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14.2022.161 • TRAC TI 14.2022.161 Generato dall'IA

Bankruptcy Annulment Following Debt Settlement

Numero d'incarto 14.2022.161
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

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A commercial entity appealed a first-instance decision that declared it bankrupt upon the request of a cantonal compensation fund due to outstanding debts, and the appellate court reviewed the case based on the submitted documents, finding the appeal timely filed. The court reasoned that although the initial bankruptcy was based on an unpaid debt, the appellant subsequently proved that the entire debt, including amounts not yet subject to execution, had been settled, and further demonstrated a verisimilitude of solvency by showing that the few remaining executions had also been satisfied and that no other immediate financial threats existed. Consequently, satisfying the legal requirements for the annulment of a bankruptcy order following payment, the appellate court accepted the appeal and revoked the bankruptcy declaration, imposing the associated judicial and execution costs on the appellant for the delay in payment.

Regesto Legislator

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Art. 174 cpv. 1 per, Art. 194 cpv. 1 LEF, Art. 251 lett. a CPC, Art. 63 LEF, Art. 145 cpv. 4 CPC, Art. 321 cpv. 1 CPC; Bankruptcy Annulment Following Debt Settlement: The court reasoned that although the initial bankruptcy was based on an unpaid debt, the appellant subsequently proved that the entire debt, including amounts not yet subject to execution, had been settled, and further demonstrated a verisimilitude of solvency by showing that the few remaining executions had also been satisfied and that no other immediate financial threats existed. Consequently, satisfying the legal requirements for the annulment of a bankruptcy order following payment, the appellate court accepted the appeal and revoked the bankruptcy declaration, imposing the associated judicial and execution costs on the appellant for the delay in payment.

Parole chiave

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estinzione del debito annullamento del contratto esecuzione in via di fallimento solvibilità finanziaria sindacato giurisdizionale persona giuridica Fallimento senza preventiva esecuzione

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 174 cpv. 2 LEF

The court used this provision as the main ground to annul the bankruptcy declaration after verifying the debtor's proven solvency and debt extinction.

art. 194 cpv. 1 LEF

Cited for the applicability of the rules of art. 174 LEF to bankruptcy without prior execution.

art. 107 cpv. 1 lett. f CPC

Cited to justify imposing costs on the appellant (RE 1) for the necessary judicial procedure initiated due to their late payments.

art. 52 lett. a OTLEF

Cited, along with art. 61 cpv. 1 OTLEF, for the calculation of the court fee imposed on the appellant.

art. 61 cpv. 1 OTLEF

Cited, along with art. 52 lett. a OTLEF, for the calculation of the court fee imposed on the appellant.

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Testo completo

Incarto n. 14.2022.161 · Lugano 1 marzo 2023 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta del giudice: · Jaques, presidente

vicecancelliera: · Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48*b* LOG) nella causa SO.2022.5385 (fallimento senza preventiva esecuzione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 8 novembre 2022 dalla

Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG, Bellinzona contro

RE 1

giudicando sul reclamo del 12 dicembre 2022 presentato dalla RE 1 contro la decisione emessa il 7 dicembre 2022 dal Pretore;

ritenuto

in fatto: A. Con istanza dell’8 novembre 2022, la Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG ha chiesto alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, di decretare il fallimento senza preventiva esecuzione della RE 1, facendo valere che la convenuta ha sospeso i suoi pagamenti ed è in mora nei suoi confronti per crediti di complessivi fr. 89'902.95 oltre a spese e interessi.

B. All’udienza di discussione del 7 dicembre 2022 è comparsa soltanto l’istante, che ha confermato la propria domanda.

C. Statuendo con decisione dello stesso giorno il Pretore ha dichia-rato il fallimento della RE 1 dal 9 dicembre 2022 alle ore 10:00, ponendo a carico della massa fallimentare la tassa di giustizia di fr. 80.– e un acconto di fr. 920.– per le spese esecutive.

D. Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 12 dicembre 2022 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annulla­­mento del fallimento. Il 23 dicembre 2022 il presidente della Camera ha parzialmente accolto la domanda di effetto sospensivo. Il reclamo non è stato intimato alla controparte per osservazioni, avendo la stessa perso ogni interesse alla causa in seguito all’e­­stinzione del suo credito.

Considerando

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 per il rinvio degli art. 194 cpv. 1 LEF e 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1 Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1, 194 LEF e 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è avvenuta in concreto alla RE 1 il 9 dicembre 2022, il termine d’impugnazione è scaduto lunedì

19 dicembre 2022 durante le ferie natalizie (dal 18 dicembre al 1° gennaio 2022: art. 56 n. 2 LEF [DTF 143 III 149 consid. 2.4.1.1]) ed è stato prorogato per legge fino al terzo giorno utile dopo la fine delle stesse (art. 63 LEF per il rinvio dell’art. 145 cpv. 4 CPC; DTF 108 III 49), ossia mercoledì 4 gennaio 2023. Presentato già il 12 dicembre 2022 (data del timbro postale), il reclamo è dunque senz’altro tempestivo.

1.2 La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 142 III 417 con­sid. 2.2.4). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti. Sono di regola inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prove nuovi, fatte salve speciali disposizioni di legge (art. 326 cpv. 2 CPC). In materia di fallimento le parti possono avvalersi senza restrizioni di fatti nuovi – detti *pseudonova* o *“unechte Nova”* –, se questi si sono verificati prima della decisione di prima istanza (art. 174 cpv. 1, 2° periodo LEF). Ove invece invochi fatti successivi – detti *nova*

autentici o in senso proprio, oppure *“echte Nova”* – il debitore deve inoltre rendere verosimile la propria solvibilità

(art. 174 cpv. 2 LEF). Queste regole valgono anche in materia di fallimento senza preventiva esecuzione, l’art. 194 cpv. 1 LEF rinviando all’art. 174 LEF (sentenza della CEF 14.2019.202 del 28 novembre 2019 consid. 2, con riferimento alla controversia riguardante i veri *nova*).

2. In virtù dell’art. 174 cpv. 2 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto (n. 1), o che l’importo dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a disposizione del creditore (n. 2), oppure che il creditore ha ritirato la domanda di fallimento (n. 3). L’enumerazione è esaustiva. I motivi d’annullamento valgono anche per i fallimenti senza preventiva esecuzione (art. 194 cpv. 1 LEF), ma nelle prime due ipotesi l’estinzione o il deposito dell’importo dovuto deve riguardare tutti i crediti fatti valere nell’istanza e non solo quello/i posto/i in esecuzione (sentenze della CEF 14.2020.123 del 22 settembre 2020, consid. 2.3, e 14.2018.47 del 25 aprile 2018, RtiD 2018 II 844 n. 51c, consid. 3.3/a).

2.1 Nel caso specifico, la RE 1 ha prodotto con il ricorso un rapporto rilasciato il 12 dicembre 2022 dalla propria banca (__________, doc. D), che attesta il versamento, il 12 dicem­bre 2022, di fr. 150'000.– sul conto della sede di Lugano dell’Uffi­­cio d’esecuzione. La Camera ha accertato d’ufficio (art. 255 lett. a CPC) che la somma è stata accreditata su quel conto il 16 dicembre 2022 e ha permesso di estinguere integralmente tutte le esecuzioni promosse dall’istante. Con l’istanza, la Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG aveva invero fatto valere anche alcune pretese non

ancora poste in esecuzione (per i mesi da settembre a novembre 2022, v. doc. C). Non risulta nell’incarto la prova del pagamento di tali premi, ma

dal fatto che l’istante non ha ritenuto necessario presentare osservazioni al reclamo nel termine impartitole, si può dedurre che i contributi in questione sono stati saldati o che l’istante via abbia rinunciato (così: sentenza del­la CEF 14.2022.98 del 28 settembre 2022 consid. 2.1), specie perché nei confronti della reclamante non sono più pendenti esecuzioni. Il primo presupposto dell’art.

