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14.2022.3 • TRAC TI 14.2022.3 Generato dall'IA

Appellant Withdraws Appeal; Case Struck from Roll with Final Judgment Effect

Numero d'incarto 14.2022.3
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio struck_off
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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The appellant, challenging a lower court decision that partially upheld an execution order against them, subsequently withdrew their appeal, which the appellate court treated as a voluntary cessation of litigation, resulting in the case being struck from the roll with a ruling that has the effect of a final judgment. The court reasoned that because the withdrawal amounted to a voluntary cessation of the case, the appellant was deemed the losing party and thus responsible for the related procedural costs, noting that because the matter was resolved solely by accepting the withdrawal and did not require service upon the opposing party, no award for reimbursement of legal fees was warranted, and the threshold for further federal appeal was not met.

Regesto Legislator

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Art. 219 CPC, Art. 241 CPC, Art. 241 cpv. 3 CPC, Art. 106 cpv. 1 CPC, Art. 21 LTG, Art. 112 cpv. 1 lett. d LTF; Appellant Withdraws Appeal; Case Struck from Roll with Final Judgment Effect: The court reasoned that because the withdrawal amounted to a voluntary cessation of the case, the appellant was deemed the losing party and thus responsible for the related procedural costs, noting that because the matter was resolved solely by accepting the withdrawal and did not require service upon the opposing party, no award for reimbursement of legal fees was warranted, and the threshold for further federal appeal was not met.

Parole chiave

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sentenza civile finzione di ritiro decisioni incidentali effetti delle pronunce pregiudiziali abbandono definitivo del procedimento decisione incidentale impugnabile Rigetto definitivo dell’opposizione. Ritiro reclamo

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 241 cpv. 3 CPC

Used in order 1 to dictate that the case is struck from the roll due to withdrawal/desistance.

art. 106 cpv. 1 CPC

Used as the basis in the reasoning for imposing costs on the appellant (reclamante) upon desistance, which is reflected in order 2.

art. 21 LTG

Cited to justify taking into account the non-substantive nature of the decision when determining costs in order 2.

art. 72 cpv. 2 lett. a LTF

Cited in the 'Rimedi giuridici' section as the basis for the possibility of an appeal in civil matters.

art. 100 cpv. 1 LTF

Cited in the 'Rimedi giuridici' section to set the deadline for filing an appeal.

art. 74 cpv. 2 LTF

Cited in the 'Rimedi giuridici' section as the condition for filing an appeal in civil matters.

art. 116 LTF

Cited in the 'Rimedi giuridici' section as the basis for filing a subsidiary constitutional appeal.

art. 113 LTF

Cited in the 'Rimedi giuridici' section concerning the subsidiary constitutional appeal.

art. 46 cpv. 1 LTF

Cited in the 'Rimedi giuridici' section regarding the suspension of the appeal deadline during judicial recess.

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Testo completo

RE 1CO 1 Incarto n. 14.2022.3 · Lugano 4 febbraio 2022 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta del giudice: · Jaques, presidente

vicecancelliera: · Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48*b* LOG) nella causa 57.21 SOMM (rigetto definitivo dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo di Stabio promossa con istanza inoltrata il 17 novembre 2021 da

CO 1 contro

RE 1

giudicando sul reclamo del 13 gennaio 2022 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 3 gennaio 2022 dal Giudice di pace supplente, con cui ha parzialmente accolto di CO 1 e di conseguenza ha rigettato in via definitiva l’opposizione all’ese­cuzione n. __________ promossa contro il reclamante limitatamente a fr. 1'350.– e l’ha condannato a rimborsare all’istante fr. 900.– entro 30 giorni dalla ricezione della decisione, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 150.–;

preso atto dello scritto del 1° febbraio 2022 con cui RE 1 ha dichiarato di ritirare il reclamo;

considerato che la dichiarazione di ritiro del reclamo equivale a desistenza, la quale pone fine alla lite e ha l’effetto di una decisione passata in giudicato (art. 241

cpv. 1 e 2 CPC, per il rinvio dell’art. 219 CPC; Tappy in: Commentaire romand, Code de procédure civile, 2a ed. 2018,

n. 8 ad art. 241 CPC);

dato che in tal caso la lite va stralciata dal ruolo (art. 241 cpv. 3 CPC);

rilevato che in caso di desistenza si considera soccombente l’attore (rispettivamente il reclamante), a carico del quale vanno poste le spese giudiziarie (art. 106 cpv.

1 CPC);

ritenuto che nella commisurazione delle spese processuali si deve tenere conto del fatto che la decisione odierna si esaurisce in una dichiarazione di non entrata in materia (art. 21 LTG);

appurato che non si pone invece problema di ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato alla controparte per osservazioni;

osservato infine che, circa i rimedi esperibili sul piano federale (art.

112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 2'250.–, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Si prende atto del ritiro del reclamo. La causa è stralciata dal ruolo per desistenza.

2. Le spese processuali di complessivi fr. 50.– relative al presente giudizio sono poste a carico del reclamante.

3. Notificazione a:

– ; – .

Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo di Stabio.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).