Withdrawal of Appeal in Execution Proceeding Costs Order
Sintesi Legislator
Generato dall'IAA party appealed a lower court's decision which had rejected their request for the provisional setting aside of an opposition to an execution proceeding seeking payment of over 43,000 in principal. The appellate court noted that the appealing party subsequently formally withdrew their appeal, which constitutes a desistment; consequently, the court took note of the withdrawal, struck the case from the roll, and ordered the appellant to bear the procedural costs of 50 due to the desistment being treated as a loss of the case, while noting the matter was now final for appeal purposes if the monetary threshold was met.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 219 CPC, Art. 241 CPC, Art. 241 cpv. 3 CPC, Art. 106 cpv. 1 CPC, Art. 21 LTG, Art. 112 cpv. 1 lett. d LTF; Withdrawal of Appeal in Execution Proceeding Costs Order: The appellate court noted that the appealing party subsequently formally withdrew their appeal, which constitutes a desistment; consequently, the court took note of the withdrawal, struck the case from the roll, and ordered the appellant to bear the procedural costs of 50 due to the desistment being treated as a loss of the case, while noting the matter was now final for appeal purposes if the monetary threshold was met.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IACited in the reasoning leading to the order to strike the case from the roll due to withdrawal (desistenza).
Cited in the reasoning establishing that costs must be imposed on the appellant upon withdrawal.
Cited in the reasoning to adjust the amount of costs due to the simplified nature of the decision.
Cited in the section detailing the available legal remedies against the decision.
Cited in the section detailing the deadline for filing an appeal.
Cited in the section detailing the suspension of the appeal deadline during judicial holidays.
Testo completo
CO 1RE 1 Incarto n. 14.2022.20 · Lugano 1° aprile 2022 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta del giudice: · Jaques, presidente
vicecancelliera: · Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48*b* LOG) nella causa SO.2021.2830 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 14 giugno 2021 da
RE 1 contro
CO 1
giudicando sul reclamo dell’11 febbraio 2022 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 31 gennaio 2022 dal Pretore, con cui ha respinto l’istanza da lui presentata il 14 giugno 2021 e volta al rigetto provvisorio dell’opposizione all’esecuzione n. __________ dell’Ufficio d’esecuzione di Lugano promossa per l’incasso di fr. 43'071.50 oltre agli accessori, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 250.–;
ricordata l’ordinanza del 28 marzo 2021 con cui al reclamante è stato impartito un ultimo termine fino al 13 aprile 2022 per versare fr. 400.– in garanzia delle spese processuali presumibili;
preso atto dello scritto del 30 marzo 2022 con cui RE 1 ha dichiarato di ritirare il reclamo;
considerato che la dichiarazione di ritiro del reclamo equivale a desistenza, la quale pone fine alla lite e ha l’effetto di una decisione passata in giudicato (art. 241
cpv. 1 e 2 CPC, per il rinvio dell’art. 219 CPC; Tappy in: Commentaire romand, Code de procédure civile, 2a ed. 2018,
n. 8 ad art. 241 CPC);
dato che in tal caso la lite va stralciata dal ruolo (art. 241 cpv. 3 CPC);
rilevato che in caso di desistenza si considera soccombente l’attore (rispettivamente il reclamante), a carico del quale vanno poste le spese giudiziarie (art. 106 cpv.
1 CPC);
ritenuto che nella commisurazione delle spese processuali si deve tenere conto del fatto che la decisione odierna si esaurisce in una dichiarazione di non entrata in materia (art. 21 LTG);
appurato che non si pone invece problema di ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato alla controparte per osservazioni;
osservato infine che, circa i rimedi esperibili sul piano federale (art.
112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 43'071.50, raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Si prende atto del ritiro del reclamo. La causa è stralciata dal ruolo per desistenza.
2. Le spese processuali di complessivi fr. 50.– relative al presente giudizio sono poste a carico del reclamante.
3. Notificazione a:
– ; – .
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).