Creditor v. Debtor: Bankruptcy Annulment Due to Prior Debt Settlement
Sintesi Legislator
Generato dall'IAA creditor sought the bankruptcy of a debtor for an unpaid amount following an execution proceeding, which the lower court granted. The debtor appealed, claiming the debt had been settled prior to the bankruptcy declaration; the appellate court reviewed the appeal, found it timely, and confirmed through execution records that the full debt was paid to the execution office the day after the payment order and well before the bankruptcy decision was issued. Consequently, finding the statutory condition for annulment met, the court accepted the appeal, overturned the bankruptcy declaration, but held the debtor responsible for the procedural costs due to the late payment that necessitated the judicial proceedings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 174 cpv. 1 LEF, Art. 251 lett. a CPC, Art. 142 cpv. 3 CPC, Art. 31 LEF, Art. 255 lett. a CPC, Art. 174 cpv. 2 LEF; Creditor v. Debtor: Bankruptcy Annulment Due to Prior Debt Settlement: The debtor appealed, claiming the debt had been settled prior to the bankruptcy declaration; the appellate court reviewed the appeal, found it timely, and confirmed through execution records that the full debt was paid to the execution office the day after the payment order and well before the bankruptcy decision was issued. Consequently, finding the statutory condition for annulment met, the court accepted the appeal, overturned the bankruptcy declaration, but held the debtor responsible for the procedural costs due to the late payment that necessitated the judicial proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IAQuestioni giuridiche chiave estratte da Legislator
Generato dall'IAThe ground for annulling the bankruptcy was the fulfillment of the condition regarding payment of the claim before the bankruptcy order.
Cited in the reasoning regarding the possibility of recourse against the bankruptcy decision, although the main decision relied on art. 172 n. 3 LEF for the annulment.
Cited to justify placing the legal costs on the appellant due to the necessity of the legal procedure caused by the late payment.
Cited in the reasoning regarding the calculation of the judicial fee imposed as costs.
Cited in the reasoning regarding the calculation of the judicial fee imposed as costs.
Testo completo
Incarto n. 14.2022.150 · Lugano 30 novembre 2022 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta del giudice: · Jaques, presidente
vicecancelliera: · Bertoni
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48*b* LOG) nella causa SO.2022.766 (fallimento) della Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord promossa con istanza 10 ottobre 2022 dalla
CO 1 (rappresentata dalla RA 1, __________) contro
RE 1 (patrocinato dagli __________ PA 1 __________)
giudicando sul reclamo del 24 novembre 2022 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 22 novembre 2022 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Nell’ambito dell’esecuzione n. __________ della sede di Mendrisio dell’Ufficio d’esecuzione, il 10 ottobre 2022 CO 1 ha chiesto alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord di decretare il fallimento di RE
1 per il mancato pagamento di fr. 795.20 oltre a interessi e spese.
B. All’udienza di discussione del 21 novembre 2022 nessuno è comparso.
C. Statuendo con decisione del 22 novembre 2022 il Pretore ha dichiarato il fallimento di RE
1 dallo stesso giorno alle ore 14:00, ponendo a carico della massa fallimentare la tassa di giustizia di fr. 100.–.
D. Contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a
questa Camera con un reclamo del 24 novembre 2022 per ottenere, previo conferimento dell’effetto sospensivo, l’annullamento
del fallimento, asserendo di avere saldato il credito posto in esecuzione già prima della pronuncia del fallimento. L’indomani il presidente della Camera ha concesso all’impugnazione effetto sospensivo (omettendo per svista la parola “sospensivo”). Il reclamo non è stato intimato alla controparte per osservazioni, avendo la stessa perso ogni interesse alla causa in seguito all’estinzione del suo credito.
Considerando
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è avvenuta in concreto ad RE 1 il 23 novembre 2022, il termine d’impugnazione è scaduto sabato 3 dicembre, per cui la scadenza è stata riportata a lunedì 5 dicembre (art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio dell’art. 31 LEF). Presentato già il 24 novembre 2022 (data del timbro postale), il reclamo è dunque senz’altro tempestivo.
2. Secondo l’art. 174 cpv. 1 LEF la decisione del giudice del fallimento può essere deferita all’autorità giudiziaria superiore entro dieci giorni dalla notificazione. Le parti possono avvalersi di fatti nuovi, se questi si sono verificati anteriormente alla decisione di prima istanza (cosiddetti *“unechte Noven”*). Il fallimento va quindi annullato, in particolare, se il debitore dimostra con documenti che, prima della sua apertura, ha estinto il credito posto in esecuzione per pagamento (art. 172 n. 3 LEF).
Nel caso in esame il reclamante ha prodotto un estratto del registro delle esecuzioni del 23 novembre 2022 (doc. L), da cui risulta che l’esecuzione interposta dall’istante è stata pagata all’UE e la Camera ha accertato d’ufficio (art. 255 lett. a CPC) che la somma (di fr. 801.20) oggetto dell’ordine di pagamento del 25 ottobre 2022 (doc. J) è giunta sul conto dell’UE già il giorno successivo, ovvero ben prima della pronuncia del fallimento, del 22 novembre 2022. Di conseguenza il presupposto di cui all’art.
172 n. 3 LEF risultando adempiuto, sicché il fallimento va annullato senza necessità di verificare la solvibilità del reclamante nel senso dell’art. 174 cpv. 2 LEF.
3. La tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come pure le spese dell’Ufficio dei fallimenti, sono poste in ambo le sedi a carico del reclamante, il cui pagamento tardivo – successivo alla scadenza del termine di pagamento di 20 giorni indicata sulla comminatoria di fallimento notificata all’escusso già il 31 marzo 2022 – ha reso necessario l’avvio della procedura giudiziaria (cfr. art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Alla controparte non si assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere osservazioni al reclamo. La tassa di giustizia di primo grado sarà riversata all’istante prelevandola sull’anticipo versato in questa sede.
Per questi motivi,
pronuncia: I. Il reclamo è accolto e di conseguenza:
1. La dichiarazione di fallimento pronunciata il 22 novembre 2022 dalla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord nei confronti di RE 1 è annullata.
2. La tassa di giustizia di prima sede di fr. 100.–, da anticipare come di rito, è posta a carico di RE 1.
3. Le spese dell’Ufficio dei fallimenti, da anticipare come di rito, sono poste a carico di RE 1.
II. La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.– è posta a carico di RE
1. La parte eccedente dell’anticipo corrisposto dal reclamante in questa sede, pari a fr. 100.–, è versata alla CO 1 quale rimborso della tassa di giustizia di primo grado di cui al soprastante dispositivo n. I.2.
III. Notificazione a:
–
; – ; – Ufficio d’esecuzione, Mendrisio; – Ufficio dei fallimenti, Viganello; – Ufficio cantonale del Registro di commercio, Biasca; – Ufficio del Registro fondiario del Distretto di Mendrisio, Mendrisio.
Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).