Creditor Bankruptcy Declaration Annulled for Lack of Oral Hearing, Petition Dismissed Due to Subsequent Debt Extinguishment
Sintesi Legislator
Generato dall'IAA creditor successfully sought the bankruptcy of a debtor for an unpaid claim, leading the lower court to issue a bankruptcy declaration without convening the parties for a hearing, instead only setting a deadline for written observations. The appellate court upheld the timely filing of the debtor's appeal, which argued the debt was settled, but ultimately annulled the bankruptcy decision because the lower court violated the mandatory legal requirement to summon the parties to an oral hearing before issuing a bankruptcy decree. However, since the underlying execution had since been extinguished by the appellant, the appellate court dismissed the original bankruptcy petition instead of remitting the case for re-adjudication, holding the appellant responsible for the associated legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 174 cpv. 1 LEF, Art. 251 lett. a CPC, Art. 168 LEF, Art. 321 cpv. 1 CPC, Art. 327 cpv. 3 lett. b CPC, Art. 107 cpv. 1 lett. f CPC; Creditor Bankruptcy Declaration Annulled for Lack of Oral Hearing, Petition Dismissed Due to Subsequent Debt Extinguishment: The appellate court upheld the timely filing of the debtor's appeal, which argued the debt was settled, but ultimately annulled the bankruptcy decision because the lower court violated the mandatory legal requirement to summon the parties to an oral hearing before issuing a bankruptcy decree. However, since the underlying execution had since been extinguished by the appellant, the appellate court dismissed the original bankruptcy petition instead of remitting the case for re-adjudication, holding the appellant responsible for the associated legal costs.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAUsed by the Court to substitute the annulment and remand with a direct rejection of the claim in light of the subsequent extinction of the underlying debt.
Cited as the basis for placing the costs of the enforcement office onto the appellant.
Cited in conjunction with Art. 52 lett. a OTLEF for the calculation of the judicial fee imposed on the appellant.
Cited in conjunction with Art. 61 cpv. 1 OTLEF for the calculation of the judicial fee imposed on the appellant.
Cited to establish the admissibility of the appeal (reclamo) against the decision.
Cited to establish the deadline for appealing the summary decision.
Testo completo
Incarto n. 14.2022.157 · Lugano 23 gennaio 2023 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta del giudice: · Jaques, presidente
vicecancelliera: · Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48*b* LOG) nella causa SO.2022.1206 (fallimento) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con istanza 20 ottobre 2022 da
CO 1CO 1 (rappresentato dal RA 1, ) contro
RE 1 (patrocinata dall’avv. PA 1, )
giudicando sul reclamo del 7 dicembre 2022 presentato dalla RE 1 contro la decisione emessa il 30 novembre 2022 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Nell’ambito dell’esecuzione n. __________ della sede di Bellinzona dell’Ufficio d’esecuzione, il 20 ottobre 2022 CO 1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Bellinzona di decretare il fallimento della RE 1 per il mancato pagamento di fr. 9'966.70 oltre a interessi e spese.
B. Entro il termine assegnato dal Pretore, la convenuta non ha presentato osservazioni scritte e le parti non hanno chiesto la tenuto di un’udienza.
C. Statuendo con decisione del 30 novembre 2022 il Pretore ha dichiarato il fallimento della RE 1 dal giorno successivo alle ore 09:00, ponendo a carico della massa fallimentare la tassa di giustizia di fr. 80.–.
D. Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 7 dicembre 2022 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento del fallimento, asserendo di avere saldato il credito posto in esecuzione. Il 12 dicembre 2022 il presidente della Camera ha parzialmente accolto la domanda di effetto sospensivo. Il reclamo non è stato intimato alla controparte per osservazioni, avendo la stessa perso ogni interesse alla causa in seguito all’estinzione del suo credito.
Considerando
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è avvenuta in concreto alla RE 1 al più presto il 1° dicembre 2022 (giorno successivo all’intimazione), il termine d’impugnazione non è scaduto prima di lunedì 12 dicembre. Presentato già il 7 dicembre 2022 (data del timbro postale), il reclamo è dunque senz’altro tempestivo.
