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14.2022.28 • TRAC TI 14.2022.28 Generato dall'IA

Debtor's Appeal Against Bankruptcy Inadmissible Due to Missed Security Deposit Payment and Lack of Merit

Numero d'incarto 14.2022.28
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali senza spese

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

In a creditor's request stemming from an enforcement proceeding for an unpaid debt, a lower court declared the debtor bankrupt, prompting the debtor to file an appeal arguing the bankruptcy was pointless due to a lack of assets and claiming discrimination compared to large banks. The appellate court rejected the appeal as inadmissible because the appellant failed to pay the required advance security deposit for the appeal procedure by the final, non-extendable deadline, and furthermore, the appeal lacked merit as the appellant failed to prove payment of the original debt or render his solvency plausible, which are prerequisites for overturning a bankruptcy order.

Regesto Legislator

Ufficiale

Fallimento. Domanda di riduzione o di rateazione dell’anticipo presentata l’ultimo giorno dell’ultimo termine assegnatogli per versare l’anticipo

Parole chiave

Generato dall'IA
garanzia di locazione non pagata credito nel fallimento domanda d'esecuzione termine di pagamento insufficienza della massa attiva assemblea dei creditori

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

Generato dall'IA
art. 101 cpv. 3 CPC

This provision was cited as the basis for declaring the appeal inadmissible.

art. 106 cpv. 1 CPC

This provision concerning the imposition of court costs was cited in relation to the decision not to collect them.

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Testo completo

Incarto n. 14.2022.28 · Lugano 23 maggio 2022 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta del giudice: · Jaques, presidente

vicecancelliera: · Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48*b* LOG) nella causa SO.2022.88 (fallimento) della Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud promossa con istanza 9 febbraio 2022 dall’

CO 1 contro

RE 1

giudicando sul reclamo del 19 marzo 2022 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 9 marzo 2022 dal Pretore aggiunto;

ritenuto in fatto e considerando in diritto:

che nell’ambito dell’esecuzione n. __________ dell’Ufficio d’esecuzio­­ne di Mendrisio, il 9 febbraio 2022 l’CO 1 ha chiesto alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud di decretare il fallimento di RE 1 per il mancato pagamen­to di fr. 1'832.10 oltre a interessi e spese;

che all’udienza di discussione del 9 marzo 2022 il convenuto ha dichiarato di non essere in grado in quel momento di far fronte al debito vantato dall’istante;

che statuendo con decisione dello stesso 9 marzo il Pretore aggiunto ha dichiarato il fallimento di RE 1 dal medesimo giorno alle ore 9:30, ponendo a carico della massa fallimentare la tassa di giustizia di fr. 300.– e un acconto di fr. 700.– per le spese esecutive;

che contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 19 marzo 2022 ritenendo il fallimento inutile, perché egli non ha beni, sicché la

misura non serve né al creditore né a lui stesso, oltre a essere discriminatoria rispetto alle grandi banche, che vengono salvate con i soldi dei cittadini, e nulla dal momento che non sono intervenuti cambiamenti nella sua situazione finanziaria dal suo precedente fallimento nel 2019;

che con decisione del 2 maggio 2022, il presidente della Camera ha impartito al reclamante un ultimo termine fino al 18 maggio 2022 per provvedere a versare l’anticipo di fr. 150.– in garanzia delle spese presumibili della procedura di reclamo;

che con scritto del 17 maggio 2022, spedito il giorno successivo, il reclamante si lamenta di dover far fronte a sempre più spese, di aver raggiunto il limite di quanto può sopportare, di non essere stato aiutato, ma trattato peggio di un criminale, di non riuscire in questo momento a pagare costi così elevati come l’anticipo di fr. 150.– richiesto, e chiede se sia possibile ridurne l’importo od ottenere la possibilità di pagarlo a rate;

che l’ultimo termine assegnato al reclamante (che fa seguito al precedente termine fino al 7 aprile 2022 impartitogli già il 22 marzo 2022) è di principio improrogabile, come indicato nella decisione del 2 maggio 2022;

che il reclamante non dimostra del resto la pretesa impossibilità di versare l’anticipo di fr. 150.– e comunque se così fosse non potrebbe ottenere la revoca del fallimento, che presuppone ch’egli sia in grado di rendere verosimile la propria solvibilità (art. 174 cpv. 2 LEF);

che la domanda di riduzione o di rateazione dell’anticipo va quindi respinta;

che di conseguenza il reclamo va dichiarato inammissibile (art. 101 cpv. 3 CPC) secondo l’avvertenza contenuta nella decisione del 2 maggio 2022;

che per abbondanza va precisato che il reclamo era comunque destinato all’insuccesso, siccome il reclamante non ha provato di aver pagato il credito dell’istante né di averne depositato l’importo presso questa Camera prima della scadenza del termine di reclamo (lunedì 21 marzo 2022), e neppure di aver ottenuto il ritiro della domanda di fallimento entro la medesima scadenza, e non ha reso verosimile la propria solvibilità (art. 174 cpv. 2 LEF), ciò che non gli sarebbe dovuto sfuggire dal momento che ha già avuto un’esperienza di fallimento nel 2019;

che non essendo stato concesso effetto sospensivo al reclamo, il fallimento non dev’essere nuovamente pronunciato;

che la tassa di giustizia andrebbe posta a carico del reclamante (art. 106 cpv. 1 CPC), ma tanto vale rinunciare al suo prelievo, verosimilmente di difficile incasso;

che alla controparte non si assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere osservazioni al reclamo.

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è inammissibile.

2. Non si riscuotono spese processuali.

3. Notificazione a:

– ; – ; – Ufficio d’esecuzione, Mendrisio; – Ufficio dei fallimenti, Viganello.

Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).