to the Federal Tribunal.
Cited in the remedies section regarding suspension of the appeal deadline during judicial vacations.
Testo completo
Incarto n. 14.2022.30 · Lugano 12 ottobre 2022 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta dei giudici: · Jaques, presidente Walser e Grisanti
vicecancelliera: · Bertoni
statuendo nella causa SO.2022.55 (rigetto definitivo dell’opposizione) della Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud promossa con istanza 27 gennaio 2022 dalla
CO 1 IT- (patrocinata dall’__________ PA 2 __________) contro
RE 1 (patrocinata dall’__________ PA 1 __________)
giudicando sul reclamo del 21 marzo 2022 presentato dalla RE 1 contro la decisione emessa il 10 marzo 2022 dal Pretore aggiunto;
ritenuto
in fatto: A. In accoglimento della richiesta del 10 febbraio 2020, con decreto ingiuntivo telematico n. 530/2020 del 24 febbraio 2020 il Tribunale ordinario di Como ha ingiunto alla RE 1 di pagare alla CO 1 € 97'127.43 oltre agli interessi, spese, IVA, CPA e occorrende, avvertendo la debitrice ingiunta del diritto di proporre opposizione contro il decreto nei sessanta giorni dalla notifica, altrimenti sarebbe diventato definitivo. Essa ha fatto tempestivamente uso di tale facoltà.
B. Con ordinanza del 17 dicembre 2020 il Tribunale ordinario di Como ha concesso al decreto ingiuntivo la provvisoria esecutività (art. 648 CPCit), contro la quale la RE 1 ha interposto reclamo in medesima data.Mediante
decisione del 15 gennaio 2021, lo stesso tribunale ha giudicato il reclamo inammissibile. Il decreto ingiuntivo è stato munito della formula esecutiva
il 18 ottobre 2021. L’udienza per la discussione dell’opposizione al decreto ingiuntivo è stata fissata per il 24 giugno 2022.
C. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 2 novembre 2021 dall’Ufficio d’esecuzione di Mendrisio, la società CO 1 ha escusso la RE 1 per l’incasso di fr. 107'496.85 oltre agli interessi del 5% dal 28 ottobre 2021, indicando quale causa del credito: *“Decr. Ingiuntivo Telematico dich. esec. nello Stato d’Origine* *con ordinanza resa in contraddittorio fra le parti costituite ex art. 648 cpci dal Trib. di Como e pedissequo Allegato V Convenzione di Lugano 2010 rilasciato in copia autentica il 22.10.21 dal medesimo Trib. di Como (Titolo disponibile). Rapp. sottostante costituito da fatt. comm. impagate. EURO 97127.43= per capitale di fatt. non pagate, oltre EURO 4284.70=per spese legali liquidate in decreto oneri e accessori compresi per un tot. di EURO 101412.13=pari a Fr 107496.85 =(Cambio 1.06)+int. legali italiani dal 11.02.20 al saldo, oltre int. di mora 5% dal
28.10.21 al saldo”*.
D. Avendo la RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 27 gennaio 2022 la CO 1 ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud. Nel termine impartito, la convenuta si è opposta all’istanza con osservazioni scritte del 18 febbraio 2022. Entro i termini assegnato loro, il 22 febbraio 2022 l’istante ha presentato una replica, cui la RE 1 ha ribattuto con una duplica del 7 marzo 2022.
E. Statuendo con decisione del 10 marzo 2022, il Pretore aggiunto ha accolto l’istanza e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dalla convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 900.– e un’indennità di fr. 3'000.– a favore dell’istante.
F. Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 21 marzo 2022 affinché sia accordata la sospensione del procedimento giusta l’art. 46 Clug fintantoché il Tribunale ordinario di Como non avrà emesso una decisione finale sull’opposizione al decreto ingiuntivo. L’8 aprile 2022 il Presidente della Camera ha respinto la richiesta d’effetto sospensivo presentata con l’impugnazione. Nelle sue osservazioni del
19 aprile 2022, la CO 1 ha concluso per la reiezione del reclamo.
Considerando
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1 Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è
avvenuta in concreto al patrocinatore della RE 1 l’11 marzo 2022, il termine d’impugnazione è scaduto lunedì 21 marzo. Presentato
quello stesso giorno (data del timbro postale), il reclamo è dunque tempestivo.
1.2 La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 147 III 179 consid. 4.2.1 e i rimandi). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del
diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
2. In virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura di rigetto è una procedura sommaria documentale *(Aktenprozess)*, il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva senza indugio (art. 84 cpv. 2 LEF) ove l’escusso non dimostri immediatamente una delle eccezioni liberatorie enumerate all’art. 81 LEF (DTF 139 III 446, consid. 4.1.1).
