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14.2022.15 • TRAC TI 14.2022.15 Generato dall'IA

Appeal on Procedural Capacity in Enforcement Proceedings

Numero d'incarto 14.2022.15
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali a carico dell'autorità / Stato

Sintesi Legislator

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A party appealed a lower court's provisional rejection of opposition to an enforcement order, arguing that the initial request lacked proper procedural capacity because it was signed by only one representative, contrary to the collective signature requirement for the creditor company. The appellate court sustained the appeal, reasoning that the initial applicant failed to adequately prove that the signatory possessed the requisite authority to represent the company in the proceedings, which is a mandatory procedural prerequisite that must be substantiated when challenged, leading to the conclusion that the initial application was inadmissible.

Regesto Legislator

Ufficiale

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Capacità processuale. Legittimazione delle persone fisiche che sottoscrivono l’istanza per procura di due rappresentanti legali della società anonima istante

Parole chiave

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capacità processuale procedura esecutiva opposizione requisito della firma impugnabilità di decisioni incidentali legittimazione per agire in via esecutiva

Disposizioni normative citate

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Giurisprudenza citata

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DTF 147 III 179
1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 147 III 179 consid.
DTF 141 III 81
2 CPC), nel caso della persona giuridica tramite i suoi organi esecutivi e le persone che possono validamente rappresentarla negli atti giuridici con terzi in virtù delle regole del diritto civile (DTF 141 III 81 seg.
DTF 144 III 555
Quando si applica la massima attitatoria, il giudice non deve ricercare egli stesso i fatti che fondano i presupposti processuali (DTF 144 III 555 consid.
DTF 141 III 294
Swiss Federal Supreme Court on Ex Officio Examination of Jurisdiction Based on Doubly Relevant Facts in Debt Acknowledgment Case
DTF 141 III 82
3 CPC per analogia; citata DTF 141 III 82 consid.
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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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Art. 60 CPC

The request was declared inadmissible because of a procedural defect regarding the capacity to sue, which is a procedural requirement the court examines ex officio.

Art. 106 cpv. 1 CPC

Applied to determine that costs follow the event (the claim was declared inadmissible).

Art. 48 OTLEF

Used in conjunction with Art. 106 CPC to set the court fees for the appeal proceedings.

Art. 61 cpv. 1 OTLEF

Used in conjunction with Art. 106 CPC to set the court fees for the appeal proceedings.

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Testo completo

Incarto n. 14.2022.15 · Lugano 31 agosto 2022 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta del giudice: · Jaques, presidente

vicecancelliera: · Villa

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48*b* LOG) nella causa __________ (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 14 dicembre 2021 dalla

CO 1 contro

RE 1

giudicando sul reclamo del 3 febbraio 2022 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 31 gennaio 2022 dal Pretore;

ritenuto

in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 27 settembre 2021 dall’Ufficio d’esecuzione di Lugano, la CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 104'327.70, indican­do quale causa del credito: *“Ripresa dell’ACB numero __________ per un importo di 104'327.70 del 05.10.2016. Ripresa dell’ACB numero __________ per un importo di 104'186.15 dell’11.07.2016. Saldo contratto di credito del 18.12.2013 no. __________”*.

B. Avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza del 14 dicembre 2021 la CO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5. Nel termine impartito, il convenuto si è opposto all’istanza con osservazioni scritte del 21 dicembre 2021, eccependo in particolare l’incapacità processuale di uno dei due firmatari dell’istanza.

C. Statuendo con decisione del 31 gennaio 2022, il Pretore ha accolto l’istanza e rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dal convenuto, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 300.– senz’assegnare indennità.

D. Contro

la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 3 febbraio 2022 per ottenerne l’an­­nullamento e la reiezione dell’istanza, protestate spese e ripetibili. Invitata a

presentare osservazioni al reclamo, la CO 1 è rimasta silente.

Considerando

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’oppo­­sizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1 Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è avvenuta in concreto a RE 1 il 1° febbraio 2022, il termine d’impugnazione è scaduto venerdì 11 febbraio. Presentato il 3 febbraio 2022 (data del timbro postale), il reclamo è dunque senz’altro tempestivo.

