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14.2022.145 • TRAC TI 14.2022.145 Generato dall'IA

Creditor's Execution Order Upheld After Debtor's Untimely and Improperly Formatted Challenge Dismissed

Numero d'incarto 14.2022.145
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)
Spese processuali a carico del ricorrente / reclamante

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

A creditor successfully sought provisional rejection of a debtor's objection to an execution order for approximately 21,000 francs, prompting the debtor to file a challenge to the lower court's decision. The appellate court dismissed the challenge, deeming it inadmissible because it was filed after the ten-day deadline, having been submitted on November 14th following notification on October 31st, and further because the document submitted in German was not subsequently refiled in the required Italian language within the applicable term, leading the court to treat the filing as non-existent.

Regesto Legislator

Ufficiale

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Contestazione della convenuta forse tardiva e in ogni caso considerata come non presentata perché non tradotta in italiano nel termine impartitole

Parole chiave

Generato dall'IA
opposizione tardiva notificazione della decisione deposito tardivo procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento documenti contenuti nel fascicolo impugnazione della cancellazione

Disposizioni normative citate

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Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

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art. 132 cpv. 1 CPC

This article was cited as the legal basis for considering the appeal/objection as not presented due to formal deficiencies.

art. 106 cpv. 1 CPC

This article was applied to decide that the costs of the proceedings follow the outcome (i.e., the losing party must pay).

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Testo completo

Incarto n. 14.2022.145 · Lugano 16 dicembre 2022 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta del giudice: · Jaques, presidente

vicecancelliera: · Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48*b* LOG) nella causa SO.2022.2164 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 28 aprile 2022 dall’

CO 1 (rappresentata dall’RA 1, ) contro

RE 1

ritenuto in fatto e considerando in diritto:

che con precetto esecutivo n. __________ emesso il 30 luglio 2021 dalla sede di Lugano dell’Ufficio d’esecuzione l’CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di un credito di fr. 21'064.10 oltre agli accessori;

che statuendo con decisione del 28 ottobre 2022 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, ha accolto l’istanza presentata dal­l’CO 1 il 28 aprile 2022 e rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dall’escussa, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 100.–;

che con un atto redatto in lingua tedesca RE 1 si è rivolta al Pretore il 14 novembre 2022 per contestare il credito dell’istante (raccomandata n. __________);

che il 16 novembre 2022 la Pretura ha trasmesso lo scritto a questa Camera come *“reclamo/ricorso/appello”*;

che la sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’op­posizione – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso;

che pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC);

che visto che la notifica è avvenuta in concreto a RE 1 già il 31 ottobre 2022, il termine d’impugnazione è scaduto giovedì 10 novembre.

che presentato solo il 14 novembre, la contestazione di RE 1 risulta tardiva;

che alla stessa è invero acclusa anche una busta di un invio indirizzato da RE 1 alla terza sezione della Pretura del Distretto di Lugano il 9 novembre 2022;

che, comunque sia, la questione della tempestività della contestazione può essere lasciata indecisa dal momento ch’ella non l’ha ripresentata in lingua italiana entro il termine impartitole;

che l’atto va quindi considerato come non presentato (art. 132 cpv. 1 CPC), a prescindere dalla questione di sapere se esso avrebbe davvero potuto essere considerato come un reclamo contro la decisione del 28 ottobre 2022;

che la tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35) tenuto conto dell’esito del giudizio odierno (art. 21 LTG), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC);

che, circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 21'064.10, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

pronuncia: 1. L’atto di RE 1 trasmesso il 16 novembre 2022 dal­la Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, si considera come non presentato.

2. La tassa di giustizia del presente giudizio, di fr. 100.–, è posta a carico di RE 1. Fatta salva un’eventuale compensazione, la parte eccedente dell’anticipo da lei versato, di fr. 100.–, le è restituita.

3. Notificazione a .

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).