Legislator Giurisprudenza & Legislazione
14.2022.11 • TRAC TI 14.2022.11 Generato dall'IA

Creditor Bankruptcy Annulled Due to Prior Debt Payment, Appeal Costs Assessed Against Debtor

Numero d'incarto 14.2022.11
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Svizzera · Cantone Ticino (CH-TI)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)
Spese processuali a carico dell'autorità / Stato

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

A creditor initiated bankruptcy proceedings against a debtor for unpaid debt, which the lower court granted; however, the debtor filed a timely appeal, providing evidence showing that the execution debt had been fully paid to the enforcement office on a date prior to the bankruptcy declaration. The appellate court accepted the appeal because the prerequisite for bankruptcy—an outstanding debt—was factually extinguished before the initial judgment, thereby requiring the annulment of the bankruptcy declaration, while assessing the appeal and first instance costs against the debtor due to their late payment leading to the judicial procedure.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 174 cpv. 1 LEF, Art. 251 lett. a CPC, Art. 255 lett. a CPC, Art. 174 cpv. 2 LEF, Art. 107 cpv. 1 lett. f CPC, Art. 74 cpv. 2 lett. d LTF; Creditor Bankruptcy Annulled Due to Prior Debt Payment, Appeal Costs Assessed Against Debtor: The appellate court accepted the appeal because the prerequisite for bankruptcy—an outstanding debt—was factually extinguished before the initial judgment, thereby requiring the annulment of the bankruptcy declaration, while assessing the appeal and first instance costs against the debtor due to their late payment leading to the judicial procedure.

Parole chiave

Generato dall'IA
procedura di fallimento spese d'esecuzione riconoscimento di debito astratto debito insoddisfatto spese di mora procedura di annullamento Fallimento. Estinzione del credito dell’istante prima della pronuncia

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Generato dall'IA

Questioni giuridiche chiave estratte da Legislator

Generato dall'IA
art. 172 n. 3 LEF

The bankruptcy must be annulled because the prerequisite concerning the payment of the claim before the opening of the bankruptcy was met.

art. 107 cpv. 1 lett. f CPC

Applied to justify placing the judicial procedure costs against the appellant due to the late payment of the debt.

art. 61 cpv. 1 OTLEF

Cited, along with Art. 52 lett. a OTLEF, in the reasoning leading to the decision regarding the court fee.

art. 52 lett. a OTLEF

Cited, along with Art. 61 cpv. 1 OTLEF, in the reasoning leading to the decision regarding the court fee.

art. 46 cpv. 1 LTF

Cited in the section detailing legal remedies regarding the suspension of the appeal period during judicial holidays.

art. 100 cpv. 1 LTF

Cited as the deadline for filing an appeal to the Federal Tribunal.

art. 74 cpv. 2 lett. d LTF

Cited as the basis for the possibility of filing a civil appeal to the Federal Tribunal.

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

Incarto n. 14.2022.11 · Lugano 26 gennaio 2022 · In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

composta del giudice: · Jaques, presidente

vicecancelliera: · Bertoni

statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48*b* LOG) nella causa SO.2021.867 (fallimento) della Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord promossa con istanza 22 novembre 2021 dalla

CO 1 (rappresentata dall’RA 1, ) contro

RE 1

giudicando sul reclamo del 26 gennaio 2022 presentato dalla RE 1 contro la decisione emessa il 25 gennaio 2022 dal Pretore;

ritenuto

in fatto: A. Nell’ambito dell’esecuzione n. __________87 dell’Ufficio d’esecuzione di Mendrisio, il 22 novembre 2021 la CO 1 ha chiesto alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord di decretare il fallimento della RE 1 per il mancato pagamento di fr. 3'529.35 oltre alle spese.

B. All’udienza di discussione del 24 gennaio 2022 nessuno è comparso.

C. Statuendo con decisione del 25 gennaio 2022 il Pretore ha dichiarato il fallimento della RE

1 dallo stesso giorno alle ore 14:00, ponendo a carico della massa fallimentare la tassa di giustizia di fr. 100.–.

D. Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 26 gennaio 2022 per ottenere l’annullamento del fallimento, asserendo di avere saldato il credito posto in esecuzione. Il reclamo non è stato intimato alla controparte per osservazioni, avendo la stessa perso ogni interesse alla causa in seguito all’estinzione del suo credito.

Considerando

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.

48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

Pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv. 2 CPC). Visto che la notifica è avvenuta in concreto alla RE 1 il 26 gennaio 2022, il termine d’impugnazione è scaduto sabato 5 febbraio, per cui la scadenza è stata riportata a lunedì 7 febbraio. Presentato *brevi manu* già il 26 gennaio 2022, il reclamo è dunque senz’altro tempestivo.

2. Secondo l’art. 174 cpv. 1 LEF la decisione del giudice del fallimento può essere deferita all’autorità giudiziaria superiore entro dieci giorni dalla notificazione. Le parti possono avvalersi di fatti nuovi, se questi si sono verificati anteriormente alla decisione di prima istanza (cosiddetti *“unechte Noven”*). Il fallimento va quindi annullato, in particolare, se il debitore dimostra con documenti che, prima della sua apertura, ha estinto il credito posto in esecuzione per pagamento (art. 172 n. 3 LEF).

Nel caso in esame il reclamante ha prodotto un estratto del registro delle esecuzioni rilasciato il 26 gennaio 2022 dalla sede di Bellinzona dell’Ufficio d’esecuzione da cui risulta che l’esecuzione (n. __________87) all’origine del fallimento è estinta in seguito a pagamento all’Ufficio. La Camera ha verificato d’ufficio (art. 255 lett. a CPC) che l’ultimo acconto con cui la reclamante ha saldato il credito dell’istante è giunto all’Ufficio il 29 dicembre 2021. Di conse-guenza il presupposto di cui all’art. 172 n. 3 LEF risultando adempiuto già al momento in cui è stato decretato (il 25 gennaio 2022), il fallimento va annullato senza necessità di verificare la solvibilità della reclamante nel senso dell’art. 174 cpv. 2 LEF.

3. La tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS 281.35]), come pure le spese dell’Ufficio dei fallimenti, sono poste in ambo le sedi a carico della reclamante, il cui pagamento tardivo – dopo la scadenza del termine di 20 giorni indicato nella comminatoria di fallimento – ha reso necessario l’av­vio della procedura giudiziaria (cfr. art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Alla controparte non si assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stes­sa redigere osservazioni al reclamo. La tassa di giustizia di primo grado sarà riversata all’istante prelevandola sull’anticipo versato in questa sede.

Per questi motivi,

pronuncia: I. Il reclamo è accolto e di conseguenza:

1. La dichiarazione di fallimento pronunciata il 25 gennaio 2022 dalla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord nei confronti della RE 1 è annullata.

2. La tassa di giustizia di prima sede di fr. 100.–, da anticipare come di rito, è posta a carico della RE 1

3. Le spese dell’Ufficio dei fallimenti, da anticipare come di rito, sono poste a carico della RE 1.

II. La tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.– è posta a carico della RE 1. La parte eccedente dell’anti­cipo corrisposto dalla reclamante in questa sede, pari a fr. 100.–, è versata alla CO 1 quale rimborso della tassa di giustizia di primo grado di cui al soprastante dispositivo n. I.2.

III. Notificazione a:

–

; – ; – Ufficio d’esecuzione, Mendrisio; – Ufficio dei fallimenti, Viganello; – Ufficio cantonale del Registro di commercio, Biasca; – Ufficio del Registro fondiario del Distretto di Mendrisio, Mendrisio.

Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).