1.2 La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC), limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure motivate (art. 321 cpv. 1 CPC) contenute nel reclamo (DTF 147 III 179 consid. 4.2.1 e i rimandi). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del

diritto sia l’ac­­certamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

2*. Nella decisione impugnata, il Pretore ha accolto l’istanza sulla scorta dell’attestato di carenza di beni prodotto dall’istante, senza tuttavia determinarsi sull’eccezione di carente capacità processuale sollevata dal convenuto.

3. Nel suo reclamo, RE 1 ribadisce in primo luogo che l’i­­stanza di rigetto non rispetta la forma prevista dall’art. 130 CPC – secondo cui gli atti di causa devono essere firmati – poiché a suo dire la medesima è sottoscritta da un solo rappresentante della società con firma collettiva a due.

4. Il giudice esamina d’ufficio se sono dati i presupposti processuali (art. 60 CPC), tra cui rientra la capacità processuale (art. 59 cpv. 2 lett. c CPC), ovvero la capacità della parte di agire in giudizio personalmente o per mezzo di un proprio rappresentante legale (art. 67 cpv. 2 CPC), nel caso della persona giuridica tramite i suoi organi esecutivi e le persone che possono validamente rappresentarla negli atti giuridici con terzi in virtù delle regole del diritto civile (DTF 141 III 81 seg. consid. 1.3). Quando si applica la massima attitatoria, il giudice non deve ricercare egli stesso i fatti che fondano i presupposti processuali (DTF 144 III 555 consid. 4.1.3), se non emergono dagli atti (DTF 141 III 294 consid. 6.2), ma incombe all’attore o all’istante, perlomeno se il presupposto è contestato o dubbio, addurre e comprovare gli

elementi che permettono di concluderne al rispetto (Bohnet in: Commentaire romand, Code de procédure civile, 2a ed.

2018, n. 4 ad art. 60 CPC). In particolare, ogni persona abilitata a rappresentare la società in giudizio deve legittimarsi producendo o un estratto dal registro di commercio, oppure l’autorizzazione rilasciatale per agire e transare nella causa concreta con cui ha adito il tribunale (art. 68 cpv. 3 CPC per analogia; citata DTF 141 III 82 consid. 1.3; sentenza della CEF 14.2022.8 del 2 agosto 2022 consid. 4).

4.1 Nella

fattispecie, l’istanza di rigetto dell’opposizione è firmata per procura *(“p.p.”)* da due persone non identificate

per conto di *“__________”* e *“__________”*, i quali risultano iscritti nel registro di commercio come rappresentanti della società escutente con potere di firma collettiva a due (doc. D, pag. 5 e 10). La CO 1 non si è determinata sull’eccezione di carente potere di rappresentanza dei firmatari (o perlomeno di uno di essi) dell’i­­stanza, né in prima né in seconda sede, e in particolare non ha precisato né dimostrato chi ha realmente sottoscritto l’istanza né quale legittimazione aveva. Essa non ha quindi permesso di verificare, come le incombeva a fronte della contestazione del con­venuto, che chi ha sottoscritto l’istanza fosse autorizzato a rappresentarla. Mancando un presupposto processuale, il reclamo va ac­colto e la decisione impugnata annullata e riformata nel senso di dichiarare l’istanza irricevibile.

4.2 L’esito dell’odierna decisione non impedisce alla CO 1 di ripresentare, anche nella medesima esecuzione, una nuova istanza di rigetto che adempia i requisiti di ricevibilità, non avendo le decisioni di non entrata in materia per motivi processuali (cfr. art. 60 CPC) autorità di cosa giudicata materiale (già citata 14.2014.88/89 consid. 6.1).

5. In entrambe le sedi la tassa,

stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si giustifica invece di

attribuire un’indennità d’in­­convenienza a RE 1, non avendo egli formulato alcuna richiesta al riguardo né davanti al primo giudice né in sede di reclamo (v. art. 95 cpv. 3 lett. c CPC).

6. Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 104'327.70, raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è accolto e di conseguenza i dispositivi n. 1 e 2 della decisione impugnata sono così riformati:

*“1. L’istanza è irricevibile.*

*2. Le spese processuali di fr. 300.– sono poste a carico dell’istante. Non si assegnano indennità.”*

2. Le spese processuali di complessivi fr. 420.– relative al presente giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a carico della CO 1.

3. Notificazione a:

– ; – .

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).