2. Presentata
la domanda di fallimento, le parti sono avvisate, almeno tre giorni prima, della trattazione giudiziale della medesima. Devono
essere citate anche se la domanda di fallimento appare inammissibile (sentenza della CEF 14.2013.130 del 23 settembre 2013 consid. 2). Le parti possono comparire personalmente in giudizio o farsi rappresentare (art. 168 LEF). La pronuncia del fallimento deve, in caso di reclamo, essere annullata se il convenuto non è stato regolarmente citato o non in tempo utile (Cometta in: Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 3 ad art. 168 LEF). La prassi della Pretura del distretto di Bellinzona, secondo cui al convenuto viene fissato un termine per presentare eventuali osservazioni scritte e alle parti per chiedere di essere citate a un’u-dienza è contraria all’art. 168 LEF, il quale obbliga chiaramente il giudice del fallimento a
citare le parti a un’udienza prima di statuire, pena l’annullamento della decisione di fallimento, perlomeno quando
il convenuto, come nella fattispecie, non è intervenuto nella lite. La Pretura è del resto stata invitata recentemente a cambiare la sua prassi e dare seguito
all’obbligo di convocazione delle parti stabilito all’art. 168 LEF (sentenze della CEF 14.2022.52 del 22 luglio 2022
consid. 3.4 e 3.5, e 14.2022.106 del 28 novembre 2022 consid. 2).
2.1 Nel caso in esame, la reclamante non ha invero contestato esplicitamente il modo scelto dal Pretore per garantire il contraddittorio. Ciò nonostante, benché la giurisdizione cantonale superiore debba di principio limitare il suo esame alle censure motivate contenute nel reclamo (art. 321 cpv. 1 CPC), vanno ad ogni modo pur fatte salve carenze manifeste (DTF 147 III 179 consid. 4.2.1 e i rimandi). Ora, la violazione dell’art. 168 LEF è, ormai, appunto una carenza manifesta, da rilevare dunque d’ufficio.
2.2 Il reclamo va pertanto accolto, sicché la decisione impugnata andrebbe annullata e la causa rinviata al primo giudice per nuovo giudizio previa convocazione delle parti a un’udienza. Sennonché la reclamante ha nel frattempo estinto l’esecuzione che ha portato al fallimento, di modo che, in caso di annullamento del fallimento e di rinvio della causa il Pretore potrebbe solo respingere l’istanza. Tanto vale in tale circostanza che la Camera respinga essa stessa l’istanza in riforma della sentenza impugnata (art.
327 cpv. 3 lett. b CPC; citata 14.2022.106 consid. 2.2 e i rinvii).
3. La tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come pure le spese dell’Ufficio dei fallimenti, sono poste in ambo le sedi a carico della reclamante, il cui pagamento tardivo ha reso necessario l’avvio della procedura giudiziaria (cfr. art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Non si assegnano ripetibili alla controparte, che non è stata chiamata a presentare osservazioni al reclamo. La tassa di giustizia di primo grado sarà riversata all’istante prelevandola sull’anticipo versato in questa sede.
Per questi motivi,
pronuncia: I. Il reclamo è accolto e di conseguenza:
1. La dichiarazione di fallimento pronunciata il 30 novembre 2022 dalla Pretura del Distretto di Bellinzona nei confronti della RE 1 è annullata.
2. La tassa di giustizia di prima sede di fr. 80.–, da anticipare come di rito, è posta a carico della RE 1.
3. Le spese dell’Ufficio dei fallimenti, da anticipare come di rito, sono poste a carico della RE 1.
II. La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.– è posta a carico della RE 1. La parte eccedente dell’anticipo corrisposto dalla reclamante in questa sede, pari a fr. 80.–, è versata a CO 1 quale rimborso della tassa di giustizia di primo grado di cui al soprastante dispositivo n. I.2.
III. Notificazione a:
–
; –
; – Ufficio d’esecuzione, Bellinzona; – Ufficio dei fallimenti, Viganello; – Ufficio cantonale del Registro di commercio, Biasca; – Ufficio del Registro fondiario del Distretto di Bellinzona,
Bellinzona.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).