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14.2022.26 • TRAC TI 14.2022.26 Generato dall'IA

Execution Warrant Opposition Appeal Inadmissibility Due to New Evidence

Numero d'incarto 14.2022.26
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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An execution office issued a warrant for collection based on a written agreement regarding unpaid salaries, which the debtor opposed; the lower court provisionally rejected the opposition, leading to a timely appeal by the debtor. The appellate court deemed the appeal inadmissible because it was based entirely on new facts and evidence, including an alleged oral agreement and set-off claims, which were not raised or substantiated with documentary proof during the initial phase of the opposition proceedings, where the debtor must "immediately" render exceptions plausible.

Regesto Legislator

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Art. 319 lett. a CPC, Art. 321 cpv. 1 CPC, Art. 320 CPC, Art. 326 cpv. 1 CPC, Art. 82 cpv. 2 LEF, Art. 106 cpv. 1 CPC; Execution Warrant Opposition Appeal Inadmissibility Due to New Evidence: The appellate court deemed the appeal inadmissible because it was based entirely on new facts and evidence, including an alleged oral agreement and set-off claims, which were not raised or substantiated with documentary proof during the initial phase of the opposition proceedings, where the debtor must "immediately" render exceptions plausible.

Parole chiave

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opposizione fatti nuovi e nuove prove arretrati di salario compensazione dei crediti opposizione al precetto esecutivo mancanza di prova

Disposizioni normative citate

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Art. 319 lett. a CPC
3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
Art. 321 cpv. 1 CPC
1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 147 III 179 consid.
Art. 320 CPC
che secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art.
Art. 326 cpv. 1 CPC
320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC);
Art. 82 cpv. 2 LEF
“immediatamente” (art. 82 cpv. 2 LEF), cioè già in prima sede (sentenza della CEF 14.2017.225 del 21 giugno 2018, RtiD 2019 I 635 n.
Art. 106 cpv. 1 CPC
Used to determine that court costs follow the outcome of the decision.
Art. 112 cpv. 1 lett. d LTF
che circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr.
Art. 72 cpv. 2 lett. a LTF
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art.

Giurisprudenza citata

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DTF 147 III 179
1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 147 III 179 consid.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 106 cpv. 1 CPC

Used to determine that court costs follow the outcome of the decision.

art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35)

Used to establish the basis for setting the costs of the present judgment.

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Testo completo

CO 1 Incarto n. 14.2022.26 · Lugano 4 maggio 2022 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta del giudice: · Jaques, presidente

vicecancelliera: · Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48*b* LOG) nella causa SO.2022.367 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 20 gennaio 2022 da

CO 1 IT- (patrocinato dalla PA 1, ) contro

RE 1

giudicando sul reclamo del 10 marzo 2022 presentato dalla RE 1 contro la decisione emessa il 3 marzo 2022 dal Pretore;

ritenuto in fatto e considerando in diritto:

che con precetto esecutivo n. __________ emesso il 23 dicembre 2021 dall’Ufficio d’esecuzione di Lugano, CO 1 ha

escusso la RE 1 per l’incasso di fr. 6'456.– oltre agli interessi del 5% dal 29 giugno 2017, indicando quale causa

del credito l’*“Ac­cordo* *"Reso conto fine attività" sottoscritto dalle parti il 29.06.2017 inerente al saldo degli stipendi impagati”*;

che avendo la RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 20 gennaio 2022 CO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5;

che statuendo con decisione del 3 marzo 2022, il Pretore ha accolto l’istanza e rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dalla convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 100.– e un’indennità di fr. 250.– a favore dell’istante;

che contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 10 marzo 2022 chiedendo di *“rivedere il caso”*;

che la sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) entro dieci giorni dalla notificazione (art. 251 lett. a e 321 cpv. 2 CPC) senza riguardo al valore litigioso.

che la notifica è avvenuta in concreto alla RE 1 il 4 marzo 2022;

che il reclamo, presentato *brevi manu* quello stesso giorno, è tempestivo;

che la Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 147 III 179 consid. 4.2.1 e i rimandi);

che secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC);

che nella fattispecie la reclamante non ha presentato osservazioni all’istanza in prima sede;

che di conseguenza tutte le allegazioni di fatto e i documenti contenuti nel reclamo sono inammissibili e non possono essere presi in considerazione ai fini del giudizio odierno;

che siccome il reclamo è fondato interamente su fatti (e documen­ti) nuovi, risulta insufficientemente motivato e dunque integralmente irricevibile;

che ad ogni modo l’escusso deve rendere verosimili le proprie eccezioni

“immediatamente” (art. 82 cpv. 2 LEF), cioè già in prima sede (sentenza della CEF 14.2017.225 del 21 giugno 2018, RtiD 2019 I 635 n.

62c consid. 7.2);

che è pertanto tardiva l’eccezione secondo cui CO 1 non avrebbe rispettato l’*“accordo orale”* con cui, contemporaneamente con la firma del resoconto di fine attività da lui ora vantato come riconoscimento di debito, egli si sarebbe impegnato a venire a lavorare sporadicamente dopo la fine del contratto di lavoro per compensare *“i mesi di mancato lavoro”*;

che la reclamante non ha poi reso verosimile l’accordo in questione con riscontri documentali oggettivi;

che è pure tardiva l’eccezione di compensazione con il valore del­l’attrezzatura della società di cui l’escutente si sarebbe appropriato;

che la tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC);

che non si pone problema di ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è stato notificato per osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede;

che circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 6'456.–, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è inammissibile.

2. Le spese processuali di complessivi fr. 150.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico.

3. Notificazione a:

– ; – .

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).