174 cpv. 2 LEF può di conseguenza ritenersi adempiuto.

2.2 Essendo il pagamento successivo alla dichiarazione del fallimen­to, occorre inoltre verificare il requisito della (verosimile) solvibilità della reclamante – condizione indispensabile per ottenere l’annul­­lamento della decisione impugnata (art. 174 cpv. 2 LEF).

2.2.1 Un fatto è reso verosimile se il giudice, nel suo libero esame, giun­ge alla conclusione che esso corrisponde con una sufficiente probabilità alle allegazioni della parte (DTF 120 II 393 consid. 4/c). Concretamente è pertanto sufficiente per l’annullamento della dichiarazione di fallimento che la solvibilità del fallito sia più probabile della sua insolvibilità. A tal proposito non devono essere poste esigenze troppo severe, in modo particolare allorquando la possibilità che l’azienda sopravviva economicamente non può essere negata *a priori* (FF 1991 III 80) e la mancanza di liquidità sufficien­te appare passeggera (sentenza del Tribunale federale 5A_328/ 2011 dell’11 agosto 2011, consid. 2).

L’illiquidità dev’essere oggettiva, tale da impedire al debitore di tacitare i suoi creditori alla scadenza dei loro crediti. Un indizio d’in­­solvibilità può emergere dal numero e dall’importo delle esecuzioni pendenti, così come da eventuali nuove istanze di fallimento pervenute posteriormente al decreto di fallimento impugnato. Anche il fatto di non essere in grado di pagare modesti importi indica insolvibilità. La solvibilità dev’essere resa verosimile sulla base di riscontri oggettivi, quali giustificativi concernenti pagamenti, estratti bancari, contratti di credito e così via, mentre semplici dichiarazioni del debitore sono insufficienti (Giroud/Theus Simoni in: Basler Kommentar, SchKG II, 3a ed. 2021, n. 26*d* ad art. 174 LEF).

2.2.2 Nel caso in esame, la Camera ha appurato in sede di concessione dell’effetto sospensivo che nei confronti della reclamante sono pendenti solo quattro esecuzioni sospese da opposizione per po­co più di fr. 16'000.– complessivi, che nel frattempo sono state estinte. Non risultano più attestati di carenza di beni a suo carico. Ciò porta a ritenere che la sua sopravvivenza economica non sia minacciata a breve.

Ricordato che secondo giurisprudenza e dottrina non si possono imporre esigenze troppo severe alla verosimiglianza della solvibilità, nel caso che ci occupa si può affermare che la capacità di pagamento della reclamante appare più probabile che la sua incapacità di pagamento, per cui la prognosi in merito alla sua situazione finanziaria può essere ritenuta favorevole e la sua solvibilità sufficientemente verosimile. Risultando adempiuti i requisiti di cui all’art. 174 cpv. 2 LEF, il fallimento della RE 1 va annullato.

3. La tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come pure le spese dell’Ufficio dei fallimenti, sono poste in ambo le sedi a carico della reclamante, i cui pagamenti tardivi hanno reso necessario l’avvio della procedura giudiziaria (cfr. art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Alla controparte non si assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere osservazioni al reclamo.

Per questi motivi,

pronuncia: I. Il reclamo è accolto e di conseguenza:

1. La dichiarazione di fallimento pronunciata il 7 dicembre 2022 dalla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, nei confronti della RE 1 è annullata.

2. La tassa di giustizia di prima sede di fr. 80.–, da anticipare come di rito, è posta a carico della RE 1.

3. Le spese dell’Ufficio dei fallimenti, da anticipare come di rito, sono poste a carico della RE 1.

II. La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 230.– è posta a carico della RE 1.

III. Notificazione a:

–

; –

; – Ufficio d’esecuzione, Lugano; – Ufficio dei fallimenti, Viganello; – Ufficio cantonale del Registro di commercio, Biasca; – Ufficio del Registro fondiario del Distretto di Lugano, Lugano.

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).