Legislator Giurisprudenza & Legislazione
14.2022.29 • TRAC TI 14.2022.29 Generato dall'IA

Municipal Tax Collection vs. Debtor's Objection to Enforcement

Numero d'incarto 14.2022.29
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

A debt collection proceeding was initiated to recover municipal tax, interest, and a warning fee, against which the debtor filed an objection which was definitively rejected by the Justice of the Peace; the appellate court dismissed the subsequent appeal, reasoning that the grounds for definitively rejecting an objection under enforcement law require only the existence of an enforceable title, and the debtor's plea of financial hardship or proposal to discharge the tax debt through public utility work do not constitute the recognized exceptions (such as payment, extension, or prescription) that justify overturning the rejection, as tax law mandates payment in Swiss francs as the sole means of extinguishing fiscal credits.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 319 lett. a CPC, Art. 142 cpv. 3 CPC, Art. 31 LEF, Art. 321 cpv. 1 CPC, Art. 320 CPC, Art. 326 cpv. 1 CPC; Municipal Tax Collection vs. Debtor's Objection to Enforcement: che presentato lunedì 21 marzo 2022 a fronte della notificazione avvenuta il 10 marzo 2022, il reclamo è tempestivo (art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art.

Parole chiave

Generato dall'IA
opposizione al precetto esecutivo esecuzione per crediti fiscali pagamento di interessi debito pubblico esecuzione pubblica utilità

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
DTF 147 III 179
1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 147 III 179 consid.
DTF 139 III 446
81 LEF (DTF 139 III 446, consid.
DTF 115 III 100
Generato dall'IA

Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

Generato dall'IA
art. 106 cpv. 1 CPC

The text discusses the principle that costs follow the event, which is a basis for the court's decision regarding costs, although costs were ultimately waived.

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

Incarto n. 14.2022.29 · Lugano 6 maggio 2022 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta del giudice: · Jaques, presidente

vicecancelliera: · Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48*b* LOG) nella causa SO.2022.6 (rigetto definitivo dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo della Melezza promossa con istanza 28 gennaio 2022 dal

CO 1 contro

RE 1

giudicando sul reclamo del 21 marzo 2022 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 2 marzo 2022 dal Giudice di pace;

ritenuto in fatto e considerando in diritto:

che con precetto esecutivo n. __________ emesso il 6 dicembre 2021 dall’Ufficio d’esecuzione di Locarno, il Comune CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 40.– oltre agli interessi del 2.5% dal 1° ottobre 2021 (indicando quale causa del credito l’*“Imposta comunale 2019”*), fr. 0.75 (per *“Interessi aggiornati sino al 30.09.2021”*) e fr. 50.– (per *“Tassa di diffida (31.03.2021)”*).

che avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 28 gennaio 2022 il Comune ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Giudicatura di pace del Circolo della Melezza;

che nel termine impartito, il convenuto si è opposto all’istanza con osservazioni scritte del 24 febbraio 2022;

che statuendo con decisione del 2 marzo 2022, il Giudice di pace ha accolto l’istanza e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dal convenuto, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 40.– e un’indennità di fr. 15.– a favore dell’istante;

che contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 21 marzo 2022 per ottenerne l’an­nullamento;

che la sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’op­po­sizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) entro dieci giorni (art. 251 lett. a e 321 cpv. 2 CPC) senza riguardo al valore litigio­so;

che presentato lunedì 21 marzo 2022 a fronte della notificazione avvenuta il 10 marzo 2022, il reclamo è tempestivo (art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art.

31 LEF);

che la Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 147 III 179 consid. 4.2.1 e i rimandi);

che secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

che in virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che dopo l’ema­nazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione;

che la procedura di rigetto è una procedura sommaria documentale *(Aktenprozess)*, il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo; che il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva senza indugio (art. 84 cpv. 2 LEF) ove l’escusso non dimostri immediatamente una delle eccezioni liberatorie enumerate all’art. 81 LEF (DTF 139 III 446, consid. 4.1.1);

che nella decisione impugnata, il Giudice di pace ha considerato che le difficoltà finanziarie allegate dall’escusso non rientrano tra le eccezioni elencate all’art.

81 cpv. 1 LEF suscettibili di ostacolare il rigetto definitivo dell’opposizione;

che nel reclamo RE 1 ribadisce di essere tra le persone me­no abbienti del Comune e rinnova la sua richiesta di assolvere l’imposta personale posta in esecuzione svolgendo lavori di utilità pubblica, come già fatto in passato;

che la legge tributaria (RL 640.100) prevede come unico modo d’estinzione dei crediti fiscali il pagamento (art. 242 LT), sottinteso in franchi svizzeri, che se del caso può anche essere ottenuto in via esecutiva (art. 244 LT);

che tra le facilitazioni di pagamento (art. 245 LT) non figura la possibilità di assolvere le imposte svolgendo lavori di utilità pubblica;

che le collettività pubbliche non sono quindi tenute ad accettare l’estinzione dei loro crediti fiscali nel modo proposto dal reclaman­te;

che il giudice del rigetto può del resto accogliere l’eccezione di estinzione del credito posto in esecuzione in virtù dell’art. 81 cpv. 1 LEF solo se l’escusso dimostra con documenti assolutamente chiari e univoci (cfr. DTF

115 III 100) di averlo effettivamente estin­to, e non solo se si è limitato a offrire di estinguerlo;

che in assenza di una simile prova, il reclamo va pertanto respinto;

che le spese della decisione odierna seguirebbero la soccomben­za (art. 106 cpv. 1 CPC), ma le condizioni economiche presumibilmente difficili in cui versa il reclamante (gravato di 44 attestati di carenza di beni per oltre fr. 35'000.–) inducono a prescindere – eccezionalmente – da ogni prelievo, il quale rischierebbe di tradur­si per altro in oneri d’incasso infruttuosi per l’ente pubblico;

che circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 90.75, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è respinto.

2. Non si riscuotono spese processuali.

3. Notificazione a:

– ; – .

Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo della Melezza.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).