3. Nella decisione impugnata, il Pretore aggiunto ha considerato che il decreto ingiuntivo dichiarato provvisoriamente esecutivo in pendenza di opposizione (art. 648 CPCit) costituisce una decisione ai sensi dell’art. 32 CLug e quindi un valido titolo di rigetto definitivo dell’opposizione. Ha d’altronde respinto l’eccezione della convenuta relativa alla violazione dell’ordine
pubblico svizzero, giacché *“strumentale”* e infondata, così come l’eccezione d’estinzione del debito, con cui la convenuta sosteneva che, a seguito della richiesta di
pagamento di € 94'256.85 formulata dall’istante il 3 marzo 2018, avrebbe provveduto a corrisponderle € 73'589.27
e per la rimanenza avrebbe posto in compensazione un credito di € 20'667.–. Il Pretore aggiunto ha infatti, da un canto, ricordato che il giudice dell’*exequatur* non può riesaminare nel merito la decisione straniera da delibare e, dall’altro, ha ritenuto che il dettaglio del bonifico estero di € 73'589.27, indicante quale data d’esecuzione il 15 marzo 2018, attesta che lo stato del pagamento è *“da elaborare”* sicché
non può valere come prova dell’avvenuto pagamento, mentre la fattura del 30 dicembre 2017, relativa alla commissione sul
fatturato del 2017, è un documento unilaterale della convenuta, che in assenza di ulteriori elementi non dimostra l’allegata estinzione per compensazione.
Il primo giudice ha altresì respinto la richiesta subordinata della convenuta di sospendere il procedimento in Svizzera in virtù dell’art. 46 cpv. 1 CLug in attesa del passaggio in giudicato della decisione italiana. Premesso che l’applicazione di quella norma è controversa nella procedura sommaria, per completezza ha comunque rilevato che la RE 1 non ne ha reso verosimili le condizioni, posto che – come anzidetto – la documentazione prodotta, che la parte convenuta risulta peraltro aver già fatto valere dinanzi al giudice italiano, non comprova il pagamento del debito posto in esecuzione, sicché le prospettive di successo dell’opposizione al decreto ingiuntivo appaiono esigue.
4. Nel reclamo la RE 1 ribadisce che il procedimento dev’essere sospeso a norma dell’art.
46 cpv. 1 CLug sino a quando le competenti autorità giudiziarie estere non avranno emanato una sentenza di merito circa l’opposizione al decreto ingiuntivo dichiarato provvisoriamente esecutivo. Essa sostiene di aver senz’altro reso verosimile in prima sede di aver estinto il debito posto in esecuzione, essendo al riguardo sufficiente la documentazione prodotta relativa all’ordine di pagamento e alla fattura, e quindi le prospettive di successo dell’opposizione al decreto. A sua mente il primo giudice ha trattato tale aspetto esigendo a torto una prova piena come per le eccezioni elencate all’art. 81 cpv. 1 LEF disconoscendo che fornire ai tribunali svizzeri la prova assoluta dell’esito futuro di un procedimento pendente presso i tribunali esteri è impossibile, motivo per cui per l’applicazione dell’art. 46 cpv. 1 CLug è sufficiente la verosimiglianza preponderante.
La reclamante rimprovera inoltre al primo giudice di essere caduto nell’arbitrio e di aver applicato il diritto in modo errato per essersi basato sulla sola affermazione dell’istante nella replica, in alcun modo comprovata e contestata nella duplica, secondo cui i documenti prodotti a sostegno della domanda di sospensione sarebbero già stati vagliati dal giudice italiano e ritenuti non idonei alla sospensione provvisoria dell’esecutività del decreto ingiuntivo ai sensi dell’art. 648 CPCit.
5. Ora, come rilevato dal Pretore aggiunto l’applicabilità dell’art. 46 CLug nella procedura di rigetto dell’opposizione è controversa. Nella sua più recente
giurisprudenza la scrivente Camera ha lasciato la questione aperta (sentenza della CEF 14.2020.193 dell’11 maggio 2021
consid. 7.2.4). Vi sarebbe del resto da chiedersi se la decisione resa su un’istanza di sospensione sia impugnabile (lo escludono: Staehelin/Bopp in: Dasser/Oberhammer [curatori], Handkommentar LugÜ, 3a ed. 2021, n. 17 ad art. 46 CLug con rinvii; Hofmann/ Kunz in: Basler Kommentar, Lugano-Übereinkommen, 2a ed. 2016, n. 139 ad art. 46 CLug), perlomeno nei casi in cui, come nella fattispecie, l’istanza è stata respinta (DTF 137 III 263 consid. 1.1.2 con riferimento alla sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee [CGCE] dell’11 agosto 1995 C-432/93 *SISRO*, Racc. 1995 I 2269 punto 42 e dispositivo). Tale esclusione è invero discutibile dal profilo della garanzia della via giudiziaria ancorata negli art. 6 CEDU e 29*a* Cost. (Staehelin/Bopp, op. cit., loc. cit.).
