Late Appeal Against Enforcement Proceeding Dismissed
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe case involved an appeal against a lower court's decision that definitively rejected an objection to an enforcement proceeding initiated by the Cantonal State for the collection of a small debt, where the debtor filed the appeal post-deadline. The appellate court dismissed the appeal as inadmissible because the notification of the lower court's decision was deemed effective seven days after the unsuccessful attempt at delivery via registered mail (as the debtor should have expected a notification given prior participation in the proceedings), establishing the appeal deadline as December 7, 2021, while the appeal was only submitted on February 25, 2022.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 319 lett. a CPC, Art. 251 lett. a CPC, Art. 321 cpv. 2 CPC, Art. 138 cpv. 3 lett. a CPC, Art. 142 cpv. 1 CPC, Art. 31 LEF; Late Appeal Against Enforcement Proceeding Dismissed: The appellate court dismissed the appeal as inadmissible because the notification of the lower court's decision was deemed effective seven days after the unsuccessful attempt at delivery via registered mail (as the debtor should have expected a notification given prior participation in the proceedings), establishing the appeal deadline as December 7, 2021, while the appeal was only submitted on February 25, 2022.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThe court cited this article when establishing that the lateness of the appeal must be verified ex officio.
Cited as the basis for allocating court costs based on the outcome (soccombenza).
Testo completo
Incarto n. 14.2022.22 · Lugano 27 febbraio 2022 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta del giudice: · Jaques, presidente
vicecancelliera: · Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48*b* LOG) nella causa 466-A-21-S (rigetto definitivo dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo di Lugano Ovest promossa con istanza 7 settembre 2021 dallo
Stato del Cantone Ticino, Bellinzona (rappresentato dal RA 1 ) contro
RE 1
giudicando sul reclamo del 25 febbraio 2022 presentato dalla RE 1 contro la decisione emessa il 18 novembre 2021 dal Giudice di pace;
ritenuto in fatto e considerando in diritto:
che con precetto esecutivo n. __________88 emesso il 7 luglio 2021 dall’Ufficio d’esecuzione (UE) di Lugano, lo Stato del Cantone Ticino ha escusso la RE 1 per l’incasso di fr. 51.– oltre agli interessi del 5% dal
5 giugno 2021 indicando come titolo di credito la *“Fattura no 2021 46963715 del 26 gennaio 2021+interessi al 5.00% calcolati dal 25.02.2021, importo dovuto”* e fr. 0.70 per *“Interessi calcolati fino al 04.06.2021”*;
che avendo la RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 7 settembre 2021 lo Stato del Cantone Ticino ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Giudicatura di pace del Circolo di Lugano Ovest;
che nel termine impartito, la convenuta si è opposta all’istanza con osservazioni scritte del 6 ottobre 2021 e con replica dell’11 ottobre 2021 e duplica del 24 ottobre 2021 le parti hanno ribadito le loro posizioni contrastanti;
che statuendo con decisione del 18 novembre 2021, il Giudice di pace ha accolto l’istanza e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dalla convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 60.–;
checontro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a
questa Camera con un reclamo del 25 febbraio 2022 per ottenerne l’annullamento e la reiezione dell’istanza, protestate le
spese;
che la sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso;
che pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC);
che nella fattispecie, come si evince dal tracciamento relativo alla raccomandata n. 98.__________ contenente la decisione impugnata, malgrado l’avviso del 19 novembre 2021 la reclamante non ha ritirato la sentenza entro il termine indicato, ovvero il 27 novembre 2021;
che in caso d’invio postale raccomandato non ritirato la notificazione è però considerata avvenuta il settimo giorno dal tentativo di consegna infruttuoso, sempreché il destinatario dovesse aspettarsi una notificazione (art. 138 cpv. 3 lett. a CPC);
che la RE 1 doveva aspettarsi la notificazione della decisione, siccome aveva ricevuto l’istanza, in merito alla quale aveva presentato osservazioni e una duplica;
che il termine di ricorso ha quindi iniziato a decorrere il giorno successivo alla scadenza del termine di giacenza postale, il 28 no-vembre 2021, ed è scaduto martedì 7 dicembre 2021 (art. 142 cpv. 1 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF);
che consegnato alla posta solo il 25 febbraio 2022 (come risulta dal timbro postale sulla busta d’invio), il reclamo è ampiamente tardivo (art. 143 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF) e pertanto inammissibile, ciò che va accertato d’ufficio (art. 60 CPC);
che la decisione le sia pervenuta anche dall’UE per posta elettronica del 15 febbraio 2022, come asserisce la reclamante non fa rinascere il termine scaduto infruttuoso già il 7 dicembre 2021;
che la tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC);
che non si pone invece problema d’indennità, il reclamo non essendo stato notificato alla controparte per osservazioni;
che circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 51.–, all’evidenza non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è irricevibile.
2. Le spese processuali di complessivi fr. 80.– relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico.
3. Notificazione a:
– ; – Dipartimento delle finanze e dell’economia, Ufficio tesoreria e fatturazioni, Piazza Governo 7, Bellinzona.
Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo di Lugano Ovest.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).