Anche nel caso in esame non è tuttavia necessario risolvere né il primo né il secondo quesito poiché la reclamante non ha reso verosimili le condizioni poste da questa norma per sospendere la causa di rigetto, come risulta dai considerandi successivi.
5.1 Il criterio principale da considerare per sospendere la causa nel senso dell’art.
46 § 1 CLug è quello delle prospettive di successo del ricorso contro la decisione di cui è chiesto l’*exequatur*. La sospensione dovrebbe essere ordinata solo se il giudice deve seriamente mettere in conto un (alto) rischio di annullamento della decisione impugnata o se la decisione appare evidentemente errata (citata 14.2020.193, consid. 7.3.1; Staehelin/Bopp, op. cit., n. 10 ad art. 46); Hofmann/ Kunz, op. cit., n. 59 ad art. 46).
5.1.1 Stante il divieto del riesame della decisione estera nel merito (art. 45 § 2 del Regolamento 44/2001 e della CLug), secondo la giurisprudenza europea il giudice davanti al quale è proposta l’opposizione contro l’autorizzazione all’esecuzione di una decisione giudiziaria resa in un altro Stato contraente può prendere in considerazione, nella sua decisione relativa a una domanda di sospen-sione del procedimento nel senso dell’art. 38 della Convenzione di Bruxelles (il cui tenore corrisponde a quello dell’art. 46 del Regolamento (CE) 44/2001 del Consiglio del 22 dicembre 2000 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale), solo i mezzi che la parte opponente non era in grado di far valere innanzi al giudice dello Stato d’origine, ad esclusione di quelli di cui il giudice straniero (di primo grado) non ha avuto conoscenza al momento di emettere la sua decisione, poiché la parte opponente ha omesso di farli valere dinanzi a lui pur avendone la possibilità (sentenza della CGCE del 1° giugno 1990 C-183/90 B.J. van Dalfsen, Racc. 1991 I-4743, punti 35 segg.). Il Tribunale federale si è allineato a tale sentenza (DTF 137 III 266 consid. 3.2.2) malgrado le critiche di una parte della dottrina (già citata 14.2020.193 consid. 7.3.1 e i rinvii).
5.1.2 Nel caso di specie, la reclamante insiste nell’affermare di non aver già prodotto dinanzi al giudice italiano che ha concesso la provvisoria esecutività i documenti che a suo dire renderebbero verosimili le prospettive di successo dell’opposizione al decreto ingiuntivo
(reclamo, n. 32, con rinvio alla duplica, n. 23). Le spettava però addurre e rendere perlomeno verosimili gli elementi a favore dell’adempimento dei
presupposti dell’art. 46 § 1 CLug (Hofmann/ Kunz, op. cit., n. 64 ad art. 46). Ora, essa non ha neppure prodotto le sue deduzioni nella procedura sfociata nell’ordinanza 17 dicembre 2020 di concessione della provvisoria esecutività (giusta l’art. 648 CPCit), con cui avrebbe potuto dimostrare di non aver già fatto valere la documentazione in questione. Si evince d’altronde dal
reclamo presentato contro tale ordinanza (doc. F ad 1) ch’essa aveva già eccepito con l’opposizione al decreto il
pagamento di ogni fattura emessa dall’istante sulla scorta di bonifici (doc. 2-29), che però non figurano agli atti del presente procedimento, ciò che non consente di verificare le sue allegazioni.
5.1.3 Ad ogni modo, per fugare l’eccezione addotta dall’istante la reclamante avrebbe dovuto rendere verosimile non solo di non aver prodotto i noti documenti in prima sede, ma ancora di non essere stata in grado di farlo. Orbene, l’ordine di bonifico indica come data di esecuzione il 15 marzo 2018 (doc. 8) e la fattura è datata 30 dicembre 2017 (doc. 9), di modo che non è dato di capire perché la RE
1 non avrebbe potuto produrre tali documenti già dinanzi al giudice italiano all’udienza del 16 dicembre 2020 (cfr. doc. F). Essa non ha fornito alcuna spiegazione al riguardo né nel reclamo, né nella duplica di prima sede. Ne segue che il Pretore aggiunto poteva validamente, in base alla giurisprudenza europea e svizzera, considerare irricevibili tali documenti e le re-lative allegazioni per quanto attiene alla domanda di sospensione della procedura giusta l’art. 46 CLug.
5.1.4 Invero, le critiche di una parte della dottrina alla giurisprudenza della CGCE e del Tribunale federale non appaiono sprovviste di fondamento. L’art. 46 § 1 CLug pare infatti praticamente svuotato di significato qualora, restringendone la portata del testo, la sospensione della causa di *exequatur* possa essere ottenuta solo per motivi che non sarebbero potuti essere invocati nella procedura estera di prima istanza, ossia sostanzialmente per
motivi fondati su veri *nova* o in presenza di una violazione del diritto di essere sentito dell’opponente, mentre, a ben vedere, le
prospettive di successo del ricorso contro la decisione di cui è chiesto l’*exequatur* dipendono ovviamente dai motivi d’impugnazione
invocati dal ricorrente, qualunque essi siano purché siano ricevibili secondo il diritto estero. Nell’esaminarli,
il giudice dell’*exequatur* non può ledere il divieto del riesame della decisione estera nel
merito, poiché non si pronuncia su tale sentenza, bensì sulla questione – processuale – della sospensione della procedura
di *exequatur*.
Non
è tuttavia necessario approfondire oltre la questione, perché il reclamo al vaglio dev’essere respinto anche se l’eccezione di
estinzione del credito vantato dall’istante dovesse essere reputata ricevibile.
5.2 In effetti, la reclamante si limita a ribadire che l’ordine di pagamento di € 73'589.27, pur non costituendo una prova del pagamento, unitamente agli altri documenti prodotti (doc. 7-14) lo rende sufficientemente verosimile (reclamo, n. 44). Rimprovera al Pretore aggiunto di aver preteso a torto una prova piena del pagamento come per le eccezioni elencate all’art. 81 cpv. 1 LEF, disconoscendo che fornire ai tribunali svizzeri la prova assoluta dell’esito futuro di un procedimento pendente presso i tribunali esteri è impossibile, motivo per cui per l’applicazione dell’art. 46 cpv. 1 CLug è sufficiente la verosimiglianza preponderante.
5.2.1 In
realtà il Pretore aggiunto ha specificato che *i requisiti della sospensione* non erano stati resi *“verosimili”* per il motivo che, in assenza di prova del pagamento, le prospettive
di successo dell’opposizione contro il decreto ingiuntivo apparivano esigue. La reclamante non si confronta con tale motivazione e in particolare non spiega perché se, come essa stessa ha ammesso, l’ordine di pagamento prodotto, in uno stato ancora *“da elaborare”* (doc. 8), non dimostra il pagamento, tale documento potrebbe rendere verosimili le possibilità di accoglimento dell’opposizione. La procedura di opposizione al decreto ingiuntivo è infatti una procedura di me-rito in cui il convenuto deve dimostrare l’esistenza dei fatti estintivi del credito con prova piena (art. 2697 cpv. 2 CCit). Le possibilità di accoglimento dell’opposizione dipendono quindi da tale prova.
D’altronde, la reclamante non spende una parola sulla questione della compensazione (per l’importo
residuo) né sul carattere unilaterale – e pertanto non probante – della fattura del 30 dicembre 2017. Il reclamo risulta quindi persino
irricevibile da questo punto di vista.
5.2.2 Non solo. La reclamante misconosce che per ottenere la sospensione della causa di rigetto non le bastava rendere verosimili preponderanti possibilità di accoglimento dell’opposizione, ma un alto rischio di annullamento della decisione impugnata o il suo carattere evidentemente errato (sopra consid. 5.1). Orbene, essa non pretende di disporre di altre prove all’infuori di quelle prodotte nella procedura di rigetto in grado di dimostrare pienamente l’estinzione del credito dell’istante né di essere ancora legittimata a produrle nella procedura di opposizione al decreto ingiuntivo. Ne segue che la decisione impugnata resiste alla critica anche nel merito.
6. La tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), come le ripetibili, determinate in virtù dell’art. 11 cpv. 1-2 RTar (RL 178.310) per il rinvio dell’art.
96 CPC, seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC).
7. Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 107'496.85, raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.
74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è respinto.
2. Le spese processuali di complessivi fr. 1'500.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico. La RE 1 rifonderà alla CO 1 fr. 2'200.– per ripetibili.
3. Notificazione a:
– ; – .
Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).